Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 469 del codice

di procedura penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 16 maggio

1991 dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Lugo, iscritte ai

nn. 520, 521 e 522 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre ordinanze di identico contenuto pronunciate il 16

maggio 1991, il Pretore di Ravenna, Sezione distaccata di Lugo, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 469 del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede che il giudice conosca ed

utilizzi tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento

(rectius: del pubblico ministero e del dibattimento) al fine di

dichiarare l'estinzione del reato ovvero per negare effetto ad una

causa di estinzione e disporre che si proceda al dibattimento".

Dopo aver premesso, in fatto, che nei procedimenti a quibus è

intervenuta remissione di querela e che le parti, sentite in camera

di consiglio a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale,

non si sono opposte alla immediata declaratoria di estinzione del

reato, il rimettente osserva che la norma denunciata non consente al

giudice, nell'esercizio dei suoi poteri decisori, di conoscere e

utilizzare gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero o

utilizzare tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento

(fra i quali, in particolare, la querela che, a norma dell'art. 511

del codice di rito, può essere utilizzata solo per accertare la

sussistenza della condizione di procedibilità).

La norma, dunque, nell'impedire qualsiasi accertamento sul reato

contestato dal pubblico ministero, violerebbe, secondo il rimettente,

l'art. 101 della Costituzione, in quanto viene "intaccata l'essenza

stessa della funzione giurisdizionale che per principio

costituzionale è soggetta soltanto alla legge" e contrasterebbe con

l'art. 112 della stessa Carta, in quanto si "sottrae al giudice il

giudizio sull'esercizio dell'azione penale" e si "attribuisce al P.M.

la facoltà di disporre in modo insindacabile l'oggetto della

decisione". Osserva il giudice a quo che "non si può escludere (come

nel caso di specie) che il reato contestato dal P.M. e per il quale

occorre applicare una causa di estinzione sia in realtà diverso da

quello commesso dall'imputato; ed è pure possibile che tale

difformità si possa evincere già dagli atti acquisiti nel fascicolo

del P.M. o del dibattimento": ma al giudice è inibito pronunciare la

relativa declaratoria proprio perché non gli è consentito di

conoscere e utilizzare quegli atti. La norma denunciata, poi, viola,

secondo il rimettente, anche il principio di ragionevolezza: infatti,

rilevano le ordinanze, se la stessa causa di estinzione del reato

fosse intervenuta prima della emissione del decreto di citazione, il

pubblico ministero avrebbe dovuto richiedere al giudice per le

indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione, ed il

giudice avrebbe potuto utilizzare tutti gli atti trasmessi per

verificare la legittimità della richiesta "e quindi anche per

dichiarare che la causa di estinzione non è operativa perché il

fatto è diverso da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la

sua qualificazione giuridica". Neppure è possibile sostenere,

osserva il giudice a quo, che già l'attuale disciplina consente al

giudice del predibattimento di "dissentire dai termini storici e

giuridici in cui è formulata l'accusa e di procedere al

dibattimento", giacché una simile verifica è in concreto ostacolata

proprio dal fatto che il giudice non conosce il materiale raccolto

dal pubblico ministero e non può utilizzare nemmeno tutti gli atti

(come la querela) già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata irrilevante e

comunque non fondata. La questione, secondo l'Avvocatura, sarebbe

irrilevante in quanto il giudice a quo non ha fornito alcuna

motivazione in ordine alla presunta sussistenza di un reato diverso

da quello contestato. Nel merito, la difesa dello Stato contesta che

la norma impugnata violi l'art. 101 della Costituzione, in quanto è

pur sempre la legge che determina i poteri giurisdizionali, mentre

non vi è alcun arbitrio del pubblico ministero in quanto l'eventuale

esistenza di un reato diverso da quello dichiarato estinto impone

l'esercizio della azione penale. Neppure violato sarebbe l'art. 112

della Costituzione, giacché la norma impugnata non affida al

pubblico ministero la disponibilità dell'oggetto della decisione, ma

si limita a prevedere l'emanazione di una sentenza allo stato degli

atti. Non sussisterebbe, infine, la lamentata irragionevolezza

perché la diversità delle situazioni si spiega in considerazione

della progressione per fasi del procedimento. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze di rimessione, pronunciate dallo stesso

