Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1976 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1886

del codice civile, in correlazione con gli artt. 1895 e 1900 dello

stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 novembre 1973 dal tribunale di Savona nel

procedimento civile vertente tra Pesce Giacomo e l'INAM, iscritta al n.

74 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 18 aprile 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Egger Franz e

l'INPS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 19 giugno 1974 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione lavoro - nel procedimento civile vertente tra

Navarra Antonio e l'INPS, iscritta al n. 475 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3

gennaio 1975;

4) ordinanza emessa il 17 aprile 1975 dalla Corte d'appello di

Torino - sezione magistratura del lavoro - nel procedimento civile

vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS, iscritta al n. 295 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 235 del 3 settembre 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Navarra Antonio e dell'INAM;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Navarra Antonio, l'avv. Michele

Giorgianni, per l'INAM, ed il vice avvocato generale dello Stato

Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio istaurato dinanzi al tribunale di

Savona da tal Giacomo Pesce avverso l'INAM per il conseguimento

dell'indennità di malattia a seguito di lesioni riportate in un

incidente stradale, il collegio, con ordinanza 16 novembre 1973, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886

del codice civile, nei limiti in cui rende applicabile alle

assicurazioni sociali le norme fissate dall'art. 1900 dello stesso

codice, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Rileva, a riguardo, il collegio che, creando l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, un vero e proprio diritto soggettivo del

lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di

vita in caso di malattia, la disposizione contenuta nell'art. 1886, per

la quale si rende applicabile al settore delle assicurazioni sociali la

norma dell'art. 1900, primo comma, cod. civ., che porta ad escludere la

corresponsione della indennità di malattia quando questa sia

conseguenza di dolo o colpa grave dell'assicurato, limiterebbe tale

diritto.

Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato. Si è regolarmente costituito l'INAM. La costituzione, invece,

del Pesce Giacomo è avvenuta fuori termine.

L'Avvocatura dello Stato contesta, nelle sue deduzioni, la

fondatezza della proposta questione sotto il profilo che il sistema

delle assicurazioni sarebbe unico nei suoi aspetti essenziali, siano

esse private o sociali. Tali aspetti essenziali sarebbero rappresentati

dal rischio, dalla causa (fronteggiare una situazione futura di

bisogno) e dal carattere aleatorio del contratto di assicurazione.

Il precetto costituzionale fissato dall'art. 38, secondo comma, non

avrebbe inteso sovvertire i principi fondamentali del sistema

assicurativo, in particolare quello del rischio, che anche per le

assicurazioni sociali rimarrebbe di regola quello evento futuro,

indipendente dalla volontà dell'assicurato, derivante da caso

fortuito, forza maggiore e da menomazione delle capacità di lavoro e

di guadagno. Col ritenere il contrario rimarrebbe sovvertito il

concetto di rischio indennizzabile, fondamentale anche in tema di

assicurazioni sociali. Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle

sentenze n. 22 del 1969 e n. 80 del 1971 della Corte costituzionale.

L'INAM, nel richiedere che la questione di legittimità venga dalla

Corte dichiarata infondata, sviluppa, a sostegno della propria

richiesta, considerazioni analoghe a quelle dell'Avvocatura dello

Stato.

In sostanza, nel caso di specie, la malattia, conseguente al

sinistro stradale, sarebbe addebitabile al comportamento gravemente

colposo dell'assicurato per cui non potendosi considerare l'evento in

strictu sensu come vero e proprio rischio, per venir meno del carattere

dell'accidentalità, non troverebbe applicazione l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione.

2. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Egger Franz e

l'INPS davanti al giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, è stata

prospettata dalla parte attrice la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, nella parte in cui

stabilisce che "in mancanza si applicano le norme del presente capo",

in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

È da premettere che l'Egger aveva convenuto in giudizio con

citazione notificata il 28 agosto 1973 l'Ente assicurativo perché

fosse condannato a liquidargli la pensione di invalidità ai sensi

dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636. Alla richiesta aveva

resistito l'INPS opponendo che l'infermità da cui sarebbe derivata la

incapacità di guadagno del richiedente era preesistente al rapporto di

lavoro e quindi non dovuta, in base all'interpretazione data dalla

Corte di cassazione all'articolo 1886 del codice civile.

