Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1969 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 43r.d. 1705/1932
  • art. 36r.d. 1705/1932

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 38,

primo comma, seconda parte, del contratto collettivo nazionale 3

gennaio 1939, tuttora in vigore ex art. 43 del decreto legislativo

luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e dell'art. 36 del regio

decreto 20 dicembre 1932, n. 1705 (disciplina del trattamento di

malattia degli operai dell'industria e degli addetti al commercio),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1968 dal Tribunale di Vercelli

nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e il fallimento della ditta Ferriere

di Crescentino, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30

marzo 1968;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1968 dalla Corte d'appello di

Catanzaro nel procedimento civile vertente tra la ditta Giuseppe Gatto

e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta

al n. 12 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e d'intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'I.N.A.M., ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di una procedura fallimentare nei confronti della

ditta Ferriere di Crescentino, pendente dinanzi al Tribunale di

Vercelli, quella sede provinciale dell'Istituto nazionale assicurazioni

contro le malattie - I.N.A.M. - chiedeva al giudice delegato

l'ammissione tardiva, in via privilegiata, di un credito ammontante a

lire 119.777, per diritti di rivalsa, risultanti da estratti conti del

3 dicembre 1964 e del 21 marzo 1966.

Con ordinanza del 17 gennaio 1968, il Tribunale ha sollevato,

d'ufficio, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma,

seconda parte, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 sulla

disciplina del trattamento di malattia degli operai dell'industria -

tuttora vigente per l'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale

23 novembre 1944, n. 369 - nel presupposto che la denunziata

disposizione, in forza di tale decreto luogotenenziale, abbia

acquistato valore di legge formale.

Osserva al riguardo il Tribunale ridetto che, alla stregua di

quanto risulterebbe implicitamente dal pacifico orientamento della

dottrina e della giurisprudenza, nonché, incidentalmente, da alcune

sentenze di questa Corte, oltre che dalla stessa dizione adottata nel

citato decreto luogotenenziale, le norme da questo mantenute in vigore,

al pari delle altre norme corporative nel cessato ordinamento, pur

essendo di diritto oggettivo valide erga omnes, non avrebbero valore di

legge formale, bensì sarebbero subordinate alle norme di legge ed a

quelle regolamentari.

Il giudice ordinario, di conseguenza, dovrebbe accertare egli

stesso la sussistenza della dedotta incostituzionalità, in riferimento

agli artt. 3 e 23 della Costituzione, in quanto la disposizione

denunziata prevede il diritto dell'Istituto di rivalersi, sul datore di

lavoro inadempiente o moroso nel pagamento dei contributi, del costo

delle prestazioni corrisposte, congiuntamente al pagamento dei

contributi arretrati, gravati dagli interessi di mora.

Deduce, per altro, il tribunale che la Cassazione, con sentenza 10

agosto 1966, n. 2186, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità

della norma, si sarebbe espressa nel senso che l'art. 43 del citato

decreto legge luogotenenziale avrebbe conferito "vigore di legge ai

contratti collettivi vigenti prima dello scioglimento dell'ordinamento

sindacale corporativo", con la conseguente sopravvenuta efficacia di

legge del contratto de quo.

In accoglimento di questa tesi, il Tribunale ravvisa la non

manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per palese

irragionevolezza del trattamento differenziato tra datori di lavoro che

versino tempestivamente i contributi e datori di lavoro morosi, tenuti

a corrispondere all'Istituto, oltre ai contributi gravati degli

interessi di mora, anche il costo delle prestazioni assicurative.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 30 marzo 1968. Nel

giudizio innanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.A.M. con

deduzioni depositate il 17 aprile 1968.

Il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dalla

Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto depositato

l'11 aprile 1968.

Entrambe le parti chiedono che la questione sia dichiarata non

fondata.

La difesa dell'I.N.A.M. premette che la materia della inadempienza

e della mora dei datori di lavoro è ora regolata dall'art. 3 della

legge 24 ottobre 1966, n. 934, e che la questione che forma oggetto

dell'ordinanza ha rilievo solo per il periodo anteriore all'entrata in

vigore di tale legge. Osserva, poi, che la denunziata disposizione sul

trattamento degli inadempimenti fu accettata dai datori di lavoro con

l'approvazione del contratto collettivo: la tesi che questo contratto,

con il suo mantenimento in vigore, sia stato elevato a legge formale

dal decreto legge luogotenenziale n. 369 del 1944, non troverebbe

suffragio nella richiamata sentenza della Cassazione.

Sulla dedotta violazione, precisa che essa riguarderebbe unicamente

la pretesa irragionevolezza del diverso trattamento tra la categoria

dei datori di lavoro che versano tempestivamente i contributi e quella

dei datori di lavoro morosi; ogni altra considerazione dell'ordinanza

di rimessione sarebbe diretta a dimostrare la particolare severità del

trattamento fatto a questa seconda categoria e, risolvendosi in una

critica alla legge, esulerebbe dall'ambito di un sindacato di

costituzionalità.