giudice, sottopongono all'esame della Corte l'identica questione

fondata sui medesimi motivi: i relativi giudizi, pertanto, vanno

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di

inammissibilità sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato per

avere il giudice a quo omesso di motivare la rilevanza della

questione sotto il profilo della presunta sussistenza di un reato

diverso da quello contestato. Nei termini in cui risulta proposta,

infatti, la questione può ritenersi, per così dire,

autodimostrativa della propria rilevanza, posto che il rimettente,

nel porre in risalto la circostanza che la norma impugnata non

consente al giudice del predibattimento di "conoscere ed utilizzare

gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero", trae da ciò

argomento per dedurre che il medesimo giudice è posto, sempre e

comunque, nella impossibilità di verificare "se il fatto commesso

dall'imputato non sia diverso ovvero non sia da qualificare

diversamente da come contestato". In una simile prospettiva, dunque,

è proprio sulla impossibilità di motivare "in ordine alla presunta

sussistenza di un reato diverso da quello contestato" che si radica

il merito della questione, assorbendo, quindi, quel profilo di

rilevanza che l'Avvocatura assume a fondamento della propria

eccezione.

3. - Nel merito il giudice a quo prospetta le censure invocando

tre distinti parametri di costituzionalità, anche se la questione

ruota essenzialmente attorno ad un unico aspetto della normativa

impugnata, rappresentato dalla asserita carenza di atti sulla cui

base poter operare una adeguata verifica circa la corrispondenza del

fatto alla ipotesi contestata, al fine di emettere la sentenza di non

doversi procedere o disporre la celebrazione del dibattimento.

Poiché, afferma il rimettente, nel particolare stadio del

processo in cui si iscrive la norma impugnata non è consentito al

giudice conoscere ed utilizzare gli atti raccolti nel fascicolo del

pubblico ministero e neppure utilizzare tutti gli atti - come la

querela - che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ne

deriva che il giudice è "vincolato all'ipotesi accusatoria

sostenuta" dal pubblico ministero, con conseguente "restrizione dei

poteri del giudice di conoscere e decidere sul fatto", tale da porre

la norma in contrasto con "l'essenza stessa della funzione

giurisdizionale che per principio costituzionale è soggetta soltanto

alla legge (art. 101 Cost.)".

La questione attinge il nucleo essenziale che qualifica l'impianto

del nuovo sistema processuale, giacché, per certi aspetti, viene

posto in discussione proprio lo iato, tipico della opzione

accusatoria, che separa la fase delle indagini da quella del

giudizio: uno iato che il legislatore delegante prima, e quello

delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto da distinguere lo

stesso "patrimonio delle conoscenze" che caratterizza l'intervento

giurisdizionale a seconda del differente stadio in cui si articola il

progredire della vicenda processuale.

Afferma il giudice a quo che il principio della cosiddetta

indipendenza funzionale del giudice è vulnerato dalla norma

impugnata, in quanto sull'organo della giurisdizione graverebbe un

"vincolo", rappresentato dalla sostanziale incontrollabilità della

ipotesi accusatoria nel caso in cui, sul fatto dedotto nella

imputazione, venga a proiettarsi,

in limine, una causa di estinzione del reato. Vincolo che, sostiene

il rimettente, deriverebbe proprio da quel difetto di "conoscenze"

che scaturisce dal rigoroso meccanismo di selezione degli atti che

segnala il passaggio da una fase all'altra al momento della

translatio iudicii. L'assunto, quindi, ove corretto, porterebbe alla

conseguenza di ritenere come scelta costituzionalmente imposta quella

di consentire al giudice, in ogni situazione in cui ciò possa

apparire opportuno ai fini di una migliore comprensione dei fatti di

causa, di "conoscere", e quindi utilizzare, gli atti raccolti nel

corso delle indagini, con l'ovvio epilogo di un ritorno all'impianto

"misto" che il legislatore ha, invece, inteso ripudiare.

Ma è proprio il paradosso delle conseguenze a svelare

l'erroneità delle premesse da cui muove il giudice rimettente.

Questi, infatti, mostra di ritenere insito nell'invocato parametro

costituzionale, l'obbligo di assegnare al giudice il potere di

utilizzare tutti gli atti comunque raccolti nel corso del

procedimento, obliterando, per questa via, due aspetti essenziali ai

fini di un corretto inquadramento del principio che vuole il giudice

soggetto soltanto alla legge. Da un lato, infatti, la tipologia degli

interventi giurisdizionali viene per sua natura a modellarsi in

funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna domanda che quegli

interventi mira ad evocare; dall'altro, la pronuncia deve

necessariamente saldarsi con la specificità della sede processuale

in cui la stessa si iscrive, così da assegnare al giudice una sfera

di attribuzioni coerente rispetto al "momento" in cui il relativo

munus deve essere esercitato. Ove, invece, si svilisse il principio

della domanda, specie in un sistema di tipo accusatorio, o si

omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale

della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un

giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe

esso stesso in larga misura fonte dei propri poteri. L'esame della

questione, quindi, andrà condotto alla stregua degli aspetti innanzi

evidenziati, per verificare se la norma impugnata effettivamente

"imponga" al giudice una determinata pronuncia su una corrispondente

domanda, e se, quella pronuncia, coerentemente si inquadri nella

particolare fase in cui si trova il processo.

