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[1]Sono organi dell'Ente:
- 1)il presidente;
- 2)il Consiglio di amministrazione;
- 3)il Collegio dei sindaci.
[2]L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri, dei quali cinque in rappresentanza uno per ciascuno rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei trasporti, e tre esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio.
[3]I componenti del Consiglio suddetto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
[4]L'Ente si obbliga con la firma del presidente in relazione ai poteri a lui conferiti secondo lo statuto.
[5]I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 22 maggio 1948 al 16 dicembre 2009
