Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' in facolta' del R. Commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.
[2]Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministro d'Agricoltura, al quale spettera' la decisione.
[3]In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. Commissario, questi potra' proporre al Ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.
[4]Lo scioglimento della Commissione consorziale si fara' per decreto Ministeriale, che affidera' l'amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario scelto fra i proprietari di vigne del Consorzio.1
[5]Il decreto di scioglimento fissera' i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 luglio 1907, n. 490
1La L. 7 luglio 1907, n. 490 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La scelta del delegato straordinario di cui all'art. 11 della legge 6 giugno 1901, n. 355, potra' cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio".
Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