Il tribunale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale, disponeva, con

ordinanza 18 aprile 1974, la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per il relativo giudizio.

Si rileva, nell'ordinanza, che l'art. 1886 del codice civile,

nell'interpretazione che di esso è stata data, nel suo collegamento

con l'art. 1895 dello stesso codice, dalla Corte di cassazione,

violerebbe gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

poiché, per quanto attiene alla prima violazione, priverebbe della

pensione di invalidità un lavoratore che, nonostante il suo stato di

infermità o difetto fisico, sia riuscito a trovare e svolgere un certo

tipo di lavoro, determinando, di conseguenza, una disparità di

trattamento con gli altri lavoratori e, per quanto attiene alla seconda

violazione, eluderebbe quella garanzia imposta dalla norma

costituzionale a favore di tutti i lavoratori e rappresentata dalla

somministrazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Vi è stato il solo intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della questione.

Per essa non sussisterebbe la violazione dell'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, per gli aspetti essenziali del sistema

assicurativo, sia esso privato, sia sociale, rappresentati dal rischio,

dalla causa - fronteggiare una situazione di bisogno - e dal carattere

aleatorio del contratto di assicurazione. Rilevanza, a riguardo,

assumerebbe l'elemento del rischio, ricollegabile ad un evento futuro,

indipendente dalla volontà dell'assicurato, e derivante da caso

fortuito, forza maggiore o fatto di altro soggetto, che importi la

abolizione o la menomazione della capacità di lavoro e di guadagno. Il

concetto di rischio indennizzabile, fondamentale in tema di

assicurazioni sociali, risulterebbe sovvertito se si ammettesse il

diritto al beneficio assicurativo nella ipotesi in cui il rischio non

sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione

del contratto.

3. - Con citazione del 7 novembre 1966, il bracciante agricolo

Antonio Navarra conveniva in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) davanti al tribunale di Agrigento, chiedendo

la condanna a corrispondergli la pensione di inabilità negatagli in

sede amministrativa. Soccombente, sia nel giudizio di primo grado sia

in quello di appello, per essere stato accertato che la malattia, da

cui era derivata l'infermità, preesisteva all'inizio del rapporto

assicurativo e si era solo aggravata nel decorso di questo, il Navarra

ricorreva in Cassazione denunciando, come unico motivo di annullamento,

la insufficienza della motivazione circa la discriminazione tra

infermità preesistente e infermità sopravvenuta e sostenendo che,

comunque, la preesistenza del rischio non escludeva il diritto a

pensione. Lo stesso Navarra, in successiva memoria illustrativa,

prospettava, in via subordinata, la questione della illegittimità

costituzionale dell'art. 1886 del codice civile in riferimento agli

artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione.

La sezione lavoro della Corte di cassazione, in accoglimento della

subordinata, ha sollevato, con ordinanza del 19 giugno 1974, la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli

della Costituzione indicati dal ricorrente, del precitato art. 1886 del

codice civile in quanto in materia di assicurazioni sociali, nel

difetto di leggi speciali, richiamando e rendendo applicabile, fra gli

altri, il successivo art. 1895, il rapporto assicurativo rimarrebbe

privo di effetti qualora il rischio non sia mai esistito o abbia

cessato di esistere prima del suo inizio.

Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituito il

Navarra e vi è stato atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri.

4. - La Corte di cassazione, dopo avere, nella parte motivata

dell'ordinanza, analizzato preliminarmente la giurisprudenza formatasi

in tema di assicurazioni sociali, pone in risalto una diversità di

principi e di finalità di tali assicurazioni di fronte a quelle

private, nonostante la comune disciplina giuridica consacrata dal

combinato disposto degli artt. 1886 e 1895. Tale disciplina giuridica

deriverebbe dall'assenza di speciali norme e dal mancato seguito, da

parte del Governo, della delega, ricevuta con la legge 30 aprile 1969,

n. 153, a emanare, entro il 21 novembre 1971, con decreti aventi forza

di legge, norme intese, fra l'altro, a "rivedere la vigente disciplina

sulla invalidità pensionabile . .. al fine di attuare una più equa

valutazione dei casi in cui l'evento invalidante preesista

all'instaurazione del rapporto assicurativo (art. 35, lett. a, n. 4)".

