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[1]E' in facolta' del R. Commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

[2]Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministro d'Agricoltura, al quale spettera' la decisione.

[3]In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. Commissario, questi potra' proporre al Ministro lo scioglimento della Commissione consorziale.

[4]Lo scioglimento della Commissione consorziale si fara' per decreto Ministeriale, che affidera' l'amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario scelto fra i proprietari di vigne del Consorzio.

[5]Il decreto di scioglimento fissera' i termini dell'amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione.

Testo in vigore dal 26 luglio 1901 al 7 agosto 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-06-06;355~art11 · fonte del testo

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