Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (Sgravi fiscali per le nuove

costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1970

dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Petretta

Matilde ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 14 agosto

1971.

Visti l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana e

di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per l'Amministrazione finanziaria, e l'avv. Vincenzo

Mazzotti, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale

per il pagamento dell'imposta suppletiva di registro relativa

all'acquisto di singole parti di un fabbricato in corso di costruzione,

proposto da Petretta Matilde ed altri contro l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, il tribunale di Messina ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile

1954, n. 11, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e

14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, che

attribuisce il beneficio della imposta fissa di registro soltanto al

primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova

costruzione, ma non prevede alcuna agevolazione per i trasferimenti di

appartamenti e negozi effettuati congiuntamente, e cioè con lo stesso

atto, si discosta notevolmente dalla disciplina prevista nella stessa

ipotesi dalla legislazione nazionale (art. 17, secondo comma, della

legge 2 luglio 1949, n.408; art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 35;

art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493) che, nel caso di

trasferimento, con unico atto, di case di nuova costruzione, concede la

riduzione alla metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta

ipotecaria, anche se nel fabbricato venduto sono compresi uffici e

negozi, purché a questi ultimi sia destinata una superficie non

eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.

La sostanziale divergenza tra legislazione statale e legislazione

regionale in ordine ai benefici fiscali concessi agli atti concernenti

la vendita congiunta di appartamenti e negozi, determina, ad avviso del

tribunale di Messina, una ingiustificata disparità di trattamento tra

i cittadini italiani, in contrasto con gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, nonché la violazione da parte del legislatore regionale

dei principi e dei limiti cui si informa la legislazione statale.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata.

2. - Si è costituita, nel giudizio dinanzi alla Corte,

l'Amministrazione delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, con deduzioni del 5 ottobre 1971; chiede sia dichiarata

infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal

tribunale di Messina.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte nei giudizi di

costituzionalità relativi a provvedimenti legislativi della Regione

siciliana in tema di agevolazioni tributarie e fiscali per il settore

dell'edilizia, l'Avvocatura ritiene che il divario tratteggiato dal

tribunale di Messina tra normativa regionale e normativa nazionale non

snaturi la funzione di stimolo per la costruzione di nuove case; tale

divario d'altronde potrebbe spiegarsi con l'opportunità avvertita dal

legislatore regionale di dare maggior incremento, in considerazione

della situazione locale, alle costruzioni di appartamenti d'abitazione

piuttosto che alle costruzioni di negozi per attività commerciali.

Anche il Presidente della Giunta regionale siciliana, intervenuto

in giudizio ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, con deduzioni depositate il 28 luglio 1971, chiede che sia

dichiarata infondata la dedotta questione di legittimità

costituzionale.

Osserva la difesa della Regione che il mancato esercizio del potere

di esenzione tributaria nell'ipotesi che si proceda al primo

trasferimento di appartamenti congiuntamente ai negozi, non costituisce

violazione di un principio di legislazione nazionale perché, nella

specie, il principio determina l'ambito entro il quale il potere

tributario regionale può svolgersi, ma non pone l'obbligo di

riprodurre le identiche esenzioni previste dalla legge statale. In

altri termini la Regione non può andare oltre la legislazione statale

nella determinazione degli elementi oggetto di esenzione, ma tra gli

elementi indicati nella legislazione statale costituenti un tipo e, con

criteri corrispondenti, può enucleare quelli per i quali disporre la

esenzione, escludendo quelli che non ritenga corrispondenti a propri

particolari interessi.

In una successiva memoria la difesa della Regione ha illustrato e

sviluppato le argomentazioni contenute nell'atto di intervento,

insistendo nelle proprie conclusioni.

