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[1]Per le infrazioni ai divieti, di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applica la pena della ammenda nella misura seguente:

  • a)per la raccolta di specie vegetali rare da L. 25 a L. 100 per ciascun esemplare;
  • b)per la manomissione ed alterazione delle bellezze naturali e per le abusive costruzioni da L. 200 a L. 1000;

[2]Quando si tratta di costruzioni e' inoltre obbligatoria la distruzione della costruzione e la remissione in pristino;

  • c)per l'abusiva esecuzione di tagli boschivi da L. 20 a L. 100 per ogni pianta abbattuta o danneggiata;
  • d)per l'esercizio abusivo di pascolo da L. 20 a L. 50 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre: da L. 50 a L. 100 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra, introdotti nel territorio dell'Ente;
  • e)per la caccia abusiva da L. 100 a L. 1000;
  • f)per fatti che danneggiano il regime idrico del Monte di Portofino da L. 100 a L. 1000 oltre la remissione in pristino, ferme restando le maggiori sanzioni di cui al testo unico 11 dicembre 1933-XIII, n. 1775.

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1251~art11 · fonte del testo

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