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[1]L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

[2]Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione deve presentare al Ministro delle finanze, per l'approvazione, il bilancio dell'esercizio precedente, accompagnato da una dettagliata relazione sull'andamento dell'azienda, dal conto profitti e perdite e dall'inventario a fine di esercizio unitamente alla relazione dei sindaci.

[3]Gli utili netti dell'Istituto risultanti da ciascun bilancio annuale, dedotte le riserve e le altre assegnazioni statutarie, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio, verranno versati per intero allo Stato con imputazione al capitolo delle entrate destinato ai proventi di cui al precedente art. 4.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 14 novembre 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2744~art5 · fonte del testo

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