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[1]Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:
- a)la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali,
- b)la raccolta delle specie vegetali piu' rare che saranno indicate nel regolamento,
- c)le esecuzioni di taglio boschivi, anche parziali, non espressamente autorizzate;
- d)le costruzioni edilizie di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzate;
- e)l'esercizio del pascolo non autorizzato;
- f)la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;
- g)l'apertura di cave di pietra, non espressamente autorizzata;
- h)i movimenti di terreno, i dissodamenti e gli scavi, non espressamente autorizzati;
- i)la riduzione a coltura dei terreni boschivi, non espressamente autorizzata ferme restando le disposizioni vigenti in materia.
[2]Nulla e' innovato, per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico marittimo, alle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile.
Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