Ad avviso della Corte, la giurisprudenza fino a qui seguita, che ha

del tutto modellato, in base al criterio generale fissato dall'art.

1886 del codice civile, le assicurazioni sociali su quelle private, se

corrisponde ad un logico criterio interpretativo delle norme giuridiche

vigenti, tuttavia non sarebbe conforme ai principi costituzionali

consacrati dagli artt. 3 e 38 della Costituzione; ciò soprattutto in

ordine al diverso aspetto che dovrebbe assumere il rischio nelle due

forme assicurative. L'aspetto che assumerebbe il rischio nell'assetto

privatistico di interessi che dà fondamento al contratto di

assicurazione, quale è previsto e disciplinato dal codice civile, non

dovrebbe condizionare le assicurazioni sociali e le prestazioni che da

queste deriverebbero a protezione del lavoratore, in quanto l'essenza e

le finalità di esse sarebbero di natura del tutto diversa dalle altre.

In sostanza, per il sistema delle assicurazioni sociali l'obbligo

della assicurazione si estenderebbe - ed è questo l'elemento che

darebbe risalto alla diversa natura dei due sistemi - anche ai casi in

cui il rischio sarebbe inesistente o comunque non potrebbe mai, in base

all'ordinamento vigente, verificarsi, o essere antecedente alla

costituzione del rapporto assicurativo, o, comunque, pur normalmente

esistendo, non spiegherebbe alcuna conseguenza giuridica.

Pertanto, proprio in dipendenza del diverso atteggiarsi del rischio

nelle assicurazioni sociali, sarebbe legittimo trarre il convincimento

che il riferimento, in tale campo, del verificarsi dell'evento dannoso,

come nel caso in esame, non sarebbe essenziale e, di conseguenza,

sarebbe indifferente se il suo verificarsi sia antecedente o successivo

all'inizio del rapporto assicurativo.

Il contrasto, infine, tra la norma impugnata e il principio

d'uguaglianza poggerebbe su diversità di trattamenti, al di fuori di

ogni logica e razionalità, che il sistema comporterebbe tra lavoratori

già invalidi prima dell'inizio del rapporto assicurativo e lavoratori

che lo siano diventati dopo, quantunque anche i primi abbiano svolto

quell'attività lavorativa che costituirebbe il presupposto essenziale

della tutela sociale e siano stati, per essi, versati i prescritti

contributi destinati a formare il fondo per l'erogazione della

pensione. D'altra parte lo stato di invalidità pensionabile non si

formerebbe istantaneamente, ma progressivamente, attraverso un

aggravarsi della infermità fino a raggiungere addirittura il limite

massimo della invalidità.

5. - Le deduzioni della difesa del Navarra Antonio ricalcano nella

sostanza le motivazioni dell'ordinanza della Corte di cassazione,

soffermandosi in particolare, su quegli aspetti o contenuti delle

assicurazioni sociali che le diversificherebbero da quelle private e

che, di conseguenza, renderebbero ingiusta l'applicazione ad esse del

principio del rischio nei limiti e nelle conseguenze propri delle

seconde.

6. - L'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento, conclude

per la non fondatezza della questione di legittimità sollevata dalla

Corte di cassazione. Essa riprende, sviluppandoli ulteriormente, i

motivi posti a base delle deduzioni presentate per la ordinanza n. 242

del 1974, di cui sopra, del pretore di Bolzano.

7. - Questione identica alla precedente, facendone proprie le

motivazioni, è stata sollevata dalla Corte di appello di Torino -

sezione magistratura del lavoro - con ordinanza del 17 aprile 1975, nel

procedimento civile vertente tra Baiardi Angelo e l'INPS, avente per

oggetto la corresponsione della pensione di invalidità nonostante la

malattia dalla quale il Baiardi era affetto preesistesse all'inizio del

rapporto assicurativo. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe

sollevano analoghe e connesse questioni di legittimità costituzionale

per cui vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Con l'ordinanza del tribunale di Savona viene proposta, in

riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice

civile nei limiti in cui renderebbe applicabile, in tema di

assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del

quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da colpa

grave dell'assicurato.