A sostegno delle sue conclusioni, la difesa dell'Istituto deduce la

obiettiva diversità di situazioni fra le due categorie; richiama la

giurisprudenza di questa Corte sul principio di eguaglianza e sulla

necessità del puntuale versamento dei contributi; ed accenna, infine,

agli argomenti posti a sostegno della sentenza della Cassazione

disattesa dal tribunale.

L'Avvocatura generale dello Stato, nel chiedere che la questione

sia dichiarata non fondata, assume la natura mista - sanzionatoria e

risarcitoria - del diritto di rivalsa, il quale, alla stregua del

sistema adottato, non sarebbe sfornito di una sua precisa e concreta

giustificazione. Infatti, le omissioni e i ritardi nel versamento dei

contributi sono colpiti da una lieve sanzione penale e da una sanzione

civile, in misura assai modesta, consistente nell'addebito dei soli

interessi.

L'Avvocatura generale ricorda, da ultimo, la procedura che consente

la composizione amministrativa, per sottolineare il carattere

sanzionatorio del diritto di rivalsa, di cui sostiene, altresì, la

natura risarcitoria, al pari del duplice carattere - sanzionatorio e

risarcitorio - riconosciuto, con la sentenza di questa Corte n. 76 del

1966, alla "somma aggiunta" dovuta all'I.N.P.S., unitamente agli

interessi di mora e ai contributi omessi.

La difesa dell'I.N.A.M., in una breve memoria depositata il 21

aprile 1969, deduce l'inammissibilità della questione, richiamando le

sentenze n. 1 del 1963 e n. 76 del 1969 della Corte costituzionale.

2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale circa la

stessa disposizione del suindicato contratto collettivo, nonché

dell'art. 36 del regio decreto 20 dicembre 1932, n. 1705, contenente

una norma sostanzialmente identica, è stata sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Catanzaro, con ordinanza del 26 novembre 1968, nel corso di un giudizio

di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per diritti di rivalsa a

favore della sede provinciale di Cosenza dell'I.N.A.M. contro la ditta

Gatto Giuseppe.

La non manifesta infondatezza della questione viene, in sostanza,

motivata come nella precedente ordinanza di rimessione del tribunale di

Vercelli.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26 febbraio 1969.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito soltanto

l'I.N.A.M. con deduzioni depositate il 6 febbraio 1969; nelle quali si

sviluppano, fra l'altro, le argomentazioni svolte nel giudizio promosso

con l'ordinanza 17 gennaio 1968 del tribunale di Vercelli e si chiede

che la questione sia dichiarata infondata.

Da parte della difesa dell'Istituto, si sostiene, in particolare,

che l'entità delle evasioni contributive sarebbe maggiore di quella

attuale, se sanzioni di una certa gravità non scoraggiassero

l'imprenditore dall'omettere o ritardare il versamento dei contributi.

Sulla predetta disparità, che sembra essere adombrata

nell'ordinanza, tra datori di lavori inadempienti, i cui dipendenti non

si ammalino, e quelli, invece, i cui dipendenti contraggano una

malattia dalla quale consegua il diritto di rivalsa dell'I.N.A.M., si

deduce essere ovvio che il rimborso vada commisurato alle spese

sopportate. Si nega pure che l'Istituto, quando abbia ricevuto i

contributi arretrati e gli interessi di mora, venga a trovarsi in una

situazione identica a quella conseguente al tempestivo versamento dei

contributi. Al riguardo, si osserva che non può ravvisarsi eguaglianza

di posizione tra chi rispetta la legge e chi vi disobbedisce; si fa

richiamo agli argomenti della sentenza n. 76 del 1966 di questa Corte

sulla "somma aggiunta" dovuta all'I.N.P.S.; si esclude la pretesa

violazione dell'art. 53 della Costituzione, che non sarebbe invocabile

nel caso del diritto di rivalsa, stante la sua natura sanzionatoria e

risarcitoria. Considerato in diritto :

1. - Le due cause, unitamente trattate, hanno per oggetto

un'analoga questione di legittimità costituzionale e vanno perciò

decise con unica sentenza.

2. - Un'analoga questione di legittimità costituzionale circa la

stessa disposizione del suindicato contratto collettivo, nonché

dell'art.36 del regio decreto 20 dicembre 1932, n.1705, contenente una

norma sostanzialmente identica, è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro,

con ordinanza del 26 novembre 1968, nel corso di un giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo emesso per diritti di rivalsa a favore

della sede provinciale di Cosenza dell'I.N.A.M. contro la ditta Gatto

Giuseppe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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