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[1]((Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. Il Collegio, composto di cinque sindaci effettivi e di due supplenti, e' costituito da un Membro della Corte dei conti con funzioni di presidente, da cinque funzionari civili della Stato e da un rappresentante del personale dell'Istituto con funzioni di sindaco effettivo.
[2]I Sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati)).
Testo in vigore dal 14 novembre 1945 al 22 dicembre 2008
