Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 24r.d.l. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 24

r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del

tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n.

835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 5 agosto 1974 dal tribunale per i minorenni

in Ancona nei procedimenti relativi alla riabilitazione speciale di

Curzi Rinaldo e Cannizzaro Paolo, iscritte ai nn. 183 e 184 del

registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dal tribunale per i

minorenni dell'Emilia-Romagna nel procedimento relativo alla

riabilitazione speciale di Dametti Giordano, iscritta al n. 260 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;

3) ordinanza emessa il 3 maggio 1975 del tribunale per i minorenni

di Ancona nel procedimento relativo alla riabilitazione speciale di

Fiorentini Fabrizio, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10

settembre 1975;

4) ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 e il 1 febbraio 1978 dal

tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti relativi alla

riabilitazione speciale di Olimpieri Luciano e Succhiarelli Elio,

iscritte ai nn. 78 e 250 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105 e 215 del 15 aprile e 2

agosto 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei due procedimenti, iniziati d'ufficio, relativi

alla riabilitazione speciale di Curzi Rinaldo e Cannizzaro Paolo,

emigrati permanentemente all'estero - che erano imputati di furto ed

avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni

di Ancona, con distinte ordinanze, entrambe in data 5 agosto 1974 e dal

contenuto identico, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27

maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,

nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di

competenza rispetto a quella della competenza del tribunale della

dimora abituale del riabilitando, esclude dalla riabilitazione speciale

tutti i giovani riabilitandi non aventi la dimora abituale nell'ambito

del territorio dello Stato.

Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.

174 del 2 luglio 1975.

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

Solo nel giudizio promosso con la prima ordinanza (n. 183 reg.

ord. 1975) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 21 gennaio 1975, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

2. - Nel corso del procedimento iniziato di ufficio con decreto 27

giugno 1974, relativo alla riabilitazione di Giordano Dametti, nato il

5 ottobre 1949 - che era stato imputato di furto aggravato ed aveva

ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per i minorenni

dell'Emilia- Romagna, con ordinanza 10 febbraio 1975, ha sollevato, di

ufficio, le questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 24, commi secondo e quinto, (recte: quarto), r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), come modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n.

1802, nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine o la

pronuncia di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

2) dell'art. 24, comma sesto (recte: quinto), stesso r.d.l. n. 1404

del 1934, nella parte in cui esclude l'assistenza del difensore nel

procedimento di riabilitazione speciale, in riferimento all'art. 24

della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del

6 agosto 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 26 agosto 1975, limitando espressamente l'intervento alla

prima delle questioni di legittimità costituzionale, relativa ai commi

secondo e quarto dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934, nel testo

modificato dal r.d.l. 1802 del 1938, e chiedendo che tale questione sia

dichiarata non fondata.

3. - Nel corso del procedimento, iniziato di ufficio con decreto 6

giugno 1974, relativo alla riabilitazione speciale di Fiorentini

Fabrizio, nato il 6 aprile 1949 (che era stato imputato di furto

aggravato ed aveva ottenuto il perdono giudiziale) il tribunale per i

minorenni di Ancona, con ordinanza 3 maggio 1975, ha sollevato, di

ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, comma secondo, r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 -

limitatamente alla parte in cui "fa discendere l'impossibilità di

procedere a riabilitazione speciale per fatti, commessi durante la

minore età, nei confronti di giovani, che abbiano compiuto il 25 anno,

dal mancato promovimento della relativa azione con richiesta del

Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio

da parte dello stesso tribunale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del

10 settembre 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

4. - Nel corso dei due procedimenti per la riabilitazione speciale,

promossi, rispettivamente, con istanza 17 gennaio 1977, da Olimpieri

Luciano, nato il 4 novembre 1949, e, con istanza 5 luglio 1977, da

Succhiarelli Elio, nato il 3 febbraio 1947, - che erano stati imputati:

il primo di furto aggravato e danneggiamento, ed il secondo di furto

aggravato, ed avevano ottenuto il perdono giudiziale - il tribunale per

i minorenni di Perugia, con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio

1978, dal contenuto identico, ha sollevato di ufficio, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,

nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia

di riabilitazione speciale.

Le due ordinanze sono state pubblicate, rispettivamente, nella

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 15 aprile 1978 e n. 215 del 2 agosto

1978.

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello

Stato, con atti depositati il 24 aprile ed il 2 maggio 1978, chiedendo

che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non

fondata. Considerato in diritto :

1. - I sei giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte identiche.

2. - L'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27

maggio 1935, n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,

concernente la disciplina della riabilitazione speciale minorile, è

censurato:

a) nella parte in cui, non prevedendo alcuna regola sussidiaria di

competenza rispetto a quella della competenza del tribunale per i

minorenni della "dimora abituale del riabilitando", esclude dalla

riabilitazione speciale i giovani emigrati all'estero (due ordinanze 5

agosto 1974 del tribunale per i minorenni di Ancona - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione);

b) nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la

pronuncia sulla riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione e nella parte in cui esclude

l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione (ordinanza 10 febbraio

1975 del tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna);

c) nella parte in cui fa derivare l'impossibilità di procedere

alla riabilitazione speciale, per fatti commessi durante la minore

età, nei confronti dei giovani, che abbiano compiuto il 25 anno, dal

mancato promovimento della relativa azione con richiesta del Pubblico

ministero presso il tribunale per i minorenni ovvero d'ufficio da parte

dello stesso tribunale (comma secondo) - in riferimento all'art. 3

della Costituzione (ordinanza 3 maggio 1975 del tribunale per i

minorenni di Ancona);

d) nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la

pronuncia sulla riabilitazione speciale (commi secondo e quarto) - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanze 7 dicembre 1977 e

1 febbraio 1978 del tribunale per i minorenni di Perugia).

3. - Il tribunale per i minorenni di Ancona, con le due ordinanze 5

agosto 1974 - precisato che l'espressione "dimora abituale" dell'art.

24 r.d.l. n. 1404 del 1934 deve intendersi, ai termini dell'art. 43,

cpv., cod. civ., come equivalente a residenza - afferma che nel caso

del minore che si sia trasferito all'estero, non è possibile stabilire

quale sia il tribunale per i minorenni competente per la riabilitazione

speciale e che nessun tribunale per i minorenni può ritenersi

competente al giudizio ed alla pronuncia. Ritiene che il principio di

eguaglianza sia violato, perché la menzionata norma dell'art. 24

r.d.l. n. 1404 del 1934 determina una disparità di trattamento

collegata alla situazione personale del riabilitando in quanto non

prevede alcuna regola sussidiaria di competenza e, pertanto, esclude

dalla riabilitazione speciale tutti i giovani di età compresa tra i 18

ed i 25 anni, i quali, al momento in cui la riabilitazione dovrebbe

essere concessa, non abbiano la residenza o dimora abituale nel

territorio dello Stato.

La questione è fondata.

L'impugnato art. 24, comma secondo, r.d.l. n. 1404 del 1934

attribuisce la competenza ad emettere la pronuncia in materia di

riabilitazione speciale al "tribunale per i minorenni della dimora

abituale del minore".

Trattasi di norma istitutiva di competenza funzionale, inderogabile

poiché il tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale del

giovane riabilitando è il solo giudice in grado di raccogliere e

valutare, con la debita completezza, le prove del ravvedimento

desumibile dal comportamento tenuto nell'ambiente familiare, nella

scuola, nella esplicazione di attività lavorativa e ricreativa.

Alla specialità dell'istituto di riabilitazione per i minorenni

corrisponde la specialità dell'organo competente a concederla, che ha

particolari poteri.

Il carattere di inderogabilità di quella competenza esclude che,

in mancanza di apposita previsione legislativa, possa individuarsi

altro giudice, ricorrendo ad applicazione analogica di norme

concernenti diversi procedimenti.

Nel caso in esame di trasferimento del giovane all'estero, la

mancanza di specifica indicazione del tribunale per i minorenni

competente comporta l'impossibilità, per quel giovane, di promuovere

la procedura di riabilitazione speciale o di iniziare questa procedura

di ufficio. Sussiste una disparità di trattamento tra giovane

residente all'estero e giovane residente in Italia, disparità che non

trova giustificazione, perché entrambi, i giovani si trovano nella

stessa situazione giuridica soggettiva e non può assumere rilievo la

semplice circostanza di fatto del trasferimento di uno di essi

all'estero.

Da questa rilevata disparità di trattamento, peraltro, non deriva

necessariamente l'affermazione della competenza sussidiaria del

tribunale per i minorenni che ha pronunciato il provvedimento cui si

riferisce la richiesta riabilitazione speciale, come propone il

tribunale per i minorenni di Ancona nell'ordinanza di rimessione.

Proprio per le ragioni giustificatrici della speciale competenza

del tribunale per i minorenni, sopra specificate, deve ritenersi

competente il tribunale per i minorenni del luogo dell'ultima dimora

abituale del giovane in Italia. Tale tribunale, come del resto è posto

in risalto nelle ordinanze di rinvio, può raccogliere e valutare le

informazioni, i pareri, gli atti e i precedenti necessari per il

giudizio di ravvedimento anche fuori del luogo di residenza ed

all'estero tramite l'autorità consolare italiana.

