Fermo restando quanto e' disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:

  • a)la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
  • b)l'esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
  • c)l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
  • d)l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1971

    Questione infondata
    26 aprile 1971

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, sollevata dai pretori di Tirano e di Silandro, rispettivamente con le ordinanze 14 luglio 1969 e 19 febbraio 1970, in riferimento all'art. 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte cost…

    Art. 42 cost. · Art. 5 Costituzione del «Parco nazionale dello Stelvio»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art5 · fonte del testo

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