Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, contenente "Norme sui licenziamenti individuali dei

lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con

ordinanza emessa il 13 ottobre 1965 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la Società Vulcano e Ganzaroli Ermer,

iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,

promosso dalla Società Vulcano contro Ermer Ganzaroli, il Tribunale di

Milano, in accoglimento di un'eccezione formulata dall'opponente, ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa al

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "Norme sui licenziamenti

individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali".

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 13 ottobre 1965, il

Tribunale, dopo aver compiuto con esito positivo l'accertamento della

rilevanza, ha ritenuto che la questione non sia manifestamente

infondata in riferimento agli artt. 76, 39 e 102 della Costituzione e

conseguentemente ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa

Corte.

2. - Sui singoli profili della questione l'ordinanza osserva:

a) Il provvedimento impugnato, emanato dal Governo nell'esercizio

della delega conferitagli dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, appare

contrastante con i principi ed i criteri direttivi impliciti, secondo

la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel fine proposto dalla

legge di delega, quello, cioè, che vengano assicurati minimi

inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli

appartenenti ad una determinata categoria. E, difatti, l'accordo

interconfederale del 18 ottobre 1950, recepito nella legge delegata,

non ha ad oggetto la disciplina delle condizioni generali di lavoro, ma

attraverso l'istituzione di un collegio arbitrale detta norme

strumentali rispetto al rapporto di lavoro, destinate, per di più, ad

operare solo dopo la risoluzione di quest'ultimo.

b) L'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 non contiene

disposizioni che, valutate nella loro natura contrattuale, possano

esser ritenute in contrasto con norme imperative di legge, ma da ciò

non deriva affatto che la sua recezione nel decreto presidenziale

impugnato non determini vizi di illegittimità costituzionale di

questo. Dovendosi infatti escludere (e, in ogni caso, ciò sarebbe in

contrasto con l'art. 39 della Costituzione) che la legge delegante

abbia inteso conferire alle associazioni la rappresentanza di tutti i

lavoratori e di tutti i datori di lavoro anche non iscritti, e

dovendosi ritenere che a questi non è garantita la possibilità di

scelta dei componenti del collegio arbitrale, non appare infondato il

dubbio che l'obbligo legislativamente imposto ad ogni datore di lavoro,

anche non iscritto, di soggiacere ai poteri decisori di un tal collegio

concreti una violazione del principio di libertà sindacale e si

risolva sostanzialmente nella istituzione di un giudice speciale.

3. - L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti in causa ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della

Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966.

Nel presente giudizio nessuna parte si è costituita e pertanto la

causa, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 - che in relazione alla

delega conferita al Governo dalla legge 14 luglio 1959, n. 741

sottopone i licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle

imprese industriali a norme uniformi a quelle contenute nell'accordo

interconfederale del 18 ottobre 1950 - ha già formato oggetto di esame

da parte di questa Corte, e con sentenza n. 50 del 26 maggio 1966 ne è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per la parte relativa

all'intervento conciliativo delle associazioni di categoria. Nella

stessa decisione la Corte ha ritenuto, invece, non fondate le questioni

di legittimità costituzionale relative ad altre norme dello stesso

decreto legislativo e proposte in riferimento agli artt. 76, 77 e 102

della Costituzione.

Il Tribunale di Milano, chiamato in sede di opposizione a decreto

ingiuntivo a decidere la controversia sul diritto di un lavoratore alla

penale riconosciutagli dal collegio arbitrale previsto nel ricordato

accordo (controversia sulla quale ovviamente nessuna incidenza può

avere la sopravvenuta legge 15 luglio 1966, n. 604), ha ritenuto non

manifestamente infondato il dubbio che il D.P.R. n. 1011 del 1960: a)

sia incorso in un eccesso di delega per aver recepito una disciplina

meramente strumentale e, quel che più conta, destinata ad operare solo

dopo la risoluzione del rapporto di lavoro; 17) abbia violato l'art.

