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[1]Sono organi dell'Ente:
- a)il presidente;
- b)il Consiglio di amministrazione;
- c)il Collegio dei sindaci.
[2]L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da dodici membri nominati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.
[3]Nei membri del Consiglio dovranno essere compresi:
[4]due rappresentanti del Ministero delle corporazioni (uno della Direzione generale dell'industria ed un funzionario tecnico della Direzione generale delle miniere);
[5]un rappresentante del Ministero delle finanze;
[6]un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
[7]due funzionari del Ministero dell'interno, anche in rappresentanza dei Comuni presso i quali sono in esercizio o verranno costruiti impianti per la produzione del metano biologico;
[8]un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.
[9]Nel caso di partecipazione degli Enti di cui al precedente art. 4, uno o due dei componenti del Consiglio verranno scelti fra coloro che saranno designati dagli Enti medesimi.
[10]Fra i membri del Consiglio verra' nominato un Amministratore delegato, che ricoprira' anche la carica di direttore generale.
[11]L'Ente si obbliga con la firma del presidente o con quella dell'amministratore delegato direttore generale.
[12]I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 24 luglio 1946