Con le ordinanze del giudice del lavoro del tribunale di Bolzano,

della sezione del lavoro della Corte di cassazione e della sezione

magistratura del lavoro della Corte di appello di Torino viene altresì

proposta, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del precitato

art. 1886 cod. civ. nella parte in cui renderebbe applicabile alle

assicurazioni sociali la disposizione contenuta nell'art. 1895 dello

stesso codice, in forza della quale il contratto assicurativo è nullo

se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della

conclusione del contratto.

Nel primo caso è stata richiesta, in sede giudiziaria, la condanna

dell'INAM a corrispondere l'indennità di malattia a seguito di lesioni

riportate dall'assicurato in un incidente stradale dovuto a sua colpa;

negli altri casi la condanna dell'INPS a corrispondere all'assicurato

la pensione - negata in sede amministrativa - per invalidità derivata

da malattia preesistente al rapporto assicurativo.

Le questioni non sono fondate.

3. - In ordine alla prima questione (indennità di malattia a

seguito di lesioni riportate in incidente stradale dovuto a colpa

dell'assicurato) la Corte rileva di avere, con sentenza n. 67 del 1975,

ribadito il proprio orientamento giurisprudenziale circa la posizione

che le assicurazioni sociali assumono sul piano costituzionale e ciò a

seguito di questione sollevata, con riferimento all'art. 38 Cost., nei

confronti dell'art. 6, comma quarto, della legge 21 gennaio 1943, n.

130 - Costituzione dell'Ente "Mutualità" Istituto per l'assistenza di

malattia ai lavoratori - nella parte in cui si richiama all'art. 19,

lett. a, del contratto collettivo nazionale per gli operai

dell'industria 3 gennaio 1939.

Con tale sentenza la Corte ha riaffermato, in linea generale, il

principio che l'indennità da parte dell'Ente assicuratore è

tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il

lavoratore, affetto da malattia, è costretto a subire per essersi

trovato nell'impossibilità di prestare quella normale attività

lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle

proprie esigenze di vita. Ha altresì precisato che la legge istitutiva

dell'INAM ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi

settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di

assistenza per garantire la corresponsione delle prestazioni

assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme

previdenziali. Tale legge si presenta, quindi, come derogatoria di

qualsiasi altra disciplina ad essa precedente.

Consegue che, nel caso oggetto della ordinanza di rimessione del

tribunale di Savona, non può trovare applicazione l'art. 1886 del

codice civile il quale prevede solo sub condicione la estensione alle

assicurazioni sociali delle norme previste nel capo XX del libro IV

dello stesso codice, quando non siano regolate da leggi speciali.

Non v'è dubbio, infatti, che le assicurazioni sociali in tema di

assistenza di malattia ai lavoratori siano senz'altro completamente

regolate dalla legge 31 gennaio 1943, n. 138, che funge, di

conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice

civile relative alle assicurazioni in genere.

Inoltre, la Corte, nella citata sentenza n. 67 del 1975, ha

riconosciuto che la legge istitutiva dell'INAM è idonea a garantire,

come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento

assistenziale in caso di malattia che ha trovato un preciso

riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione.

4. - Per quanto riguarda le questioni sollevate con le altre

ordinanze (pensione di invalidità conseguente a stato di malattia

preesistente a rapporto di lavoro) la Corte osserva che gli artt. 1886

e 1895 in quanto applicabili anche alle assicurazioni sociali, ove le

leggi che le riguardano non dispongano specificatamente, comportano

soltanto che debba esistere l'elemento del rischio al momento del

sorgere del rapporto assicurativo.

Ciò non contrasta affatto con l'art. 38, comma secondo, della

Costituzione. La Corte ha ben chiarito la differenza tra il primo comma

dell'art. 38, il quale pone tra i compiti primari dello Stato quello

dell'assistenza sociale in favore di chi versi in condizioni di

indigenza per inabilità e il secondo comma che, con riguardo ai

lavoratori, presuppone l'insorgere di eventi che incidano

sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa (sent. n. 22 del 1969

della Corte cost.).

