[1]A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX le gestioni, alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede per le materie contemplate nella presente legge passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche per i compiti a questo affidati dalla presente legge.

[2]Con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di intesa col Ministro per le finanze e coi Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sara' stabilita la quota di patrimonio da devolvere all'Istituto di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art14 · fonte del testo

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