Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 90/1945

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D. L.

L. 8 marzo 1945, n. 90 (presunzione di liberalità dei trasferimenti

immobiliari a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado),

promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1965 dalla Commissione

provinciale delle imposte dirette ed indirette di Palermo sul ricorso

di Caruso Vincenzo contro l'Ufficio del registro di Monreale, iscritta

al n. 187 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto del 30 ottobre 1961, la signora Caruso Antonina vendette a

Caruso Vincenzo un terreno sito in agro di Monreale; ed, avendo le

parti dichiarato che l'acquirente era nipote della venditrice,

l'Ufficio del registro di Monreale liquidò l'imposta dovuta per gli

atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, a norma dell'art.

5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90. Essendo in seguito stato iscritto un

supplemento di imposta, Caruso Vincenzo ha proposto ricorso, avverso il

relativo atto di ingiunzione, alla Commissione provinciale delle

imposte dirette ed indirette di Palermo, la quale, con ordinanza del 17

maggio 1965, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

del sopraindicato art. 5, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata ritenendo

come liberalità le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra

parenti entro il terzo grado - a meno che non si dimostri il contrario

con i mezzi e nelle forme indicate dalla norma stessa - presume una

simulazione compiuta in frode all'erario per sfuggire al pagamento di

una imposta maggiore, e falsa quindi la volontà e le intenzioni dei

contraenti, quali risultano dall'atto pubblico. Per mitigare il rigore

della disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha ammesso prove che

non sono strettamente aderenti alla lettera della legge, con

conseguente disparità di trattamento in caso di parità di capacità

contributiva. Consegue la violazione degli artt. 3 e 53 della

Costituzione, in quanto, per identici rapporti giuridici, i

contribuenti vengono colpiti in maniera diversa, secondo la convenienza

del fisco, le particolari condizioni in cui sorge il rapporto giuridico

e la possibilità di prova a disposizione del contribuente stesso.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966. Nel

presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri e si è costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che le parti possono

vincere la presunzione in argomento, attraverso la dimostrazione della

provenienza del prezzo, in base a documenti aventi data certa ai sensi

del Codice civile, fornendo la prova che la somma è stata realmente

impiegata come prezzo di acquisto. Una volta acquisita tale prova, la

finanza si rimette a quanto convenuto fra le parti contraenti, e

risultante dall'atto. Poiché la norma ha per oggetto tutti gli atti di

compravendita stipulati tra parenti entro il terzo grado, e si rivolge

a tutti i cittadini, che pongono in essere gli atti anzidetti e si

trovino nel previsto rapporto di parentela, non può dirsi in contrasto

col principio di eguaglianza. Né essa crea disparità di trattamento

per quanto riguarda le prove richieste per dimostrare che il prezzo è

stato pagato, perché indica i limiti entro i quali tale prova deve

essere fornita, senza lasciare all'Amministrazione alcun margine di

discrezionalità. Contrasto non vi è neppure con l'art. 53 della

Costituzione, perché dalla diversità del negozio giuridico

(compravendita o donazione) e dalla conseguente imposizione fiscale non

può derivare una diversa valutazione circa la capacità contributiva

del soggetto.

A ben considerare l'art. 5 attua in pieno la parità fiscale fra

coloro che, ponendo in essere un atto di donazione, pagano le imposte

proprie di tale atto, e coloro che, pur donando, ma simulando un

contratto di compravendita, verrebbero a pagare la minore imposta

dovuta per gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rimessione, la presunzione che gli atti

stipulati fra parenti entro il terzo grado per il trasferimento a

titolo oneroso di beni immobili siano invece atti di liberalità quando

l'acquirente non fornisca la prova della provenienza della somma

corrisposta come prezzo della compravendita, importerebbe un

trattamento differenziato a seconda delle possibilità o meno di

fornire detta prova, pur riferendosi a rapporti giuridici identici. La

norma dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90, che tale presunzione

dispone, violerebbe quindi il principio di eguaglianza e quello di

capacità contributiva, garantiti dagli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

La questione non è fondata.

La norma impugnata consente alla Amministrazione finanziaria di

accertare, ai fini fiscali, ed indipendentemente dalle dichiarazioni

delle parti risultanti dall'atto pubblico, il vero contenuto del

negozio giuridico e la sussistenza della effettiva volontà delle parti

di stipulare un atto di trasferimento a titolo oneroso piuttosto che a

titolo gratuito. Ritenendo che per tutti gli atti delle parti

qualificati come atti di compravendita sussistano eguali rapporti

giuridici, l'ordinanza non considera che esistono pur atti, nei quali

la effettiva volontà delle parti contraenti è difforme da quella

manifestata nell'atto pubblico, e non considera che il vero scopo della

norma impugnata è quello di consentire la indagine se sussista tale

difformità, dalla quale deriva la diversità del trattamento

tributario.

Due elementi sono posti a fondamento della presunzione in esame: da

un lato il fatto normale, di comune esperienza, che fra parenti di un

certo grado, discrezionalmente valutato dal legislatore, gli immobili

vengono trasferiti a titolo gratuito; e dall'altro la notevole

differenza della imposizione fiscale a seconda che si tratti di atti di

donazione oppure di compravendita, sicché le parti possono essere

facilmente indotte a simulare un atto di contenuto diverso, allo scopo

di pagare una imposta minore. Di fronte alla difficoltà per il fisco

di provare che le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da

quello apparente, la presunzione legale giova ad evitare che,

attraverso un facile espediente, gli interessati si sottraggono al

pagamento della particolare imposta di registro dovuta per i

trasferimenti a titolo gratuito dei beni immobili.

Sulla legittimità costituzionale delle norme che stabiliscono

delle presunzioni in materia fiscale, questa Corte ha già avuto

occasione di pronunciarsi in altri casi, affermando che rappresentano

"una verità giuridica avente come substrato fatti reali di difficile

accertamento", e che, "nei casi in cui la legge ancora ad un sistema di

prove legali la determinazione della esistenza del presupposto della

obbligazione tributaria e della sua entità, non viola il principio

della capacità contributiva del singolo obbligato".

Corretto appare anche il sistema adottato dal legislatore, il

quale, creando una presunzione iuris tantum, accorda alle parti la

possibilità di dare la prova contraria e determina entro limiti

precisi ed obbiettivi - discrezionalmente e non irrazionalmente

valutati -, i mezzi idonei allo scopo: dimostrazione del pagamento del

prezzo (prezzo che è uno degli elementi essenziali della

compravendita, senza del quale il contratto non è più a titolo

oneroso) e prova della provenienza della somma pagata e della

disponibilità di essa da parte dell'acquirente, risultante da atti

aventi data certa a sensi del Codice civile.

La norma risponde ad innegabili esigenze fiscali e vale altresì -

siccome bene osserva l'Avvocatura generale dello Stato - a evitare che,

attraverso l'elusione dell'imposta - nel caso di donazioni di beni

immobili fra parenti - si determinino disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 (presunzione di liberalità

dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso fra parenti entro il

terzo grado), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione con ordinanza del 17 maggio 1965 della Commissione

provinciale delle imposte dirette ed indirette di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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