Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:

  • a)la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali,
  • b)la raccolta delle specie vegetali piu' rare che saranno indicate nel regolamento,
  • c)le esecuzioni di taglio boschivi, anche parziali, non espressamente autorizzate;
  • d)le costruzioni edilizie di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzate;
  • e)l'esercizio del pascolo non autorizzato;
  • f)la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;
  • g)l'apertura di cave di pietra, non espressamente autorizzata;
  • h)i movimenti di terreno, i dissodamenti e gli scavi, non espressamente autorizzati;
  • i)la riduzione a coltura dei terreni boschivi, non espressamente autorizzata ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

[2]Nulla e' innovato, per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico marittimo, alle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1251~art2 · fonte del testo

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