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[1]L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.
[2]Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione deve presentare al Ministro delle finanze, per l'approvazione, il bilancio dell'esercizio precedente, accompagnato da una dettagliata relazione sull'andamento dell'azienda, dal conto profitti e perdite e dall'inventario a fine di esercizio unitamente alla relazione dei sindaci. 3
[3]Gli utili netti dell'Istituto risultanti da ciascun bilancio annuale, dedotte le riserve e le altre assegnazioni statutarie, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio, verranno versati per intero allo Stato con imputazione al capitolo delle entrate destinato ai proventi di cui al precedente art. 4.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703
3Il D. Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le denominazioni: Ministero delle finanze e Ministro per le finanze in quegli articoli della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni che guardano norme tuttora applicabili, sono sostituite dalle seguenti: Ministero del tesoro e Ministro per il tesoro".
Testo in vigore dal 14 novembre 1945 al 22 dicembre 2008
