Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c)

della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi

antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato

giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,

vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),

promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso

promosso dal Ministero dell'Interno ed altri contro s.r.l. Miami ed

altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio amministrativo di appello proposto dal

Ministero dell'interno, dalla Prefettura di Catania e dalla

Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico

spettacolo di Catania, per l'annullamento della sentenza con cui il

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, aveva tra l'altro annullato la deliberazione della

predetta Commissione di vigilanza in ordine ai servizi antincendio da

svolgere presso le discoteche "Miami" e "Charlie Brown" di Catania,

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in

sede giurisdizionale, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c)

della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi

antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato

giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,

vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),

nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di

pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di

prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio

private.

Premette il rimettente che la sentenza impugnata si fonda su di una

non condivisibile interpretazione della vigente normativa di

prevenzione e di vigilanza antincendio, la quale risulta invece

incentrata sulla attribuzione della competenza diretta ed esclusiva

di tale servizio al Ministero dell'interno, operata dall'art. 22

della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e non modificata dalla

successiva legge n. 469 del 1961.

Di conseguenza, anche in assenza dell'emanazione della normativa

regolamentare in materia, prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 luglio

1982, n. 577, osserva il giudice a quo che il rinvio contenuto

nell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 -

secondo cui gli enti e i privati sono tenuti a richiedere i servizi

di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei

limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle

Commissioni provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di

pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 - è volto unicamente a

determinare una peculiare competenza tecnica di tali organi

provinciali, ai quali spetta il mero compito di dettare le

prescrizioni più idonee perché il servizio pubblico di prevenzione

degli incendi sia svolto in modo da realizzare pienamente le

finalità pubblicistiche ad esso sottese.

Ritiene, peraltro, il rimettente che l'unica deroga al complessivo

sistema come sopra ricostruito, contenuta nella norma censurata,

opera esclusivamente in favore degli stabilimenti industriali,

ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di

estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio private. Da ciò

deriverebbe l'illegittimità costituzionale della norma stessa, per

contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, attesa la

conseguente limitazione dell'iniziativa economica privata dei

titolari di locali di pubblico spettacolo, nonché l'irrazionalità

della diversificazione della disciplina finalizzata alla tutela del

medesimo bene rappresentato dalla pubblica incolumità, che non trova

convincenti spiegazioni se si considera la potenziale pericolosità

di taluni stabilimenti industriali. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

Siciliana dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2,

lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei

servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato

giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali,

vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),

nella parte in cui non prevede che anche i titolari di locali di

pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di

prevenzione e di estinzione incendi, a mezzo di squadre antincendio

private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri dettati

dal competente Ministero dell'interno.

Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in

contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per l'illogica

discriminazione operata a carico dei predetti imprenditori rispetto

ai titolari di stabilimenti industriali, depositi e simili (solo

relativamente ai quali è prevista l'istituzione del servizio

privato), nonché per la conseguente compressione del diritto

all'iniziativa economica privata dei titolari dei locali di pubblico

spettacolo.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Come lo stesso giudice rimettente riconosce, l'attività di

prevenzione e di estinzione degli incendi costituisce compito di

pubblico interesse, poiché è volta prevalentemente ad assicurare

l'incolumità delle persone e la tutela dei beni materiali e

dell'ambiente.

Ciò giustifica che la stessa venga istituzionalmente riservata

alla sfera pubblica. E questa Corte, nella sentenza n. 90 del 1994,

ha già avuto occasione di affermare che, proprio in quanto

qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di

preminente interesse generale, tale attività rientra senza residui

nell'a'mbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la

conseguenza che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla sfera

di applicabilità del precedente art. 41.

Del resto, quest'ultimo articolo sembra venir richiamato

nell'ordinanza di rimessione, non tanto al fine di prospettare un

distinto profilo di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto

per offrire sostegno all'assunto circa l'asserita omogeneità delle

posizioni soggettive poste a confronto, in ragione del fatto che

entrambe - come afferma il giudice a quo - hanno titolo nel medesimo

referente costituzionale, vale a dire nell'art. 41 della

Costituzione, che disciplina l'iniziativa economica privata. Sicché,

a ben vedere, l'unica norma violata verrebbe ad essere - nella stessa

prospettiva del rimettente - l'art. 3 della Costituzione, sulla

considerazione che, a fronte della deroga prevista dalla denunciata

disposizione in favore dei soli "stabilimenti industriali, depositi e

simili", si rende impossibile ai titolari dei locali di pubblico

spettacolo "istituire un proprio servizio di prevenzione e di

estinzione degli incendi".

2.2. - Ma ad eliminare ogni dubbio di illegittimità costituzionale

in ordine alla lamentata disparità di trattamento, è sufficiente

rilevare che la diversità delle discipline riguardanti gli

stabilimenti industriali e i locali di pubblico spettacolo, circa la

facoltà di avvalersi d'un servizio privato in luogo di quello

pubblico, si giustifica perché riguarda specifiche e distinte

realtà, tra le quali non v'è coincidenza con riferimento

all'oggetto della tutela apprestata dalla normativa in materia.

Oggetto che in via primaria va individuato, rispettivamente, nella

sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro e nell'incolumità del

pubblico durante lo spettacolo o l'intrattenimento.

2.3. - L'evidente disomogeneità delle situazioni messe a confronto

(su cui non incide certo la comune natura di impresa privata dei

soggetti esponenziali) esclude dunque in radice che si possa ritenere

irrazionale la prospettata disparità di trattamento, pur

prescindendo da ogni rilievo circa la possibilità che nella specie

venga evocato utilmente il principio di eguaglianza, considerato che

la disposizione assunta quale tertium comparationis ha natura di

norma eccezionale, derogatoria rispetto alla regola generale

desumibile dal complessivo sistema normativo (v. sentenze n. 295 del

1995, e nn. 298 e 272 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, lettera c) della legge 13 maggio 1961, n. 469

(Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei

sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il Presidente: ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1996 .

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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