Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle acque di cui al testo unico 11 dicembre 1933-XII, numero 1775, contenente le disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, per le quali rimangono ferme le disposizioni stesse, salvo che l'Amministrazione dei lavori pubblici sentira' il parere dell'Ente autonomo prima di decidere sulle domande di derivazione e di utilizzazione di acque pubbliche o sotterranee.
Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
