Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11

della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido

comunali e tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza

emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Arezzo, nel procedimento

civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la

società S.p.a. Industrie Buitoni-Perugina, iscritta al n. 463 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Mariano Petrina, per l'INPS, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Su ricorso dell'INPS, in persona del suo Presidente pro-tempore, il

pretore di Arezzo, con decreto 22 maggio 1974, ingiungeva alla S.p.a.

Buitoni con sede in Perugia via Cortonese 4 e stabilimento in San

Sepolcro, in persona del legale rappresentante, il pagamento della

somma di lire 8.835.982, che l'Istituto ricorrente assumeva dovuta a

titolo di contributi assicurativi e previdenziali, nonché di sanzioni

civili per il periodo dal 10 gennaio 1972 al 31 gennaio 1973.

Avverso tale decreto, con atto notificato il 28 giugno 1974,

proponeva opposizione la S.p.a. I.B.P. Industrie Buitoni Perugina con

sede in Perugia, in persona del legale rappresentante, deducendo, tra

l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 8 e 11 legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34 legge 30 dicembre

1971, n. 1204, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. In

breve l'opponente sosteneva che, con le disposizioni citate, il

legislatore aveva stabilito una discriminazione tra imprenditori

economici nel contesto di una situazione di identica natura, prevedendo

per quelli che avevano istituito asili-nido aziendali in base alla

legge 26 agosto 1950, n. 860, l'obbligo di mantenere e gestire gli

asili medesimi nonché di versare dei contributi all'INPS, e per quelli

che non avevano ottemperato alla legge n. 860 del 1950 citata soltanto

l'obbligo contributivo nella stessa misura.

Il pretore accoglieva l'eccezione dichiarandola non manifestamente

infondata perché, per i datori di lavoro che avessero istituito camere

di allattamento e nidi aziendali funzionanti alla data del 15 febbraio

1971 il legislatore avrebbe dovuto correlativamente stabilire l'esonero

dal versamento del contributo previsto nell'art. 8 legge 1044 del 1971;

e cio in via provvisoria, fino a quando, in applicazione del capoverso

dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il competente

Ispettorato del lavoro non avesse autorizzato, tenuto conto delle

esigenze delle lavoratrici occupate nelle aziende in relazione

all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione degli

asili-nido comunali, la chiusura delle camere di allattamento e degli

asili-nido aziendali.

Pertanto, a parere del pretore, sono da ritenere incostituzionali

(e quindi da rimettere all'esame della Corte) sia l'art. 8 della legge

1044 del 1971 sia l'art. 34 della legge 1204 del 1971 perché o si

ritiene che i datori di lavoro rispettosi delle norme della vecchia

legge debbano essere provvisoriamente esonerati dal versamento del

maggior contributo, ovvero che gli stessi possano legittimamente

chiudere le camere di allattamento e gli asili-nido già apprestati.

Si costituiva in giudizio l'INPS il quale sosteneva che:

a) il temporaneo mantenimento degli asili-nido costituiti dai

datori di lavoro in base alle abrogate disposizioni, risponde ad

insopprimibili esigenze di carattere transitorio connesse con la

progressiva attuazione del nuovo sistema di assistenza; b) che tale

provvisorio mantenimento non può considerarsi lesivo dell'art. 3 della

Costituzione, anche perché deve ragionevolmente ritenersi che gli

inadempimenti all'obbligo sancito dall'art. 11 della legge n. 860/1950,

nei ventuno anni in cui detta norma è rimasta in vigore, siano stati

debitamente perseguiti a termini del successivo art. 33, lett. b, della

legge stessa. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Arezzo prospetta la

questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e lì della

legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Si osserva che con l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860,

veniva fatto obbligo ai datori di lavoro di istituire "una camera di

allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli

delle lavoratrici dipendenti, quando nella azienda siano occupate

almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni". In

sostituzione della camera di allattamento il datore di lavoro poteva

istituire "nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo-nido per

l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini di età non

superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti ecc.".