3. - Nella discussione orale le parti hanno ribadito le tesi e le

conclusioni esposte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene prospettato alla Corte il

dubbio che l'art. 6 della legge della Regione siciliana 28 aprile 1954,

n. 11, - il quale concede la registrazione a tassa fissa per il primo

trasferimento di appartamenti costruiti entro i termini ivi stabiliti -

sia in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e

36 dello Statuto speciale. Ciò perché lo sgravio fiscale con quella

norma consentito concerne i soli appartamenti, mentre l'art. 17 della

legge nazionale, che regola la stessa materia in tutto il territorio

dello Stato, e che è quella 2 luglio 1949, n. 408, dispone il minore

sgravio della riduzione d'imposta, ma l'estende anche ai negozi,

purché la relativa vendita avvenga con lo stesso atto con il quale è

trasferito l'intiero fabbricato.

2. - La Corte, con sentenza n. 158 del 1973, ha avuto a decidere

altra questione sullo stesso art. 6, ritenendo l'illegittimità della

sua proroga nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 1962 e il 31

dicembre 1965.

A tale periodo, e non a quello che inizia dal 1 dicembre 1958 -

come per errore è detto nella indicazione contenuta nel suo

dispositivo - si riferiscono in realtà gli effetti della dichiarazione

di illegittimità della proroga del citato articolo 6, di cui alla

detta sentenza. Questa, infatti, dichiarando illegittimo l'articolo

unico della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22,

nella parte in cui prorogava il termine di applicazione del ripetuto

art. 6, poteva riferirsi soltanto al periodo di proroga che con il

detto articolo unico veniva concesso; periodo che è appunto quello

compreso fra il 1 gennaio 1962 (e non 1958) e il 31 dicembre 1965.

Precisato ciò, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità

per irrilevanza sollevata dalla difesa della Regione, nel presupposto

che la costruzione del fabbricato e l'atto di trasferimento in data 8

settembre 1961 - oggetto della controversia tributaria di cui al

giudizio a quo - cadessero nel periodo entro il quale la proroga

dell'art. 6 è stata dichiarata illegittima.

Poiché invece, secondo si è chiarito, sia la costruzione che il

trasferimento cadono in un periodo anteriore, la precedente

dichiarazione di illegittimità non preclude l'esame della nuova

questione proposta contro lo stesso articolo.

3. - Ma tale questione non è fondata

La potestà legislativa concorrente, che l'art. 36 dello Statuto

speciale concede alla Regione siciliana in materia tributaria (sentenza

n. 9 del 1957 sino all'ultima 158 del 1973), obbliga la stessa, in

conformità dell'art. 17 del detto Statuto, a rispettare i principi e

gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in

materia, ma non le fa affatto obbligo di ripeterne pedissequamente le

norme, alle quali la Regione può e deve introdurre quelle variazioni

utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità del suo

territorio. Nel che è la ragione, la portata e il limite della stessa

legislazione concorrente.

La norma denunziata ben poteva pertanto, nel concedere esenzioni

fiscali, limitare l'ambito di esse, in relazione al primo

trasferimento, ai soli appartamenti, senza estenderla anche ai negozi,

giusta quanto prevede invece l'analoga norma della legge nazionale.

Né tale minore ambito del beneficio può essere censurato sotto il

profilo dell'eguaglianza e della capacità contributiva,

rispettivamente tutelati dagli artt. 3 e 53 Costituzione, cui

l'ordinanza fa pure riferimento, perché non mancano razionali motivi

per giustificare la differenza di valutazioni che, nella

discrezionalità del potere a ciascuno spettante, hanno in materia

ispirato le norme dello Stato e quelle della Regione. Questa,

escludendo dallo sgravio tributario, in occasione del loro primo

trasferimento, ambienti terranei destinati a negozi, deve supporsi

abbia inteso concentrare la funzione incentivante del beneficio agli

appartamenti, e cioè alle abitazioni, avuto conto della riscontrata

maggiore necessità di alloggi e della loro maggiore idoneità al più

immediato appagamento di bisogni sociali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge della Regione siciliana in data 28 aprile 1954,

n. 11, avente per oggetto sgravi fiscali per le nuove costruzioni

edilizie, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di

Messina, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e 14, 17 e

36 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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