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[1]L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali, in eccedenza del predetto fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, e la determinazione delle rispettive quote di contributo, sono fatti con le norme e con i criteri segnati in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico). ((PERIODO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 DICEMBRE 1924, N. 2285)).
[2]Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche ((impianti ferroviari di cui al n. 3 dell'art. 1)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008
