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Costituzionale
Costituzione del «Parco nazionale dello Stelvio»
Legge 24 aprile 1935, n. 740
- Aggiornato al
- 3 giugno 1935
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le…
- Art. 2La gestione tecnica ed amministrativa del «Parco nazionale dello Stelvio» e' affidata…
- Art. 3L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad…
- Art. 4Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il…
- Art. 5Fermo restando quanto e' disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio…
- Art. 6Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a…
- Art. 7Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo…
- Art. 8E' istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva del Parco nazionale dello…
- Art. 9La Commissione di cui all'articolo precedente sara' nominata con decreto Reale e sara'…
- Art. 10La Commissione si riunira' a Roma dietro invito che, di volta in volta, sara' emanato dal…
- Art. 11Alle spese occorrenti per il «Parco nazionale dello Stelvio» sara' provveduto: a) con la…
- Art. 12Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto…