Che successivamente, con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, l'art.

11 della legge del 1950 veniva abrogato e con l'art. 8 veniva aumentata

dello 0,10% "l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al

fondo adeguamento pensioni". Tale aliquota, a norma dell'art. 9 della

legge, doveva servire ad alimentare lo speciale fondo per gli

asili-nido di cui al precedente art. 2 sottraendo, così, le imprese

private all'obbligo di ottemperare a quel particolare servizio di

assistenza sociale.

Che infine, con l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si

stabiliva in via transitoria che continuassero ad avere applicazione le

disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860,

nei confronti dei "datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa

abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali

funzionanti alla data del 15 dicembre 1971". Soggiungeva poi nel

secondo comma che "l'ispettorato del lavoro... può autorizzare la

chiusura delle camere di allattamento e degli asili- nido aziendali...

in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate

nell'azienda".

2. - Pertanto, dopo la emanazione di quest'ultima legge, si erano

costituite tre diverse categorie di aziende: quelle che, al 15 dicembre

1971 non avevano ancora istituito asili-nido, quelle che, avendoli

istituiti, erano state però autorizzate dall'ispettorato del lavoro a

chiuderli e quelle, infine, che li avevano in attività anche dopo il

15 dicembre 1971.

Le tre categorie erano peraltro tenute, come tutte le aziende in

genere, con personale femminile o meno, al pagamento dell'aliquota

contributiva dello 0,10% fissata dall'art. 8 della legge 6 dicembre

1971, n. 1044. Era sorta in conseguenza una evidente disparità di

trattamento fra le aziende che mai avendo istituito camere di

allattamento o asili nido erano incorse in una ammenda (da L.10.000 a

100.000) che, dichiarata scarsamente efficace nella ordinanza del

giudice, era stata, del resto, soppressa dalla legge 6 dicembre 1971,

n. 1044; quelle che, autorizzate dall'ispettorato del lavoro, avevano

cessato l'esercizio ditale attività assistenziale, e quelle che invece

venivano obbligate a mantenere efficiente la stessa attività se

funzionante alla data del 15 dicembre 1971 (art. 34 legge 30 dicembre

1971, n. 1204). Per queste ultime aziende avrebbe dovuto il

legislatore, secondo l'ordinanza del pretore di Arezzo, o esentarle dal

pagamento del maggior contributo, o autorizzarle alla chiusura delle

camere di allattamento o degli asili-nido.

3. - La questione è fondata. E non tanto per il raffronto fra gli

artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e l'art. 3 della

Costituzione, ma per quello dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971,

n. 1204, ed il citato art. 3 della Costituzione. Non violano, infatti,

quest'ultima norma gli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n.

1044. Non il primo, per la ragione che la maggiorazione di aliquota

viene a gravare tutti i datori di lavoro abbiano o no alle loro

dipendenze personale femminile e quindi con coerente salvaguardia del

principio di eguaglianza. Non il secondo, dato che con lo stesso viene

puramente abrogato l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la

considerazione che intendeva la norma concentrare nella mano pubblica

col concorso finanziario dello Stato, le dette provvidenze.

È invece l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che si

trova in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo

rivivere, sia pure in via transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva

degli asili-nido per le sole aziende che li avessero in attività. al

15 dicembre 1971, ha concorso a gravarle di una duplicità di oneri

(spese per la conduzione degli asili nido in aggiunta alla

maggiorazione dello 0,10% sui contributi), oneri che non sopportano

vuoi le aziende che non ottemperarono all'obbligo della loro

istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli o che

comunque non li avevano, a quella data, in esercizio.

E poiché la censura di legittimità costituzionale non può, per

quanto sopra spiegato, investire la norma di applicazione del maggior

contributo, è l'obbligo del mantenimento degli asili-nido che

contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34 legge 30

dicembre 1971, n. 1204, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della

legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via

transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa,

abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali

funzionanti alla data del 15 dicembre 1971, sollevata dal pretore di

Arezzo, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sollevata con

la citata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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