[1]I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

[2]Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art9 · fonte del testo

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