L'adito tribunale per i minorenni di Ancona sarà, quindi,

competente ove nel suo circondario si trovi il luogo dell'ultima dimora

del riabilitando.

4. - Quanto, poi, alla censura che il limite del 25 anno di età

per ottenere la riabilitazione speciale importerebbe una irragionevole

disparità di trattamento nei confronti degli interessati, che, pur

ricorrendo i presupposti previsti per ottenerla, avessero superato

detto limite, va considerato che il provvedimento di riabilitazione

speciale è destinato "a mettere nel nulla qualsiasi precedente del

minorenne, così che in ogni campo nessuno possa a quei precedenti far

ricorso per escludere ogni forma di partecipazione alla vita sociale"

(relazione del Ministro Guardasigilli sul r.d.l. 1404 del 1934). E, con

riguardo all'esigenza di accertare in fatto, con la maggiore

completezza, i presupposti che consentano il giudizio sul ravvedimento

del minore e la dichiarazione della riabilitazione speciale, è

stabilito, nel comma quarto dell'art. 24, che, se in un primo esame

appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare

l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del

venticinquesimo anno del minore.

Non può ritenersi irragionevole, sul piano logico, la fissazione

del termine nel limite necessario per l'attuazione dello speciale

beneficio in favore del minore. Tanto più deve escludersi l'asserita

irragionevolezza del termine se si ha riguardo alle aberranti

conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento dell'opinione sostenuta

nell'ordinanza.

Come da tempo ebbe a porre in luce la Corte di cassazione, tutti

coloro che, in età inferiore agli anni 18, riportarono una condanna,

potrebbero fino alla fine della loro vita chiedere la riabilitazione

speciale per i minorenni. E il tribunale per i minorenni dovrebbe, per

decidere sulla loro domanda, assumere informazioni sulla condotta da

essi tenuta in famiglia, nella scuola, nel luogo di lavoro, ecc. e

dovrebbe anche indagare sul comportamento dei richiedenti sino al

momento in cui la declaratoria potrebbe essere pronunciata.

5. - E del pari è priva di fondamento l'opinione secondo cui

deriverebbero lesioni del principio di eguaglianza dal fatto che il

Pubblico Ministero non richieda l'inizio del procedimento o il

tribunale non provveda di ufficio entro il termine di 25 anni di età

dell'interessato.

È sufficiente considerare in contrario che l'inerzia

dell'interessato, al quale l'impugnato art. 24 attribuisce la facoltà

autonoma di proporre la domanda di riabilitazione speciale, e la

negligenza o inerzia degli organi pubblici non possono giustificare la

pronuncia di illegittimità per disparità di trattamento.

6. - Dalla declaratoria di non fondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 r.d.l. n. 1404 del 1934 -

nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronuncia

di riabilitazione speciale - proposta anche dal tribunale per i

minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza 10 febbraio 1975 - deriva

l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, dell'altra questione

concernente il medesimo art. 24 - nella parte in cui esclude

l'assistenza del difensore nel procedimento di riabilitazione speciale

- sollevata dallo stesso tribunale con l'ordinanza 10 febbraio 1975.

Invero, dato che il tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna

non può compiere l'indagine ed emettere la pronuncia in materia di

riabilitazione speciale in quanto l'interessato ha superato il 25 anno

di età, il procedimento di riabilitazione va definito con sentenza di

inammissibilità indipendentemente dalla decisione della questione di

legittimità costituzionale concernente la esclusione del difensore in

quel procedimento. Tale questione non può spiegare alcun effetto nel

suddetto procedimento e, pertanto, va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma

secondo, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento

del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935,

n. 835, e modificato con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, nella parte

in cui non prevede - nel caso di minore residente all'estero - la

competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha

avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 24, commi secondo e quarto, stesso r.d.1 n. 1404 del 1934,

convertito nella legge n. 835 del 1935 e modificato con r.d.l. n. 1802

del 1938, proposte dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna

con ordinanza 10 febbraio 1975, dal tribunale per i minorenni di

Perugia con ordinanze 7 dicembre 1977 e 1 febbraio 1978, dal tribunale

per i minorenni di Ancona con ordinanza 3 maggio 1975, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24, comma quinto, medesimo r.d.l. n. 1404 del 1934, proposta

dal tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 10

febbraio 1975, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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