Anche la sentenza n. 160 del 1974, pur rilevando che la natura

pubblicistica delle assicurazioni sociali importa che il rischio abbia

in esse delle proprie peculiari connotazioni, ha comunque considerato

insito l'elemento del rischio nel precetto del secondo comma in quanto

diretto a garantire i lavoratori di fronte ad eventi (e quindi al

rischio) che determinino la cessazione o la riduzione dell'attività

lavorativa; che infine la Corte ha ritenuto che la norma costituzionale

consente allo Stato di scegliere i modi e le strutture organizzative

più idonee allo scopo, e in particolare che sia compatibile col

precetto costituzionale la scelta per criterio tecnico organizzativo,

della forma assicurativa.

La tesi che nelle assicurazioni sociali debba prescindersi

dall'elemento del rischio, condurrebbe in materia di pensioni di

invalidità a riconoscere il diritto alla pensione al lavoratore che

intenda far valere i periodi di contribuzione e di assicurazione per

una riduzione della capacità di guadagno, al di sotto dei limiti di

legge preesistente al rapporto assicurativo e di lavoro senza che si

sia verificato alcun nuovo evento che la riduca ulteriormente, il che

non rientra nella previsione dell'art. 38, secondo comma.

Il riferimento, contenuto nella ordinanza della Cassazione, a casi

di contribuzione assicurativa senza rischio non è probante.

Nella ipotesi di lavoratrice affetta da sterilità assoluta ma

ugualmente soggetta all'assicurazione di maternità e in quella della

lavoratrice impiegata soggetta allo speciale trattamento previdenziale

per i richiamati alle armi, sebbene l'evento non possa verificarsi nei

suoi confronti, l'obbligo della contribuzione da parte di chi è esente

dal rischio è diretto a realizzare, mediante incremento dei relativi

fondi, una maggior tutela di coloro che sono esposti a quei rischi; né

si deroga evidentemente al principio che le prestazioni non sono dovute

a chi non è rimasto esposto al rischio del verificarsi dell'evento

considerato.

Anche perciò devesi pertanto concludere che le norme del codice

civile denunciate non contrastano col precetto costituzionale dell'art.

38, secondo comma.

Quanto alla ipotesi specifica (alla quale ha particolare riguardo

l'ordinanza della Corte di cassazione) di chi, essendo già prima

dell'inizio del rapporto assicurativo, affetto da menomazione che

riduca la capacità di guadagno al di sotto del limite previsto dalla

legge sulla invalidità e vecchiaia, trovi una occupazione lavorativa e

paghi i contributi, e poi subisca una ulteriore riduzione e financo la

perdita totale della residua capacità, la giurisprudenza della

Cassazione non ha desunto la soluzione negativa in ordine al diritto

alla pensione di invalidità dal disposto dell'art. 1886 cod. civ.,

bensì dal fatto che la normativa sulla assicurazione obbligatoria

invalidità e vecchiaia configura e delimita il rischio, con riguardo

alla invalidità, nel senso della riduzione al di sotto di un certo

limite della capacità di guadagno normale, e che ciò e stato inteso

dalla giurisprudenza predetta come avente riguardo ad una preesistente

capacità di guadagno considerata come integra, e non già quale

residuata concretamente a seguito di anteriore causa invalidante.

È siffatta interpretazione dell'art. 10 della legge 1939, n. 636,

in connessione a tutto il sistema normativo dettato dalle leggi

sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, che porta ad escludere il

diritto a trattamento pensionistico nel caso sopra indicato e non già

le norme denunciate degli artt. 1886 e 1895 del codice civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del

codice civile nel suo collegamento con l'art. 1900, stesso codice,

sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, dal tribunale di Savona con l'ordinanza 16 novembre 1973;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del

codice civile, nel suo collegamento con l'art. 1895 stesso codice,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di Bolzano, dalla

Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze

18 aprile 1974, 19 giugno 1974 e 17 aprile 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari