Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre

1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la

società Interauto e Coletti Domenico, iscritta al n. 414 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile promosso dalla società a

responsabilità limitata Interauto per il risarcimento, ex articoli

2043 e 2054 del codice civile, di danni di un proprio autoveicolo, in

conseguenza dell'urto con la vettura guidata dal convenuto Domenico

Coletti, il pretore di Roma - ritenuto, in punto di diritto, che in

materia di risarcimento di danni prodotti da mezzi soggetti

all'assicurazione obbligatoria, anche l'azione rivolta contro l'autore

dell'illecito ex art. 2054 citato, "al pari dell'azione diretta contro

l'assicuratore", di cui all'art. 18 della legge 1969, n. 990, fosse -

in base all'art. 22 della legge medesima - subordinata alla previa

comunicazione della richiesta risarcitoria all'istituto assicuratore ed

al successivo decorso di 60 giorni; e rilevato in fatto che, nella

specie, non era stato possibile, però, accertare quale fosse la

Compagnia che garantiva l'autovettura del convenuto - con ordinanza 30

novembre 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del predetto art. 22.

Ha indicato a parametro l'art. 24, comma primo, della Costituzione

e, nell'illustrare i motivi dell'ipotizzata violazione, ha fatto

specifico riferimento all'ipotesi - nella specie, appunto, emergente -

di mancata identificazione dell'istituto assicuratore; in relazione

alla quale, la subordinazione della tutela giurisdizionale alla previa

comunicazione all'assicuratore potrebbe risolversi in un ostacolo

insuperabile alla tutela stessa.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'indicata

ordinanza ed apertosi il giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle

parti si è in questo costituita, né vi è stato intervento della

presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, che "l'azione per il risarcimento di danni causati dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali v'è

obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano

decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto

il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19

(veicolo non identificato o non coperto da assicurazione), all'impresa

designata a norma dell'art. 20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo

di garanzia per le vittime della strada".

La questione di legittimità costituzionale di tale norma nel suo

complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della

Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, che - con sentenza

n. 24 del 1973 - ne ha dichiarata la infondatezza: anche con

riferimento all'ipotesi di ritenuta applicabilità della norma medesima

(oltreché all azione diretta contro l'assicuratore" di cui all'art. 18

legge cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile

del danno ex art. 2054 del codice civile.

Ora, avendo, appunto, a base tale più larga interpretazione

dell'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di

illegittimità, che - senza reinvestire in toto la norma indicata - si

limita a fare riferimento all'ipotesi particolare di mancata

individazione dell'istituto assicuratore. In relazione alla quale, come

in narrativa detto, è avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24

della Costituzione, per l'insuperabile ostacolo che deriverebbe

all'esercizio del diritto di difesa del danneggiato, dall'onere della

previa comunicazione della richiesta risarcitoria ad un istituto di cui

non si sia resa possibile l'individuazione.

2. - Anche posta in tali termini, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 non è fondata.

La fattispecie della mancata identificazione dell'assicuratore è,

infatti, innanzi tutto, riconducibile alla previsione normativa di cui

al comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 legge n. 990 del

1969.

Tale norma - secondo quella che la Corte ritiene esserne la retta

interpretazione - nel prevedere il caso del "sinistro cagionato da

veicolo non identificato", a fortiori, invero, ricomprende anche il

caso di sinistro cagionato da veicolo identificato, di cui sia rimasto,

però, sconosciuto l'istituto assicuratore.

Di talché, anche in tale ultima ipotesi - secondo il disposto

dell'art. 19 citato - risulta operante la copertura dello speciale

"Fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito presso

l'Istituto nazionale delle assicurazioni. onde a tale Fondo che la

comunicazione di cui all'art. 22, appunto, va fatta.

3. - D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal

sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose - per i

quali non giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19,

atteso che il comma successivo dell'articolo stesso limita la portata

dell'obbligo risarcitorio del Fondo ai soli "danni alle persone" -

soccorrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la

fondatezza della sollevata questione.

Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale è dato

cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli artt.

1256, 1346, 1463, c.c.) che ad impossibilia nemo tenetur.

Pertanto - ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che

reggono l'onus probandi, la materiale impossibilità di identificare

l'istituto assicuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la

limitazione del danno alle sole cose, neppure i presupposti

dell'obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia) - il danneggiato, cui

resta conseguenzialmente aperta la sola azione contro il responsabile

del danno ex artt. 2043 e 2054, cod. civ., resterà esonerato da ogni

preventiva comunicazione.

Di modo che non dovendo, in detta ipotesi, farsi applicazione

dell'art. 22 citato, resta, evidentemente, superata la relativa

questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art.

24, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Roma con ordinanza

30 novembre 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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