Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' in facolta' del R. Commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

[2]Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministro d'Agricoltura, al quale spettera' la decisione.

[3]In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. Commissario, questi potra' proporre al Ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.

[4]Lo scioglimento della Commissione consorziale si fara' per decreto Ministeriale, che affidera' l'amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario scelto fra i proprietari di vigne del Consorzio.1

[5]Il decreto di scioglimento fissera' i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 1907, n. 490

1

La L. 7 luglio 1907, n. 490 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La scelta del delegato straordinario di cui all'art. 11 della legge 6 giugno 1901, n. 355, potra' cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio".

Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1901 al 7 agosto 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 luglio 1907, n. 490

    La L. 7 luglio 1907, n. 490 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "La scelta del delegato straordinario di cui all'art. 11 della legge 6 giugno 1901, n. 355, potra' cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-06-06;355~art11 · fonte del testo

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