Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge il contravventore e' ammesso a fare domanda di oblazione.
tolto: La domanda e' presentata nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione al presidente dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, il quale, con provvedimento discrezionale, determina, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabiliti dalla legge, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine, a decorrere dalla notificazione del provvedimento stesso, entro il quale dev'essere eseguito il pagamento.
tolto: Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto ovvero non abbia eseguito il pagamento della somma a titolo di oblazione nel termine assegnatogli, il verbale e' trasmesso all'Autorita' giudiziaria per il procedimento penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1251~art12 · fonte del testo
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