Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39,

primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (disposizioni in materia

di finanza locale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra il Comune di Sesto Calende

e l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 4 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1971 dal tribunale di Busto

Arsizio nel procedimento civile vertente tra il Comune di Somma

Lombardo e l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 287

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'ENEL;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Marcello Cogliati Dezza, per l'ENEL, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1970, nel corso del

procedimento civile tra il Comune di Sesto Calende e l'ENEL, la Corte

d'appello di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, secondo comma,

della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il

decreto ministeriale 26 febbraio 1933 che stabilisce i criteri di

commisurazione della tassa comunale della occupazione del suolo

pubblico con linee aeree.

Secondo il giudice a quo, il "criterio della tassazione per unità

di lunghezza", che dalla giurisprudenza è stata interpretata nel senso

che ogni frazione di chilometro va arrotondata per eccesso, sulla base

della unità minima fissata dal legislatore nella misura di un

chilometro, risulta viziato da illegittimità costituzionale perché si

risolve in un criterio di imposizione meramente fittizio e inutilmente

rigido che porta a creare una inaccettabile sfasatura tra situazione di

fatto e imposizione fiscale: donde la violazione non solo dell'art. 3

della Costituzione, per la configurabilità di due identiche

imposizioni per situazioni di fatto del tutto diseguali (linea di pochi

metri e linea di quasi un chilometro), ma anche dell'art. 53 della

Costituzione che si ispira al principio della proporzionalità della

contribuzione alla capacità contributiva.

Ritiene, inoltre, la Corte d'appello che nella specie possa

ipotizzarsi anche la violazione dell'art. 23 della Costituzione, dato

che attraverso il gioco della imposizione fittizia l'imposta in esame

si trasforma da oggettiva in soggettiva realizzando così una

prestazione personale che non corrisponde alla volontà del

legislatore.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Negli stessi termini, la questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Milano è stata

proposta dal tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 16

aprile 1971, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Somma

Lombardo e l'ENEL.

Anche tale ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata a

termini di legge.

3. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Milano, si è

costituito, dinanzi a questa Corte, l'Ente nazionale per l'energia

elettrica, che, con deduzioni depositate in cancelleria il 16 marzo

1971, chiede che la dedotta questione di legittimità costituzionale

sia dichiarata infondata.

Secondo la difesa dell'ente, il criterio di tassazione degli spazi

ed aree pubbliche stabilito dal d.m. del 1933 e recepito dalla norma

impugnata, può essere interpretato in modo da non creare alcuno degli

inconvenienti che hanno indotto il giudice a quo a dubitare della sua

legittimità costituzionale: basterebbe infatti sostituire al

principio della cosidetta infrazionabilità chilometrica (che, tra

l'altro, non troverebbe alcuna base testuale nella normativa in esame),

quello della proporzionalità della imposizione all'effettivo percorso

delle linee elettriche, per rendere inutili tutte le censure

prospettate nella ordinanza di rinvio e per realizzare la volontà del

legislatore che ha voluto istituire una imposta ragguagliata alla

effettiva entità dell'occupazione.

Comunque, anche nel caso in cui si volesse considerare

infrazionabile la tariffa chilometrica, l'ENEL ritiene che il decreto

in esame consenta una interpretazione idonea ad evitare la violazione

dei principi costituzionali indicati dal giudice a quo: posto che il

criterio fissato dal legislatore è quello della unità di lunghezza di

linea, intesa quest'ultima in senso tecnico, e cioè come conduttore di

corrente che, nell'ambito dell'abitato, fuoriesce dalla cabina di

trasformazione e serve un gruppo di utenti, è evidente che non possono

essere autonomamente tassati ciascuno in base alla tariffa ragguagliata

al chilometro, i "tratti", i "segmenti" o le "diramazioni" di pochi

metri che sono molto numerosi nei centri abitati.

4. - Nello stesso giudizio, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la

quale, con deduzioni del 9 marzo 1971, ha chiesto che la Corte dichiari

infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla

Corte d'appello di Milano.

Secondo la difesa dello Stato, anche se si volesse aderire alla

più rigorosa interpretazione delle norme impugnate, non sussisterebbe

alcuna violazione dei precetti costituzionali indicati dalla Corte

milanese perché la scelta del criterio della tassazione per unità di

lunghezza di linea ragguagliata al chilometro, in quanto attiene ad un

campo squisitamente tecnico e alla tutela dell'interesse fiscale,

rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.

Sotto questo profilo, le norme impugnate non contrasterebbero con

il principio di eguaglianza, in quanto l'arrotondamento per eccesso

della frazione di chilometro costituirebbe la conseguenza inevitabile

della rigidità del criterio adottato; neppure risulterebbe violato il

principio della capacità contributiva, perché il riferimento a un

indice effettivo e concreto, quale quello della unità di lunghezza,

non potrebbe considerarsi alterato dal calcolo degli arrotondamenti che

incide unicamente sul quantum dell'imposta.

Infine, sarebbe del tutto inconferente il richiamo all'art. 23

della Costituzione, dal momento che tale norma, intesa a determinare a

quali condizioni una prestazione personale e patrimoniale può essere

legittimamente imposta, non troverebbe alcun riscontro nella normativa

impugnata. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze della Corte d'appello di Milano e del tribunale

di Busto Arsizio, indicate in epigrafe, propongono la stessa questione

di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vengono pertanto

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Si sostiene nelle dette ordinanze che l'art. 39, secondo

comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, in materia di finanza locale,

integrato dalle disposizioni del d.m. 26 febbraio 1933, cui fa

riferimento, applicherebbe alle condutture elettriche aeree il tributo

di occupazione di spazi ed aree pubbliche in base a un criterio

palesemente irrazionale, in quanto basato su di un'aliquota che, per

essere ragguagliata alla unità di lunghezza di linea di un chilometro,

colpirebbe nella stessa misura sia le linee che raggiungono come quelle

che non raggiungono la detta lunghezza. Ne risulterebbero in

conseguenza violati il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), quello

della proporzionalità del tributo alla capacità contributiva (art.

