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[1]Agli effetti della presente legge, l'Ente autonomo del Monte di Portofino e' autorizzato ad acquistare e anche in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel perimetro del Monte, in quanto cio' si ritenga necessario ai fini dell'Ente.

[2]Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni, saranno osservate le norme di cui al R decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

[3]Per la gestione temporanea dei terreni, di cui al primo comma del presente articolo, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento per la esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1251~art9 · fonte del testo

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