Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

9 della legge 28 luglio 1971, n. 558 (disciplina dell'orario dei negozi

e degli esercizi di vendita al dettaglio), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1973 dal giudice conciliatore di

Gossolengo nel procedimento civile vertente tra Dolci Emilio ed il

Comune di Gossolengo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20

febbraio 1974;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal pretore di Cesena nel

procedimento civile vertente tra Cappelletti Rino e il Prefetto di

Forlì, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 27 gennaio 1973 il Sindaco del Comune di

Gossolengo intimava a Dolci Emilio di pagare la somma di lire 30.000

quale sanzione amministrativa per avere tenuto aperto il negozio di

generi alimentari domenica 29 ottobre 1972, in violazione delle norme

di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a, legge 28 luglio 1971, n.

558, sulla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di

vendita al dettaglio.

Avverso tale ingiunzione il Dolci proponeva opposizione, con atto

notificato il 28 febbraio 1973, chiedendo al giudice conciliatore di

Gossolengo di dichiarare la nullità della ingiunzione; e sollevava,

con memoria 21 ottobre 1973, l'eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 1 legge 28 luglio 1971, n. 558, affermando che

questo articolo violava gli artt. 4 e 41 della Costituzione.

Il giudice conciliatore di Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre

1973, riteneva rilevanti ai fini della decisione della causa e non

manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale

del citato art. 1 legge n. 558 del 1971 in riferimento agli artt. 4 e

41 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del

20 febbraio 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo

che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non

fondate.

2. - Con ordinanza 9 febbraio 1973 il Prefetto di Forlì intimava a

Cappelletti Rino, gestore di impianto stradale per la distribuzione di

carburante, di pagare la somma di lire 84.000, quale sanzione

amministrativa per aver distribuito carburante in giorno di chiusura

per turno; e disponeva la chiusura dell'impianto per la durata di

cinque giorni.

Avverso tale ordinanza il Cappelletti proponeva opposizione davanti

al pretore di Cesena, con atto notificato il 26 marzo 1973, sollevando

la questione di legittimità costituzionale della legge 28 luglio 1971,

n. 558.

Con ordinanza 20 febbraio 1974 il pretore di Cesena riteneva

rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge

28 luglio 1971, n. 558, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del

5 giugno 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto 5

giugno 1974, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale

sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Le questioni dedotte con le due ordinanze attengono alla

disciplina dei criteri ai quali le Regioni debbono uniformarsi a

termini della legge 28 luglio 1971, n. 558, che delega alle Regioni

stesse, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la

determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle

altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

2. - L'ordinanza del giudice conciliatore di Gossolengo impugna,

con distinto riferimento all'art. 4 e all'art. 41 della Costituzione,

l'art. 1, lett. a, della legge citata, che prescrive alle Regioni nella

"determinazione dell'orario di uniformarsi al criterio della chiusura

totale nei giorni domenicali e festivi", salva la facoltà di

autorizzare "nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di

pane... ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo

genere".

3. - Secondo il giudice conciliatore, la norma, nelle zone rurali,

priverebbe i commercianti dell'unica prospettiva di lavoro e di

guadagno sufficienti, perché proprio nei giorni festivi si

verificherebbe, in misura sempre più massiccia, l'esodo dalle città

verso le campagne. Violerebbe, pertanto, l'art. 4 della Costituzione,

che riconosce al cittadino il diritto al lavoro e vieta al legislatore

di porre vincoli che siano in contrasto con il dovere di rendere

effettivo tale diritto.

La censura non è fondata.

Dal riconoscimento del diritto al cittadino al lavoro e della

libertà di scegliere un'attività lavorativa discende per lo Stato il

dovere di non porre norme che tale diritto o tale libertà direttamente

o indirettamente escludano, ma non consegue il divieto al legislatore

di dettare disposizioni concernenti la tutela di esigenze sociali

costituzionalmente protette (sentenze di questa Corte n. 12 del 15

marzo 1960; n. 102 del 2 luglio 1968 e n. 41 del 25 febbraio 1971).

Nel sindacato di legittimità costituzionale non si può, pertanto,

prescindere da una considerazione globale dell'intero sistema per

verificare se limiti e condizioni trovino nel sistema stesso

giustificazioni e siano, quindi, legittimi.