53) ed infine anche quello della riserva di legge in materia di

prestazioni personali o patrimoniali (art. 23), giacché, al di là

delle intenzioni del legislatore, la prestazione relativa al tributo in

esame, per essere distaccato da ogni accertamento oggettivo e

razionale, si trasformerebbe in una prestazione personale.

3. - La questione non è fondata.

È innanzi tutto da rilevare come, in entrambe le ordinanze errato

sia il richiamo all'art. 39, secondo comma, della legge n. 703 del

1952, giacché tutto il contesto delle deduzioni, su cui si vorrebbe

fondare la dedotta illegittimità, si riferisce inequivocabilmente al

primo comma di quell'articolo, che, richiamandosi al d.m. 26 febbraio

1933, stabilisce i criteri di applicazione della tassa sui quali si

appuntano le censure.

Così identificato l'oggetto del giudizio, osserva la Corte che

sussisterebbero seri dubbi sulla legittimità costituzionale della

norma impugnata se essa potesse essere interpretata soltanto nel senso

che ciascuno dei tratti di linea (compresi quelli assai numerosi ma di

brevissimo percorso che, per inserto sulla linea principale portano la

corrente ai singoli utenti, e sono perciò indicati col nome di linea

di utenza) dovesse considerarsi come autonomo ed essere quindi tassato

per un intero chilometro, secondo il criterio dell'arrotondamento per

eccesso che si vuole connaturale al sistema.

Deve tuttavia ritenersi che l'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n.

703, nella parte in cui recepisce il d.m. 26 febbraio 1933, consenta

interpretazioni conformi ai precetti costituzionali, perché il

criterio della infrazionabilità della misura base della tassa

ragguagliata al chilometro lineare, non esclude che i singoli tratti di

linea, di cui si sostiene la autonoma tassabilità, possano, anzi

debbano, essere conglobati, mediante la somma delle relative lunghezze.

Il che, eliminando tutta una serie di assurdi arrotondamenti delle

minori lunghezze a quella di un chilometro, esclude ogni esosità

nell'applicazione del tributo.

Questa interpretazione, fondata sulla ratio desumibile dal

complesso delle disposizioni di cui al d.m. del 1933, recepito

dall'art. 39 impugnato, è stata già fatta propria dalla Corte di

cassazione, almeno per quanto concerne il caso sinora pervenuto al suo

esame, che è quello relativo ai singoli attraversamenti stradali di

una stessa linea che, per deviazioni, uscita e rientro dall'area

pubblica, o per altre accidentalità del suo sviluppo, presenti

variazioni di percorso o soluzioni di continuità fra suolo pubblico e

suolo privato.

Ma il principio su cui quella interpretazione si fonda è

suscettibile di applicazioni più generali ed ha valore anche nel caso

delle così dette linee di utenza, rispetto alle quali, secondo risulta

dalle ordinanze di rimessione e dagli atti dei relativi giudizi, resta

aperto e vivo il contrasto interpretativo.

Per tutte le linee, infatti, il presupposto del tributo è unico ed

è costituito dalla occupazione dell'area pubblica nella sua effettiva

consistenza.

Da ciò consegue che i tratti di linea, ai fini della tassabilità,

andrebbero in teoria tutti conglobati, e cioè sommati fra loro.

Poiché però il conglobamento è ottenuto mediante un'operazione

aritmetica, quale la somma dei singoli tratti di linea, è ovvio che

esso possa essere operato soltanto fra quantità omogenee.

Il criterio della omogeneità o eterogeneità di quei tratti, ai

fini della applicazione del tributo, non può però essere ricercato in

base a dati, anche se tecnicamente rilevanti, ma cui le norme che

disciplinano l'applicazione del tributo non fanno alcun riferimento.

Al riguardo va osservato che il decreto ministeriale del 1933 cui

l'art. 39 si riporta, contempla vari tipi di linee elettriche e le

differenzia tra loro, ma le individua soltanto con riferimento alla

zona in cui sono situate, alla composizione di esse con meno di cinque

o con cinque o più fili e alla portata delle stesse con tensioni

inferiori a 250 Volt o superiori a tale valore.

Solo queste distinzioni, fra le linee componenti una stessa rete,

la legge conosce ai fini dell'applicazione del tributo, ed è ovvio

perciò che solo esse, creando una eterogeneità fra i vari tratti di

linea, possono impedire che essi siano insieme addizionati e che si

effettui, nei loro confronti, la così detta operazione di

conglobamento. Al contrario, le linee omogenee, che, per chiarezza,

può aggiungersi, sono tutte quelle colpite con la stessa aliquota,

vanno ovviamente sommate fra loro.

Secondo questa interpretazione, già autorevolmente emersa,

nell'applicazione della norma di cui all'art. 39, comma primo, della

legge n. 703 del 1952, risulta escluso ogni elemento di casualità, e

quindi di arbitrarietà, nell'applicazione del tributo.

Ne consegue perciò che l'anzidetta norma non può essere ritenuta

in contrasto con i principi costituzionali invocati nelle ordinanze di

rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2

luglio 1952, n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza

locale, questione proposta, dalle ordinanze indicate in epigrafe, con

riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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