Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1970 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo e

quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 24 giugno 1968 dal pretore di Novara nel procedimento penale

a carico di Benaglia Lucio ed altri, iscritta al n. 165 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 248 del 28 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il pretore di Novara, con la sua ordinanza 24 giugno 1968, ha

promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo e

quinto comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli

artt. 3, 24, secondo comma, 68, 112 della Costituzione. Le

disposizioni denunciate regolano il procedimento penale in ogni caso in

cui è necessaria un'autorizzazione.

Il pretore ritiene che, nel suo quinto comma, il predetto art. 15

del codice di procedura penale, facendo un cenno soltanto generico al

ritardo nella concessione dell'autorizzazione senza porvi limite,

consenta di rendere eventualmente inefficace la azione e l'esecuzione

penale, mentre l'art. 68 della Costituzione, per la sua natura

eccezionale e per le finalità che persegue, richiede l'urgente esame

delle richieste di autorizzazione; crea inoltre, per i casi che non

rientrano nella sfera del citato art. 68, una disparità di trattamento

tra i cittadini, non giustificata da una diversità di situazioni

oggettive e soggettive; contrasta infine con l'art. 112 della

Costituzione, nei limiti in cui consente ingiustificati impedimenti

all'esercizio dell'azione penale. Quanto al primo comma del citato art.

15 del codice di procedura penale, esso, vietando che il pubblico

ministero possa contestare l'accusa con mandato e possa procedere

all'interrogatorio dell'imputato prima che sia concessa

l'autorizzazione, viola ingiustificatamente il diritto di difesa,

perché esclude quel contatto diretto fra l'imputato e l'organo

dell'azione penale che è garanzia di un'adeguata difesa, e può

offrire elementi per un proscioglimento in istruttoria. Infine il

pretore rileva che il parlamentare può trovare una ulteriore

menomazione del diritto di difesa nella irrinunziabilità delle

prerogative comunemente ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

nei limiti in cui gli è impedito di tutelare meglio le proprie ragioni

con il completo svolgimento del procedimento.

2. - Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito e, pertanto,

il procedimento ha seguito le forme dell'art. 26 della legge 11 marzo

1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità del quinto comma dell'art. 15 del

codice di procedura penale, che allega la mancanza di rimedi contro i

ritardi nel procedimento parlamentare di autorizzazione a procedere è

priva del presupposto di base. L'art. 42 del regolamento della Camera

dei deputati e l'art. 56 del regolamento del Senato della Repubblica

prescrivono che, trascorsi quindici giorni per la Camera e trenta per

il Senato, se la commissione referente non ha presentato la sua

relazione, rispettivamente, il Presidente della Camera annunzia che la

domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza

assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni, e il

Presidente del Senato dispone, senz'altro, l'iscrizione della domanda

all'ordine del giorno con uguale precedenza. L'esistenza di tali norme

dimostra che, per la materia di cui si tratta, l'ordinamento contiene

già misure di sollecitazione delle deliberazioni parlamentari: e si

tratta di misure che, attenendo all'ordine dei lavori delle Camere,

trovano sede legittima di previsione nei regolamenti deliberati dalle

stesse.

L'applicazione di tali disposizioni non può certo formare oggetto

di controllo esterno, e comunque dar ragione ad illegittimità

costituzionale della disposizione denunciata.

2. - Non è fondato che la norma stessa vulneri il principio di

parità. La prerogativa di cui si discute protegge la sfera di

autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione

parlamentare; quindi deve coinvolgere unicamente la posizione dei

soggetti che le Camere compongono, ed essi soli, perché è tale

posizione che viene a formarne fondamento logico e giuridico. Né una

disparità viene dal fatto che, quando l'autorizzazione ritarda, deve

disporsi lo stralcio del procedimento penale riguardo a quanti non

godono della garanzia costituzionale: la sospensione del procedimento

anche contro costoro, di fatto estenderebbe la prerogativa a soggetti

estranei all'attività del Parlamento, e violerebbe perciò la lettera

e lo spirito dell'art. 68 della Costituzione.

Non è neppure sostenibile che, non proponendosi di ovviare alle

remore che l'autorizzazione comporta, l'art. 15, quinto comma, del

codice di procedura penale permetta un ingiustificato impedimento

all'esercizio dell'azione punitiva. Le procedure parlamentari possono

trovare regola soltanto nell'esplicazione dell'autonomia conferita alle

singole assemblee; a favore delle quali perciò deve riconoscersi, in

materia, una riserva di competenza normativa. D'altro canto il

procedimento per la concessione dell'autorizzazione non può non avere

regole che si coordinano con il carattere politico dell'atto; e se è

vero che viene sospesa l'attuazione dell'obbligo del pubblico ministero

di esercitare l'azione penale, è dalla norma costituzionale che

l'effetto proviene, avendo essa dato alla singola Camera legittimazione

esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della

competenza che le spetta, perché soltanto la singola Camera è

legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori.

3. - Circa l'altro assunto prospettato dall'ordinanza, per cui

viola il diritto di difesa il divieto fatto al pubblico ministero,

nell'art. 15, primo comma, del codice di procedura penale, di

contestare l'accusa e di procedere all'interrogatorio dell'imputato

prima che sia concessa l'autorizzazione, la Corte osserva che il

divieto stesso concorda con il contenuto dell'art. 68 della

Costituzione.

L'emissione di un mandato o di un ordine, anche di semplice

comparizione, è espressione di una potestà coercitiva del giudice o

del pubblico ministero; e l'art. 68 predetto ha escluso tassativamente

che il magistrato possa rivolgere tale sua potestà contro coloro che

appartengono alle assemblee parlamentari. Lo ha escluso quando gli ha

vietato di privare il deputato o il senatore della libertà personale,

la quale, secondo la sentenza di questa Corte del 19 giugno 1956 n. 11,

viene ad essere ristretta ogni qualvolta si pone ad un soggetto un

obbligo di fare o di non fare. Il parlamentare deve essere sottratto a

limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione

provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene,

e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello

svolgimento della funzione dell'organo sovrano.

Il pretore obietta che il divieto succitato esclude quel diretto

contatto tra l'imputato e il giudice che può offrire elementi per un

proscioglimento in istruttoria. Ma se fosse consentito quel contatto,

si permetterebbe, al parlamentare, di sottrarsi all'immunità prima

ancora che la Camera di appartenenza accerti l'esistenza di serie

ragioni di privazione della prerogativa; di cui soltanto la camera può

disporre perché è prevista a favore di essa o per lo svolgimento

regolare e libero della sua funzione, nell'interesse dell'ordinamento,

e soltanto strumentalmente a favore di coloro che sono investiti

dell'esercizio di quella funzione. Il carattere irrinunziabile della

prerogativa, riconosciuto quasi unanimemente, e al quale l'ordinanza si

richiama per desumere una ulteriore ragione di menomazione del diritto

di difesa del parlamentare, ha radice nella necessità di proteggere la

funzione dell'organo costituzionale anche contro atteggiamenti del suo

componente, che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia e la sua

efficienza, anche se ispirati ad un soggettivo vantaggio immediato

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, primo e quinto comma, del codice di procedura penale,

proposta dal pretore di Novara con ordinanza 24 giugno 1968, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 68 e 112 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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