Quanto al primo dei segnalati aspetti, è agevole rilevare come il

decreto di citazione a giudizio che il pubblico ministero emette nel

procedimento davanti al pretore, integri, al tempo stesso, l'atto di

esercizio dell'azione penale e la "domanda" che la parte pubblica

rivolge al giudice: una domanda, appunto, volta a promuovere il

giudizio in ordine ad un "fatto" che trova enunciazione e

qualificazione in quel decreto. Ma se il provvedimento di citazione

affida al giudice il compito di soddisfare la domanda di giudizio che

gli è stata rivolta, qualsiasi "verifica" del fatto e della sua

qualificazione, attingendo il merito della causa, non può che

profilarsi nello stadio terminativo della attività dibattimentale.

In altri termini, poiché la citazione è, in sé considerata, una

domanda in rito, e poiché il fatto ed il corrispondente nomen iuris

trovano formulazione al precipuo scopo di promuovere il

contraddittorio su di un tema predeterminato, se ne deve desumere

che, nella fase degli atti introduttivi, il fatto deve essere

riguardato dal giudice alla stregua di un mero enunciato dichiarativo

che traccia i confini della successiva attività processuale. Ci si

avvede, allora, che, ove quell'enunciato rinvenga in limine una causa

estintiva che rende superflua la celebrazione del dibattimento, è la

stessa domanda di giudizio a non avere più una effettiva ragion

d'essere. Al giudice, quindi, ben può essere inibita la conoscenza

degli elementi sulla cui base l'imputazione è stata elevata, proprio

perché è l'imputazione in quanto tale a dover essere valutata dal

giudice al limitato fine di verificare se la domanda formulata dal

pubblico ministero debba essere o meno ulteriormente coltivata.

D'altra parte, il contraddittorio che precede la pronuncia della

sentenza anticipata di proscioglimento mira proprio a dissipare

qualsiasi controversia sul fatto e sulla sua qualificazione agli

effetti della causa estintiva, sicché neppure potrebbe ritenersi

violato il principio sancito dall'art. 101, secondo comma, della

Costituzione ove si ritenesse che la mancata opposizione delle parti

assegni al fatto dedotto nella imputazione le caratteristiche del

fatto non controverso e, dunque, provato, esimendo il giudice da uno

specifico "controllo" sul punto.

