Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale

dello Stelvio, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1969 dal pretore di Tirano nel

procedimento penale a carico di Vitalini Cesira, iscritta al n. 357 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1970 dal pretore di Silandro nel

procedimento penale a carico di Reinstadler Giovanni, iscritta al n.

299 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Tirano e quello di Silandro hanno proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 24 aprile

1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio, il primo

(ordinanza 14 luglio 1969) in riferimento al terzo comma dell'art. 42

della Costituzione, il secondo (ordinanza 19 febbraio 1970) in

riferimento a tutto detto articolo. Il pretore di Silandro ha poi

contestato la legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. a, e 5,

lett. b, d.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178, che detta disposizioni di

attuazione della predetta legge 24 aprile 1935, n. 740.

A sostegno della illegittimità il pretore di Tirano nota che la

norma impugnata svuota di contenuto il diritto di proprietà rendendo

inutilizzabile il bene in rapporto alla sua destinazione e aggiunge che

determina il venir meno o il decadimento del suo valore di scambio

cosicché le limitazioni di cui si tratta espropriano senza indennizzo.

Il pretore di Silandro afferma che le limitazioni previste dalle

norme da lui denunciate rendono pressoché impossibile il godimento del

bene e che esse non assicurano la funzione sociale della proprietà, ma

rendono i beni siti nella zona del Parco nella stessa condizione

giuridica delle proprietà espropriate per motivi di interesse

generale, senza prevedere un indennizzo compensativo.

2. - Innanzi a questa Corte le parti private non sono comparse; il

Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto soltanto nella

causa promossa dal pretore di Tirano.

Ha dedotto che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, il

principio dell'indennizzo non opera nel caso di imposizione generale ed

obiettiva di limiti a determinate categorie di beni identificabili a

priori per caratteristiche intrinseche. Nella specie si è in presenza

di uno di quei limiti amministrativi della proprietà che importano una

serie di doveri negativi di non fare oppure di dovere di fare soltanto

col permesso dell'autorità e con le modalità e condizioni da essa

prescritte. Le limitazioni portate dalla norma denunciata riguardano

tutti i beni compresi nel Parco e si rivolgono alla generalità dei

loro proprietari; esse sono determinate da un preminente interesse

generale che non contraddice al diritto di proprietà come configurato

dal codice civile e dalla Costituzione. Nessuna delle previsioni della

norma in esame integra poi una sostanziale ablazione del diritto di

proprietà.

3. - All'udienza del 10 febbraio 1971 la difesa del Presidente del

Consiglio dei ministri ha confermato le conclusioni prese con l'atto

d'intervento. Considerato in diritto :

1. - Le due cause possono decidersi con unica sentenza, avendo per

oggetto la questione di legittimità costituzionale di una stessa norma

di legge ordinaria (art. 5 legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente

costituzione del Parco nazionale dello Stelvio') e riferimento ad un

medesimo precetto della Costituzione (art. 42 Cost.): il richiamo fatto

dal pretore di Silandro al d.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178, deve

ritenersi informato a criteri di completezza, dato che esso non ha

forza di legge.

2. - Non è esatto, come invece sostiene il giudice a quo, che la

norma impugnata, non riconoscendo al proprietario il diritto di

indennizzo per le limitazioni che essa prescrive, viola l'art. 42 della

Costituzione.

Questo articolo non impone indennizzo quando la legge pone

restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà al fine di

assicurarne la funzione sociale; lo impone solo nel caso di

espropriazione per pubblico interesse. La ragione della differenza sta

nel fatto che è coessenziale alla nozione giuridica di quel diritto il

suo adattamento alle esigenze sociali e quindi un suo aspetto di

relatività con riguardo alle esigenze stesse; così che l'interesse

inerente al dominio privato non abbia a sopraffare l'interesse

generale. Coerentemente la Costituzione dà, al diritto di proprietà,

confini che lo inseriscono nella realtà sociale e ne armonizzano con

questa le applicazioni.

È vero però che la precisazione del contenuto della proprietà

nel rapporto con le istanze generali non può essere fatta in modo che

essa risulti svuotata del tutto di contenuto: in tal caso non ne viene

moderato l'esercizio, ma il diritto viene soppresso e la concessione di

un indennizzo non può essere evitata.

3. - La legge denunziata si colloca fra quelle limitatrici del

diritto di proprietà, non fra quelle di espropriazione: vuole

conservare alla collettività l'ambiente naturale che si è costituito

spontaneamente o mediante l'opera dell'uomo in una determinata porzione

del territorio statale; vuole proteggere le formazioni geologiche che

vi esistono e impedire che abbiano a turbarsi le loro spontanee

manifestazioni; vuole dare tutela agli adunamenti di fauna e di flora

di particolare rilevanza, alla peculiare bellezza che caratterizza il

paesaggio. Questo ambiente racchiude beni che assumono un valore

scientifico ed un interesse storico od etnografico, oltre che

turistico; ed è chiaro che la conservazione dei medesimi è di

interesse fondamentale per il complesso sociale al quale appartengono.

Le proprietà che cadono nel territorio che ha la importanza

descritta, ne subiscono l'influenza insopprimibile e non sono perciò

di signoria piena. Non perché le zone interessate vengono protette a

mezzo di singole leggi deve escludersi che i beni incisi costituiscano

una particolare categoria. Le leggi singole rispondono ad una

ispirazione comune: delimitano la zona protetta, ne organizzano la

protezione, determinano il contenuto dell'interesse pubblico connesso

al caso concreto, forniscono gli strumenti giuridici idonei a

conciliare l'interesse privato e quello pubblico. Nei limiti in cui

regolano soltanto l'esercizio del diritto di proprietà insediate nel

singolo complesso, concorrono a formare l'aspetto pubblicistico di quel

diritto che ne coglie l'elemento sociale.

Le norme impugnate non contengono limiti di effetto ablativo.

Vogliono soltanto che l'esercizio di alcuni poteri dominicali sia

assoggettato ad autorizzazione della pubblica amministrazione; e

l'autorizzazione deve servire soltanto ad evitare che il diritto si

eserciti in modo antisociale. Il fatto che, nella specie, i limiti sono

imposti da un atto amministrativo emesso in base a disposizioni

regolamentari non tocca la legittimità costituzionale della norma

portata all'esame della Corte: questa norma, rinviando all'atto

amministrativo la individuazione dei vincoli, ha inteso disporre che si

tenga conto delle circostanze del caso singolo, alle quali solo un atto

amministrativo concreto può portare riguardo. Se l'atto di

autorizzazione è contrario alla legge, l'interessato potrà esperire

la tutela giurisdizionale che gli compete.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente la

costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, sollevata dai pretori

di Tirano e di Silandro, rispettivamente con le ordinanze 14 luglio

1969 e 19 febbraio 1970, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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