102 della Costituzione, per aver sostanzialmente istituito, più che un

arbitrato obbligatorio, un vero e proprio giudice speciale; c) sia in

contrasto con l'art. 39 della Costituzione, per aver assoggettato ai

poteri decisori e sanzionatori del collegio arbitrale anche il datore

di lavoro non iscritto all'associazione che stipulò l'accordo.

Le prime due denunzie prospettano questioni di legittimità

costituzionale che, proposte da altre ordinanze in termini del tutto

identici a quelli ora formulati dal giudice a quo, furono già decise

con la sentenza n. 50 del 1966. Esse vanno, perciò, dichiarate

manifestamente infondate.

Nuova è, invece, la terza questione, giacché nella precedente

occasione la Corte, nell'individuare l'oggetto e i limiti del giudizio

allora promosso, escluse che le ordinanze di rimessione avessero

denunciato, sotto un autonomo profilo di eccesso di delega ovvero sotto

quello di un diretto contrasto con l'art. 39 della Costituzione, la

violazione del principio di libertà sindacale.

2. - La Corte ritiene che la questione non sia fondata. Il giudice

a quo, nel formularla nei termini innanzi riferiti, parte evidentemente

dal presupposto che la soggezione ope legis dei lavoratori e dei datori

di lavoro ai "poteri decisori e sanzionatori" del collegio arbitrale

previsto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale equivalga alla loro

soggezione ad associazioni alle quali essi sono estranei. Se così

fosse, patente sarebbe la violazione dell'art. 39, primo comma, della

Costituzione, perché la libertà sindacale garantita dalla norma

costituzionale, come esclude la legittimità di una legge che

direttamente o indirettamente coarti la libertà di non associarsi,

così impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere

sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali

alle quali non abbiano liberamente aderito. Ma, nel caso in esame, ciò

non si verifica. Già nella ricordata sentenza n. 50 del 1966 la Corte

affermò che la funzione demandata al collegio arbitrale si collega,

per la sua stessa natura, con la disciplina sostanziale del

licenziamento, sicché le varie norme dettate dall'accordo

interconfederale con corrono, in una indissolubile unità, a regolare

una vicenda del rapporto individuale di lavoro. Per dissipare i dubbi

ora espressi dal Tribunale di Milano giova aggiungere che il potere di

valutare le ragioni esposte dal datore di lavoro a giustificazione del

licenziamento e di adottare i conseguenti provvedimenti non spetta alle

associazioni che stipularono l'accordo - così come, ad es., a queste

spettava il potere di conciliare, con effetti vincolanti per i soggetti

interessati, le vertenze sui licenziamenti collettivi, secondo il

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019 per questa parte dichiarato illegittimo

con la sentenza n. 8 del 1966 - ma ad un collegio arbitrale che è

tenuto a pronunziarsi secondo criteri obbiettivi ed in una posizione di

assoluta indipendenza. Né a diversa conclusione può condurre la

circostanza che i due arbitri sono designati dalle rispettive

organizzazioni di categoria ed il presidente del collegio deve essere

scelto, mediante sorteggio, nell'ambito di un elenco di nomi da queste

predisposte. Le modalità di nomina, infatti, non creano un rapporto

di rappresentanza fra arbitri ed associazioni, non rendono i primi

strumenti delle seconde e non incidono sulla indipendenza della

funzione affidata al collegio, che deve essere esercitata non

nell'ossequio di istruzioni impartite da chi ha proceduto alla nomina,

ma nel rispetto di direttive generali astrattamente previste nelle

disposizioni dell'accordo e, quindi, della legge. E come i

provvedimenti adottati a conclusione del procedimento vanno imputati

agli arbitri e non alle associazioni (le quali, quindi, restano

estranee al concreto regolamento del rapporto fra i due soggetti

interessati alla vicenda), così l'obbligo del datore di lavoro di

corrispondere la penale in caso di licenziamento riconosciuto

ingiustificato e di mancata riassunzione del lavoratore non trova la

sua fonte in una funzione attribuita alle organizzazioni sindacali,

bensì in un potere della legge conferito al collegio arbitrale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dal

Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento

agli artt. 76 e 102 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza

in riferimento allart. 39, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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