Se, però, la cognizione del giudice è funzionalmente diversa a

seconda degli stadi in cui si articola la fase del giudizio,

risultando, quindi, graduata in rapporto al tipo di accertamento che

deve essere compiuto, neppure può dirsi, come afferma il rimettente,

che il giudice sia privato di qualsiasi potere conoscitivo allorché

viene chiamato a dichiarare l'estinzione del reato nel corso degli

atti preliminari al dibattimento. Un primo aspetto, infatti, sul

quale si proietta tale potere, verte proprio sulla enunciazione del

fatto e delle norme di legge che si assumono violate, giacché, ove

per carenza o ambiguità degli elementi descrittivi, ovvero

contraddittorietà tra questi e la relativa qualificazione, il

giudice ritenga necessario "accertare" l'estinzione del reato, non

v'è dubbio che l'unica sede conferente sia proprio quella

dibattimentale. Sotto altro profilo, non deve essere neppure

sottaciuta l'importanza che riveste la audizione delle parti ai fini

della declaratoria di estinzione del reato: è quella, infatti, la

sede ove il contributo dialettico, a meno che non lo si voglia

appiattire al rango di mera fictio, offre la concreta "misura" delle

rispettive prospettazioni, fornendo al giudice quel patrimonio di

conoscenze che ben può porlo in condizione di operare, ratione

cognita, le scelte previste dalla norma. Ma un ulteriore elemento che

definitivamente svela l'infondatezza della questione, va colto

nell'errore in cui cade il rimettente allorché sostiene di non poter

utilizzare, agli effetti di quanto previsto dall'art. 469 del codice

di procedura penale, "tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il

dibattimento", citando, a mo' d'esempio, la querela "che a norma

dell'art. 511 può servire all'unico scopo di accertare la

sussistenza della condizione di procedibilità". È ben vero,

infatti, che la querela è assoggettata a precisi limiti di

utilizzazione processuale; ma tali limiti, e non a caso, sono

previsti dall'art. 511 del codice di rito con specifico ed esclusivo

riferimento all'istituto delle letture, vale a dire a quel peculiare

veicolo di utilizzazione che si colloca al termine della istruttoria

dibattimentale e che assegna a determinati atti la qualità di

"prove" suscettibili di essere valutate nella sentenza che definisce

il giudizio. Ma ciò non esclude, ed anzi dimostra, che la querela,

fondandosi sulla enunciazione di un fatto previsto dalla legge come

reato, costituisca pur sempre un atto dichiarativo del quale il

giudice può tener conto a fini diversi da quelli di cui innanzi si

è detto. Se, pertanto, la querela prospetta elementi o circostanze

di fatto che rendono sotto qualsiasi profilo dubbia l'estinzione del

reato, al giudice è certamente consentito "conoscere" e "utilizzare"

quegli elementi, al fine di stabilire se sia necessario procedere al

dibattimento per accertare l'effettiva esistenza della causa

estintiva.

4. - Le considerazioni che precedono assorbono anche gli ulteriori

profili di incostituzionalità che il rimettente denuncia. Non coglie

infatti nel segno l'assunto secondo il quale la norma impugnata

violerebbe l'art. 112 della Costituzione, sul presupposto che nella

specie sarebbe sottratto al giudice "il giudizio sull'esercizio della

azione penale" e attribuita al pubblico ministero la "facoltà di

disporre in modo insindacabile l'oggetto della decisione". La

funzione che il giudice è chiamato a svolgere nella specifica sede

che qui interessa, non ha, infatti, a che vedere con un preteso

controllo sulla azione, posto che questa è stata già esercitata con

la emissione del decreto di citazione che, per quanto detto più

sopra, rappresenta l'atto con il quale il pubblico ministero evoca

l'intervento del giudice "domandando" la celebrazione del

dibattimento: sicché, se è vero che il giudizio postula l'esercizio

dell'azione, non può certo dirsi che sia, esso stesso, un giudizio

"sulla" azione. Quanto alla pretesa "disponibilità" della decisione

da parte del pubblico ministero, il rilievo potrebbe ritenersi

fondato solo nell'ipotesi in cui al giudice non fosse consentita

altra via che quella di "acquietarsi" di fronte alle scelte della

parte pubblica; ma una simile evenienza, si è già detto, deve

ritenersi esclusa dal ben diverso scenario che la norma impugnata

consente di tracciare.

L'ultimo aspetto affrontato dal giudice a quo fa leva sulla

irragionevolezza che starebbe al fondo del diverso regime prefigurato

dal codice a seconda che la causa estintiva intervenga prima o dopo

l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Nel primo caso,

infatti, il pubblico ministero è tenuto a formulare richiesta di

archiviazione e, in quella sede, il giudice per le indagini

preliminari può utilizzare tutti gli atti per "verificare la

legittimità dell'inazione del P.M. e quindi anche per dichiarare che

la causa di estinzione non è operativa perché il fatto è diverso

da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la sua qualificazione

giuridica, disponendo in tal caso che il P.M. proceda a formulare

l'imputazione". Nella seconda ipotesi, invece, al giudice del

predibattimento è sottratta la conoscenza di "tutto il materiale di

indagine contenuto nel fascicolo del P.M. già ostensibile al

G.I.P.". L'assunto non si rivela accoglibile perché pone a raffronto

situazioni fra loro non comparabili. Altro è, infatti, il tipo di

"controllo" e la corrispondente funzione che il giudice per le

indagini preliminari è chiamato a svolgere per decidere sulla

richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; altro

sono le attribuzioni del giudice del dibattimento a seguito della

relativa "investitura" che promana dal decreto di citazione. Nell'un

caso è l'inazione del pubblico ministero a devolvere al giudice il

compito di verificarne la legittimità, mediante un accertamento ex

actis che deve necessariamente riguardare tutta l'attività svolta

nel corso della fase; nella seconda ipotesi, invece, la pronuncia del

giudice non verte, come si è già evidenziato, sulla azione, e

quindi sugli elementi in base ai quali la stessa è stata esercitata,

ma sulla possibilità o meno di dichiarare in limine estinto il

reato. Competenze funzionali, dunque, troppo diverse per rendere

ammissibile un confronto e desumerne pretese censure di

irragionevolezza fondate unicamente sul differente regime che le

disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 469 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Ravenna, Sezione distaccata di Lugo, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari