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[1]Un Collegio di sindaci esercita presso' l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.
[2]Il Collegio, composto di cinque sindaci, e' costituito da un membro della Corte dei conti con funzioni di presidente e da quattro funzionari civili dello Stato.
[3]I sindaci sono nominati con decreto del Ministro delle nanze all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 14 novembre 1945
