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[1]Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge il contravventore e' ammesso a fare domanda di oblazione.

[2]La domanda e' presentata nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione al presidente dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, il quale, con provvedimento discrezionale, determina, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabiliti dalla legge, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine, a decorrere dalla notificazione del provvedimento stesso, entro il quale dev'essere eseguito il pagamento.

[3]Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto ovvero non abbia eseguito il pagamento della somma a titolo di oblazione nel termine assegnatogli, il verbale e' trasmesso all'Autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1251~art12 · fonte del testo

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