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[1]L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali, in eccedenza del predetto fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, e la determinazione delle rispettive quote di contributo, sono fatti con le norme e con i criteri segnati in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico). La misura complessiva di tale contributo e' per altro ridotta al 10 per cento.

[2]Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche gli impianti ferroviari sulle calate e gli allacciamenti del porto con le stazioni.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art12 · fonte del testo

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