Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1928 al 14 novembre 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Un Collegio di sindaci esercita presso' l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

[2]Il Collegio, composto di cinque sindaci, e' costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente e da quattro funzionari civili dello Stato.

[3]I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle nanze all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 14 novembre 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2744~art8 · fonte del testo

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