Il criterio impugnato è determinato dall'esigenza di tutela del

diritto irrinunciabile al riposo, diritto che, nella sua configurazione

normale e globale, coincide con le domeniche e gli altri giorni

festivi.

Questa Corte, con sentenza 5 aprile 1974, n. 111, ha precisato che

"anche la tutela del diritto del lavoratore al riposo settimanale

costituisce una delle ragioni di finalità sociale e di salvaguardia

della dignità umana poste al limite della libera iniziativa economica

privata; né vale distinguere fra lavoratore dipendente e lavoratore in

proprio. La legge ha inteso tutelare anche il lavoratore in proprio

creando, attraverso l'obbligo della chiusura, il presupposto logico

giuridico della chiusura, perché anch'egli possa usufruire del riposo

settimanale". I limiti, quindi, al diritto al lavoro e alla libertà

del suo esercizio debbono essere stabiliti dalla legge con valutazione

di esigenze sociali unitarie e globali, di competenza degli organi

legislativi, e con disposizioni delle autorità amministrative

competenti ai sensi di legge, come è stabilito dall'art. 1, lett. a,

legge citata per le rivendite di pane e dall'art. 3 della legge in

oggetto, secondo cui "nelle località ad economia turistica e

limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati

per ogni località, sentito l'Ente provinciale per il turismo, le

Regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma

dell'art. 1, "possono fissare l'orario di apertura e di chiusura dei

negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi,

indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente art. 1".

Tale norma rivela come il legislatore, alla stregua della

disciplina costituzionale, ha ritenuto proprio per la tutela del

diritto al lavoro, che la coincidenza del riposo dei lavoratori con le

domeniche e i giorni dichiarati festivi sul piano nazionale possa

essere derogata, nel settore del commercio della vendita al dettaglio,

per interessi di carattere generale (come quello del turismo) e in

situazioni concrete accertate con procedimenti dagli organi

amministrativi competenti.

4. - Tanto meno è fondata la questione per quanto concerne l'art.

41 della Costituzione.

Contrariamente a quanto è affermato nell'ordinanza, l'attività di

esercizio commerciale, quanto ad orario e a determinazione dei giorni

di chiusura obbligatoria, deve adeguarsi alla esigenza unitaria della

tutela del diritto al lavoro e a quella della disciplina unitaria dei

prezzi. E la legge impugnata ha osservato le indicate esigenze in

quanto, escludendo la deroga al principio di coincidenza di chiusura

nei giorni festivi, ha ritenuto non meritevoli di tutela affermati

interessi particolari non aventi riflessi globali, che avrebbero potuto

comportare assunzione di altro personale, per esigenza di turni, con

ripercussioni sui prezzi.

5. - È anche non fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal pretore di Cesena, dell'art. 9 legge 28

luglio 1971, n. 558, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

L'art. 9 porrebbe limiti ingiustificati alla libera iniziativa

economica dei privati "essendo certo", secondo il pretore, "più utile

per la collettività che i distributori di carburante rimangano aperti,

a disposizione del pubblico, il maggior tempo possibile, purché

naturalmente sia salvaguardato il diritto al riposo degli addetti".

Non sembra discutibile che la necessaria regolamentazione degli

orari di apertura e dei turni festivi dei distributori di carburante

debba essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori, né si

comprende come dovrebbe essere tutelata in concreto l'esigenza di

garantire, con la dovuta uniformità, l'irrinunciabile diritto dei

lavoratori dipendenti al riposo settimanale, sia pure per turno in un

giorno festivo.

Va, inoltre, considerato che gli orari debbono essere disciplinati,

tenendo conto del traffico, della regolarità del servizio e degli

interessi delle varie imprese; e che non spetta a questa Corte

interferire su valutazioni di competenza esclusiva degli organi

legislativi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 28

luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi

di vendita al dettaglio) sollevata dal giudice conciliatore di

Gossolengo, con ordinanza 29 ottobre 1973, in riferimento agli artt. 4

e 41 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 28

luglio 1971, n. 558 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi

di vendita al dettaglio) sollevata dal pretore di Cesena, con ordinanza

20 febbraio 1974, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari