Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 152/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e

3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della

legge 26 luglio 1975, n. 354, promossi con ordinanze emesse il 17

ottobre e il 10 ottobre 1997 dal Tribunale di sorveglianza di

Venezia, rispettivamente iscritte ai nn. 361 e 362 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione di Brunello Giovanni Pietro;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Udito l'avv. Piero Longo per Brunello Giovanni Pietro;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di due procedimenti di sorveglianza tesi a

delibare l'istanza di liberazione condizionale proposta da

altrettanti condannati per il delitto di omicidio volontario ed

altro, commessi "con modalità ed in circostanze estranee a contesti

di criminalità organizzata" ed in epoca successiva all'entrata in

vigore del decreto-legge n. 152 del 1991, il Tribunale di

sorveglianza di Venezia, dopo aver dato atto che i fatti per i quali

è intervenuta condanna "sono stati integralmente accertati", con due

ordinanze di analoga motivazione, emesse il 10 ed il 17 ottobre 1997

e pervenute alla Corte l'11 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.l. 13 maggio 1991,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.

203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui

non prevedono che ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis

della legge n. 354 del 1975 la liberazione condizionale possa essere

concessa dopo l'espiazione di almeno metà (anziché di almeno due

terzi) della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri

limiti di pena previsti dall'art. 176 cod. pen., nel caso in cui

l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato

con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione

con la giustizia.

Ricostruita la portata delle novelle introdotte ad opera del

decreto-legge n. 152 del 1991 e del decreto-legge n. 306 del 1992, il

giudice a quo ha rilevato che, dopo le modifiche apportate da

quest'ultimo decreto, il requisito della collaborazione descritto

dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario opera su due distinti

piani: per una prima "fascia" dei delitti indicati dall'art. 4-bis

dello stesso ordinamento, la collaborazione funge infatti da

presupposto di ammissione ai benefici; per tutti i reati previsti

dalla medesima norma - e dunque anche per quelli della seconda

"fascia" - la medesima collaborazione opera, invece, solo come

"condizione per l'applicazione dei limiti temporali ordinari" (in

luogo dei nuovi e più severi tetti di pena per l'ammissione ai

benefici introdotti dallo stesso d.-l. n. 152 del 1991).

Rileva al riguardo il giudice a quo come questa Corte abbia in più

interventi incisivamente circoscritto la portata dell'art. 4-bis,

prima parte, dell'ordinamento penitenziario, sottolineando, peraltro,

che tali interventi hanno riguardato la collaborazione solo come

presupposto di ammissione ai benefici per i condannati dei delitti

della prima "fascia", prescindendo del tutto dal profilo relativo ai

limiti temporali. Ritiene dunque il rimettente che l'equiparazione

operata dalla Corte tra collaborazione prestata e collaborazione

impossibile debba produrre effetti anche sul piano dei limiti di

pena, giacché sarebbe illogico che l'efficacia della collaborazione

possa essere diversa a seconda che si tratti di collaborazione

effettiva o di collaborazione impossibile, considerato che la stessa

non riveste più nel sistema valenza trattamentale ma di semplice

incentivo offerto dal legislatore. Ravvisa pertanto il giudice a quo

una situazione di irragionevole disparità tra il condannato per un

qualsiasi reato previsto dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975

che abbia collaborato con la giustizia perché nelle condizione di

farlo e che può quindi fruire dei benefici penitenziari nei termini

ordinari, e il condannato per lo stesso reato che, per l'integrale

accertamento dei fatti e delle responsabilità, sia impossibilitato a

fornire un'utile collaborazione e debba quindi attendere i maggiori

termini introdotti dal decreto-legge n. 152 del 1991.

Relativamente, infine, alla violazione dell'art. 27 della

Costituzione, osserva il rimettente che il ritardare l'ammissione ad

importanti benefici penitenziari, quale la liberazione condizionale,

comporta un ingiustificato rallentamento del percorso di

risocializzazione, e quindi una frustrazione delle finalità

rieducative della pena, senza alcun vantaggio sotto il profilo delle

esigenze di prevenzione generale.

Sottolinea da ultimo il giudice a quo che l'eventuale accoglimento

della questione refluirebbe, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953,

su tutti gli altri benefici ai quali fa riferimento l'art. 58-ter

dell'ordinamento penitenziario.

2. - In uno dei due giudizi si è costituita la parte privata, la

quale, nell'atto di costituzione e alla pubblica udienza, ha ribadito

e fatto proprii gli argomenti sviluppati nella ordinanza di

rimessione. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze recanti la stessa motivazione, il Tribunale

di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152

(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e

58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui non prevedono che ai condannati

per i reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 la

liberazione condizionale possa essere concessa dopo l'espiazione di

almeno metà (anziché di almeno due terzi) della pena, fermi

restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti

dall'art. 176 cod. pen., nel caso in cui l'integrale accertamento dei

fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda

impossibile un'utile collaborazione con la giustizia.

Nello scandagliare l'evoluzione subita dal complesso quadro

normativo di riferimento, il giudice a quo ha posto in evidenza come

la disciplina dettata in tema di liberazione condizionale dall'art. 2

del decreto-legge n. 152 del 1991, fosse in linea con altre

previsioni, introdotte dal medesimo decreto per i condannati di cui

all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, le quali avevano appunto

introdotto o innalzato i livelli minimi di pena espiata per l'accesso

a vari benefici penitenziari. La funzione di tale eccezionale

normativa - osserva il rimettente - era dunque chiara, e rispondeva

alla scelta di assoggettare ad una verifica più lunga, attraverso

l'innalzamento dei tetti di pena per l'accesso ai benefici

penitenziari ed alla liberazione condizionale, il percorso di

rieducazione di quanti avessero subito condanna per delitti

riconducibili all'area della criminalità organizzata o eversiva. In

tale prospettiva - rileva il giudice a quo - si comprendeva, quindi,

la ratio della previsione dettata dall'art. 58-ter della legge n.

354 del 1975 - operante anche per la liberazione condizionale, in

virtù del richiamo enunciato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge

n. 152 del 1991 - in base alla quale i nuovi e più severi limiti di

pena stabiliti per l'accesso ai benefici penitenziari non si

applicano nei confronti di coloro che collaborano con la giustizia,

giacché la scelta collaborativa poteva ritenersi in sé dimostrativa

della intervenuta rescissione di qualsiasi collegamento con gli

ambienti criminali. Il quadro è però mutato a seguito delle

modifiche apportate all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad

opera del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. A seguito di tale novella, osserva

infatti il giudice rimettente, il requisito della collaborazione

previsto dall'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975, viene ora ad

operare su due piani ben distinti: per un primo gruppo di reati esso

funge da presupposto di ammissione ai benefici; per quegli stessi

reati e per i delitti della "seconda fascia" previsti dallo stesso

art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, il medesimo requisito

opererebbe invece "solo come condizione per l'applicazione dei limiti

temporali ordinari" per l'accesso ai benefici penitenziari ed alla

liberazione condizionale.

A fronte di tale nuovo assetto normativo, puntualizza il giudice a

quo, si è peraltro venuta a collocare una nutrita serie di sentenze

con le quali questa Corte ha significativamente circoscritto la

portata dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, giungendo a

sancire, ai fini della ammissione ai benefici penitenziari ed alla

liberazione condizionale, la sostanziale equiparazione tra

collaborazione prestata e collaborazione impossibile. Ritiene dunque

il rimettente che tale equiparazione debba produrre effetti anche sul

piano dei limiti di pena, giacché, avuto riguardo alla ratio

originaria dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario,

risulterebbe illogico imporre un periodo di osservazione più lungo

nei confronti di soggetti che, essendo impossibilitati a collaborare,

non possono per definizione essere utili nella lotta contro la

criminalità organizzata. Da ciò scaturirebbe, a parere del giudice

a quo un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si

determina una irragionevole disparità tra il condannato per un

qualsiasi reato previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento

penitenziario che abbia collaborato con la giustizia perché nelle

condizioni di farlo e che può quindi fruire dei benefici

penitenziari nei termini ordinari, e il condannato per lo stesso

reato che, per l'integrale accertamento dei fatti e delle

responsabilità, sia impossibilitato a fornire un'utile

collaborazione e debba quindi attendere i maggiori termini introdotti

dal decreto-legge n. 152 del 1991.

Vulnerato risulterebbe, infine, l'art. 27 della Costituzione, in

quanto ritardare l'ammissione alla liberazione condizionale

comporterebbe, ad avviso del rimettente, un ingiustificato

rallentamento del percorso di risocializzazione, con correlativa

vanificazione della funzione rieducativa della pena, senza alcun

vantaggio per le esigenze di tutela della collettività.

2. - Le ordinanze sollevano l'identica questione, sicché i

relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica

sentenza.

3. - Agli effetti della odierna decisione, e sul piano

squisitamente ermeneutico, occorre subito osservare che nessun valido

contributo può essere dedotto da una isolata pronuncia della Corte

di cassazione - di poco successiva alle ordinanze di rimessione e

casualmente riferita alla posizione di un coimputato di una delle

parti private coinvolte in uno dei procedimenti a quibus - la quale,

soffermandosi sulla stessa problematica oggetto del presente

scrutinio, è giunta apoditticamente ad affermare che, anche nei

confronti dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis

dell'ordinamento penitenziario, il limite di metà della pena,

fissato in via generale dal primo comma dell'art. 176 cod. pen. per

essere ammessi al beneficio della liberazione condizionale, deve

ritenersi operante, "in applicazione dei principi fissati dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 68 del 1995 ... anche nel caso in

cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante" (Cass.,

Sez. I, 19 novembre 1997, n. 6492).

L'assunto, per quel che qui interessa, è però efficacemente

contrastato dal giudice rimettente, il quale, motivatamente adottando

l'opposta soluzione interpretativa all'esito di una puntuale disamina

della giurisprudenza costituzionale, ha correttamente osservato che

"dalla lettura delle motivazioni e dei dispositivi delle suddette

sentenze, emerge chiaramente che tali importanti interventi

riguardano solo la collaborazione come presupposto di ammissione ai

benefici per i condannati per i delitti della prima "fascia" ,

prescindendo del tutto dal profilo relativo ai limiti temporali".

Tanto basta, dunque, per imporre l'esame nel merito della sollevata

questione, non potendosi la stessa ritenere frutto di una erronea

premessa ermeneutica.

4. - Nel ricostruire la genesi e l'evoluzione dell'articolato

contesto normativo in cui le disposizioni attinte da censura si

trovano inserite, il tribunale rimettente ha esattamente posto in

risalto la totale diversità dei "piani" che caratterizzano gli

effetti della condotta collaborativa, a seconda che vengano

riguardati con riferimento alle condizioni generali ovvero ai

requisiti specifici stabiliti per l'ammissione ai benefici

penitenziari ed alla liberazione condizionale, nei confronti dei

condannati per i delitti indicati nelle due "fasce" in cui risulta

strutturata la disciplina prevista dall'art. 4-bis dell'ordinamento

penitenziario. Mentre, infatti, per i reati di cui al primo periodo

del comma 1 di tale norma la collaborazione con la giustizia ai sensi

dell'art. 58-ter della stessa legge funge da generale presupposto di

ammissibilità, per i delitti della seconda "fascia" (quale è quello

relativo ai procedimenti a quibus) il medesimo requisito della

collaborazione opera soltanto quale specifica "condizione risolutiva"

dei più severi limiti di pena minima espiata, introdotti dal

decreto-legge n. 152 del 1991 per l'accesso ai benefici di cui

trattasi.

A parere del giudice a quo pertanto, la pur riconosciuta diversità

dei "piani" su cui l'identico fattore collaborativo viene a

proiettare i suoi effetti, non sarebbe in sé elemento sufficiente a

giustificare una perdurante divergenza di regime, quale è quella

scaturita dalle sentenze di questa Corte che hanno via via

affievolito il rigore della collaborazione come condizione necessaria

per l'ammissione ai benefici, ma non hanno esteso l'identica

disciplina alla collaborazione intesa quale requisito per rendere

operanti gli ordinari e più blandi limiti di pena per fruire dei

benefici in questione.

L'assunto è però fallace, giacché è proprio l'assoluta

autonomia dei riflessi di cui innanzi si è detto a rendere evidente

l'impossibilità di ritenere fra loro omologabili situazioni

normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee. Nella sentenza

n. 68 del 1995, infatti, questa Corte non mancò di rilevare come a

seguito delle modifiche apportate all'art. 4-bis della legge n. 354

del 1975 ad opera dell'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, si

fosse determinato un profondo mutamento di prospettiva rispetto al

sistema delineato dal decreto-legge n. 152 del 1991. Si passava,

infatti, "da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata

per accertare l'inesistenza di una condizione negativa (assenza di

collegamenti con la criminalità organizzata), ad un modello che

introduce(va) una preclusione per certi condannati, rimuovibile

soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)".

Ciò sta quindi a significare, anzitutto, che il requisito della

collaborazione, ancorché identico rispetto ai due fenomeni presi in

considerazione (presupposto dei benefici per i condannati della prima

"fascia" e condizione per l'applicazione dei limiti di pena

"ordinari" per i condannati della seconda "fascia"), è chiamato a

svolgere rispetto ad essi funzioni nettamente distinte, al punto che

le relative peculiarità non possono non indurre ad apprezzamenti

altrettanto differenziati sul piano delle rispettive conformità ai

valori costituzionali che vengono ad essere coinvolti.

È di tutta evidenza, infatti, che ancorare alla collaborazione la

stessa astratta possibilità di fruire di fondamentali strumenti

rieducativi, ha un senso solo ove, come questa Corte ha affermato, si

versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile",

giacché un comportamento che il legislatore presupponga come

condizionante l'applicazione di istituti costituzionalmente

rilevanti, non può che essere frutto di una libera scelta

dell'interessato e, quindi, essere in sé naturalisticamente e

giuridicamente "possibile".

Del tutto diverso si presenta, invece, il quadro costituzionale di

riferimento ove la collaborazione venga riguardata sul versante dei

limiti di pena: in tal caso, infatti, non è la possibilità in sé

dei benefici a venire in discorso, e, quindi, la possibilità

astratta di avvalersi delle relative opportunità trattamentali, ma

unicamente la previsione di uno specifico "aggravamento" del periodo

di espiazione richiesto per accedere a quei benefici. Ci si imbatte,

dunque, in una precisa scelta di inasprimento del regime

penitenziario, frutto di un non arbitrario impiego della

discrezionalità legislativa che neppure il giudice a quo attento,

anzi, a rimarcare la coerente ratio sottesa alle importanti novità

introdotte dal decreto-legge n. 152 del 1991, fa mostra di censurare.

Il maggior limite di pena che taluni condannati incontrano per essere

ammessi alla liberazione condizionale, si struttura, pertanto, come

un aggravamento della condizione penitenziaria, al quale corrisponde,

come fenomeno inverso di attenuazione sterilizzatrice, la condotta

collaborativa richiamata dall'art. 2, comma 3, del medesimo

decreto-legge n. 152 del 1991. Ne deriva, quindi, che la

collaborazione assume a quei fini rilievo solo se ed in quanto sia

stata effettivamente prestata, giacché, ove così non fosse, si

determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" più blando non in

funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice

impossibilità di prestare un simile comportamento, con evidente

compromissione di quello stesso parametro di ragionevolezza che il

rimettente deduce a conforto della opposta soluzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.-l. 13

maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla

criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento

dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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