Corte costituzionale

Sentenza n. 975/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/10/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951, n. 1 (Assistenza

creditizia all'artigianato), modificato dalla legge provinciale 1°

settembre 1971, n.12, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1987 dal Consiglio di Stato Sez. VI giurisdizionale sul ricorso

proposto da Unione Artigiani Altoatesini CNA ed altro contro Prov.

Auton. di Bolzano ed altri, iscritta al n. 569 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano

e dell'Unione Artigiani Altoatesini C.N.A. ed altro;

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'Unione artigiani

altoatesini C.N.A. e da Gianfranco Guglielmon per l'annullamento

della delibera n. 2590 della Giunta provinciale di Bolzano, con cui

erano stati nominati due artigiani quali membri della Commissione per

l'assistenza creditizia all'artigianato per il quadriennio 1984/88,

il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e

97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

legge provinciale di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificati dalla

legge 1° settembre 1971, n. 12, nella parte in cui prevede che la

nomina di due artigiani in seno alla predetta Commissione avvenga

esclusivamente tra quelli designati dall'Associazione provinciale

dell'artigianato e non anche da altre organizzazioni della categoria.

La norma denunziata è ritenuta contrastante con i principi di

pluralità sindacale e di eguaglianza delle associazioni sindacali,

desumibili dagli artt. 3 e 39 Cost. In proposito sono richiamate le

sentenze n. 15 del 1975 e n. 68 del 1980 di questa Corte, secondo le

quali il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto

nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto possibile, anche

nei confronti delle persone giuridiche.

La rilevanza della questione non può dirsi esclusa, ad avviso del

giudice remittente, dalla circostanza che l'organizzazione ricorrente

ha un numero di associati inferiore a quello degli iscritti

all'associazione privilegiata dalla legge provinciale, e ciò sia

perché l'entità numerica degli associati non è il solo indice di

rappresentatività valutato in sede amministrativa e

giurisprudenziale, sia perché la maggiore importanza attribuita per

legge ad una determinata associazione può indurre i singoli

artigiani a preferirla, sicché la diversa consistenza numerica

finisce con l'essere proprio una delle conseguenze pregiudizievoli

della disciplina legislativa di cui si discute.

Altro dubbio di illegittimità della norma denunziata è formulato

in riferimento all'art. 97 Cost. Osserva il giudice a quo che il buon

andamento dell'amministrazione può essere pregiudicato da una norma

organizzativa che, chiamando alla designazione di alcuni membri di un

collegio amministrativo una associazione privata specificamente

determinata, rischia di paralizzare il collegio stesso nel caso in

cui, per una qualsiasi ragione, non sia possibile provvedere alla

designazione.

2. - Si sono costituite in giudizio, da un parte, l'Unione

Artigiani Altoatesini C.N.A., ricorrente nel giudizio principale,

dall'altra, in via di intervento, la Provincia autonoma di Bolzano.

La prima svolge argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza di

rimessione, sottolineando inoltre la contraddittorietà della norma

impugnata, che assume come dato fisso e immutabile la pertinenza

esclusiva all'Associazione provinciale dell'artigianato della

qualità rappresentativa della categoria degli artigiani, con la

deliberazione n. 2428 del 1984 della Giunta provinciale di Bolzano,

che riconosce la qualità di "organizzazione di categoria più

rappresentativa della Provincia" anche all'Unione artigiani

altoatesini.

La Provincia di Bolzano eccepisce preliminarmente l'irrilevanza

della questione sul riflesso che in ogni caso l'Unione artigiani

altoatesini "non potrebbe aspirare a una rappresentanza in seno alla

Commissione che sia numericamente paritaria a quella

dell'Associazione provinciale dell'artigianato", unica organizzazione

di categoria esistente al tempo dell'approvazione della legge

provinciale n. 1 del 1951 e anche al tempo della legge di modifica n.

12 del 1971, contando tale associazione un numero di iscritti di gran

lunga superiore a quello dell'Unione artigiani, costituita nel 1975.

Nel merito l'interveniente sostiene l'infondatezza della

questione: in relazione all'art. 3 Cost., perché il principio di

eguaglianza sarebbe applicabile soltanto alle persone fisiche; in

relazione all'art. 39, perché non risulta compromessa la libertà

sindacale dell'Unione artigiani, la quale esplica in piena e assoluta

autonomia l'attività che le è propria; in relazione all'art. 97,

perché, non essendovi parità di condizioni di partenza, la pretesa

presenza paritaria delle due associazioni nella Commissione

pregiudicherebbe essa stessa il buon andamento dell'Amministrazione. Considerato in diritto

1. - La Provincia di Bolzano eccepisce preliminarmente

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Consiglio di Stato in ordine all'art. 6 della legge

prov. n. 1 del 1951, modificato dalla legge n. 12 del 1971. La

questione sarebbe irrilevante perché, essendo prevista in seno alla

Commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato la presenza

di soli due rappresentanti della categoria, il divario del numero

degli iscritti all'Unione artigiani, rispetto al numero, molto più

consistente, degli iscritti all'Associazione provinciale

dell'artigianato, esclude che la prima possa essere considerata

rappresentativa a pari titolo con la seconda.

L'eccezione non può essere accolta perché muove dal presupposto

errato che la censura di illegittimità costituzionale investa la

norma impugnata per il fatto di non riconoscere anche all'Unione

artigiani la legittimazione a designare una rosa di nomi ai fini

della nomina di cui trattasi, mentre la ragione della censura risiede

piuttosto nel fatto che la norma privilegia una determinata

associazione sindacale, anziché attribuire in astratto la preferenza

alle associazioni più rappresentative.

Anche se, per ipotesi, i dati dell'organizzazione sindacale degli

artigiani esistente nella Provincia di Bolzano all'epoca del rinnovo

della Commissione per l'assistenza creditizia per il quadriennio

1984-88 fossero tali da giustificare la preferenza accordata alla

sola Associazione provinciale dell'artigianato, la sollevata

questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante perché il

suo accoglimento comporterebbe comunque l'invalidità della delibera

della Giunta provinciale n. 2590 del 1984 per difetto di motivazione

circa tale preferenza.

2. - La questione è fondata.

Ai fini della designazione da parte sindacale di rose di nomi

dalle quali l'autorità competente dovrà scegliere i rappresentanti

dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi pubblici

(commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione di enti,

ecc.) in cui tale rappresentanza è prevista, si è affermato nel

nostro ordinamento un principio organizzativo operante attraverso un

meccanismo di selezione delle associazioni legittimate, imperniato

sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Questo

principio organizzativo si concilia col principio di eguaglianza di

cui all'art. 3 Cost., certamente applicabile anche ai soggetti

collettivi (cfr. Corte cost. n. 25 del 1966, n. 15 del 1975 e n. 68

del 1980), in quanto sia assicurata dalla legge "a tutte le

organizzazioni sindacali, allo stesso modo, la possibilità astratta

di essere rappresentate nella composizione dell'organo" (Corte cost.

n. 2 del 1969).

Ciò significa che la legge non può individuare a priori, una

volta per tutte, una o più determinate organizzazioni come

maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione

all'autorità amministrativa preposta alla nomina, la quale volta per

volta valuterà comparativamente il rispettivo grado di

rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti. Fra gli

indici di rappresentatività il dato quantitativo costituito dal

grado di adesione formale al sindacato ha un'importanza primaria, ma

non possono essere trascurati altri indici, precisati da una

collaudata giurisprudenza, ai quali, nella speciale situazione della

Provincia di Bolzano, deve aggiungersi anche il riferimento alla

componente etnica.

Una volta operata la graduatoria tra i sindacati in funzione del

rispettivo livello di rappresentatività, dipende dal numero dei

posti disponibili stabilire quali associazioni, nell'ordine della

graduatoria, hanno titolo per essere invitate a proporre i nomi degli

eligendi.

3. - Non vale obiettare che al momento della promulgazione della

legge contenente la norma impugnata (1951), e ancora al tempo della

legge di modifica n. 12 del 1971, nella Provincia di Bolzano esisteva

un'unica organizzazione sindacale degli artigiani. Il legislatore

provinciale avrebbe dovuto tuttavia prevedere per l'avvenire la

possibile costituzione di altre associazioni sindacali, col

conseguente obbligo della Giunta provinciale di prenderle tutte in

considerazione ai fini della valutazione del rispettivo grado di

rappresentatività.

Né vale osservare, infine, che il forte divario tra il numero

degli iscritti all'Associazione provinciale dell'artigianato e quello

degli iscritti all'Unione artigiani esclude di fatto, a cagione della

limitatezza dei posti disponibili (due), che la seconda possa

pretendere l'assegnazione di un posto a un proprio candidato. Come

già si è detto, il dato quantitativo-numerico, pur avendo un

rilievo prioritario, non è un criterio esclusivo del giudizio di

maggiore rappresentatività. D'altra parte, come rileva il giudice

remittente, il privilegio rigidamente attribuito a una determinata

organizzazione può scoraggiare l'adesione alle altre, sicché il

minore livello di affiliazione a queste finisce con l'essere, almeno

in parte, proprio una conseguenza pregiudizievole della norma di cui

si controverte. Sotto questo profilo, in quanto ostacola il principio

della pluralità sindacale, essa urta anzitutto contro il primo comma

dell'art. 39 Cost., del quale il principio di parità di trattamento

delle associazioni sindacali, specificamente argomentabile dal quarto

comma, è un corollario.

In ogni caso, la limitazione della preferenza a una sola

organizzazione sindacale non può essere disposta dalla legge,

perpetuando così una situazione che invece va considerata

contingente, ma deve essere il risultato di una valutazione della

Giunta provinciale, adeguatamente motivata con riferimento alla

situazione esistente al momento della nomina della Commissione.

4. - Il motivo ulteriore di incostituzionalità, addotto in

relazione all'art. 97 Cost., resta assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della Provincia Autonoma di Bolzano 12 agosto 1951 n. 1 ("Assistenza

creditizia all'artigianato"), modificato dalla legge provinciale 1°

settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevede che i due

rappresentanti degli artigiani nella Commissione per l'assistenza

creditizia all'artigianato siano "scelti da due terne designate

dall'Associazione provinciale dell'artigianato", anziché dalle

organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:975 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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