Art. 1886 c.c. — Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 91/1976.
Art. 1886 c.c. · Art. 1895 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 91/1976.
Art. 1886 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.
L'indennità da parte dell'Ente assicuratore è tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore, affetto da malattia, è costretto a subire per essersi trovato nell'impossibilità di prestare quella normale attività lavorativa dalla quale ritraeva i mezzi idonei per provvedere alle proprie esigenze di vita; e la legge 21 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'INAM, ha inteso, modificando gli organismi mutualistici nei diversi settori produttivi, dar vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza per garantire appunto la corresponsione delle prestazioni assistenziali in tutti quei casi non coperti per legge da altre forme previdenziali. Essa si presenta, quindi, come derogatoria di qualsiasi altra disciplina precedente e funge, di conseguenza, da legge speciale nei confronti delle norme del codice civile relative alle assicurazioni sociali, escludendone l'applicazione. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1886 cod.civ. nei limiti in cui renderebbe applicabili, in tema di assicurazioni sociali, l'art. 1900 dello stesso codice, in forza del quale l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato, e l'art. 1895, per effetto del quale il contratto assicurativo è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Cfr.: sent. n. 67 del 1975.
Art. 1886 c.c. · Art. 38 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il nuovo codice rimette alle leggi speciali così la determinazione delle condizioni fondamentali cui sono sottoposti la creazione e l'esercizio dell'impresa assicuratrice e la sorveglianza governativa (art. 1883), come la disciplina delle assicurazioni sociali (art. 1886); rinvia inoltre al codice della navigazione il regolamento particolare delle assicurazioni marittime ed aeronautiche (art. 1885). Resta inteso che le norme comprese nel codice civile devono coordinarsi tanto con le leggi speciali quanto con le norme del codice della navigazione. Esse si applicano solo ove nelle une e nell'altro manchino norme specifiche (articoli 1885 e 1886); si applicano anche alle assicurazioni mutue, ma compatibilmente con la specialità del rapporto (art. 1884). Essendosi voluto dare per l'assicurazione solo una disciplina di carattere generale, non si sono poste (salvo che negli articoli 1908, quarto comma, 1913, secondo comma, 1916, quarto comma, e 1917) norme particolari per i contratti relativi ai vari rami assicurativi; questi sono lasciati al regolamento convenzionale per quanto concerne le loro peculiarità. In massima il nuovo codice dà carattere dispositivo alle norme che detta per il contratto di assicurazione; si fa eccezione per alcune di esse, elencate nell'art. 1932, primo comma, le quali non possono venir derogate dalla convenzione se non in senso favorevole all'assicurato, e si sostituiscono di diritto alle corrispondenti clausole difformi del contratto. Si è in tal modo posta una rigorosa tutela della posizione dell'assicurato, spesso costretto ad accettare senza poterle discutere le condizioni generali di polizza predisposte dall'assicuratore a difesa esclusiva del proprio interesse. Questa tutela si aggiunge a quella generale considerata negli articoli 1341 e 1342, i quali impongono una specifica approvazione di alcune clausole di polizza di particolare gravità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 748
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1886 · fonte del testo
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