Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/1984 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15-bislegge 94/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15

bis della legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale

e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 5

maggio 1982 dal Pretore di Parma il 10 maggio 1982 dal Pretore di

Firenze, il 14 giugno 1982 dal Pretore di Milano, il 24 settembre 1982

dal Pretore di Bologna, il 20 luglio, il 2 ottobre e il 2 novembre 1982

dal Pretore di Roma, il 15 novembre 1982 dal Pretore di Terni, il 10,

21 e 23 dicembre 1982 dal Pretore di Roma, il 4 febbraio e il 3 marzo

1983 dal Pretore di Bergamo, iscritte ai nn. 479, 548, 712, 778, 802,

878 e 903 del reg. ord. 1982 e ai nn.12, 98, 118, 160, 274, 275 e 320

del reg. ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica al n. 338 dell'anno 1982, ai nn. 25, 74, 88, 101, 149, 163,

184, 212 e 239 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Pettirossi Giovanni ed altri,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja;

uditi l'avvocato Gabriella Zavattaro Ardizzi per Pettirossi

Giovanni ed altri e l'Avvocato generale dello Stato Paolo Cosentino per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Molinari

Margherita e Fiorelli Alberto ed avente per oggetto la fine della

locazione di un immobile non destinato ad uso di abitazione, il Pretore

di Parma con ordinanza del 5 maggio 1982 (in G. U. n. 338 dell'8

dicembre 1982; reg. ord. n. 479 del 1982) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 bis della legge 25 marzo 1982

n. 94, di conversione del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale aveva

prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già

soggetti alle scadenze di cui all'art. 67, lett. a), b) e c) l. 27

luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone).

Il Pretore osservava che, trattandosi nella specie di contratto non

soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della legge ult.

cit., e perciò non rientrante nella categoria di locazioni previste

dal detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71,

il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta

dal citato art. 15 bis, la cui legittimità costituzionale appariva

dubbia, appunto, in quanto esso limitava l'ulteriore proroga alla prima

delle due categorie ora nominate e non l'estendeva alla seconda.

Quanto alla rilevanza, il magistrato rimettente notava che, secondo

una recente sentenza (n. 5841 del 1981) della Cassazione, alla prima

scadenza di qualsiasi locazione non abitativa, anche se soggetta alla

disciplina transitoria della l. n. 392 del 1978, il locatore era

obbligato a rinnovarla, salvo che ricorresse uno dei casi

tassativamente previsti dall'art. 29 l. cit.. L'accoglimento di questa

tesi avrebbe comportato che, non essendo stato invocato dal locatore

alcuno dei detti casi, il conduttore nella specie avrebbe avuto diritto

alla rinnovazione della locazione e l'art. 15 bis cit. sarebbe stato

comunque inapplicabile. Il Pretore affermava tuttavia di non

condividere l'orientamento della Cassazione e perciò riteneva

rilevante la questione.

Lo stesso giudice riteneva inoltre di dover respingere l'eccezione

di irrilevanza fondata sull'essere la norma denunciata comunque

inapplicabile al rapporto de quo, già scaduto prima dell'entrata in

vigore di essa.

Quanto al merito, al Pretore sembrava che l'applicabilità

dell'art. 15 bis ai contratti "prorogati" (art. 67 cit.) e non a

quelli "non prorogati" (art. 71 cit.) fosse priva di giustificazione e

perciò determinasse, sia tra conduttori sia tra locatori, una

disparità di trattamento contrastante col principio di eguaglianza: al

riguardo egli considerava infatti che la maggior parte dei contratti

cosiddetti "non prorogati" aveva avuto pur sempre un prolungamento

coattivo della durata ai sensi del più volte citato art. 71, onde non

poteva ritenersi ragionevole trattare quei contratti in modo diverso da

quelli "prorogati".

2. - La stessa questione di legittimità costituzionale era

sollevata dalle ordinanze dei Pretori: di Firenze, 10 maggio 1982,

Dondoli c. Boscia Cassai (in G. U. n. 25 del 26 gennaio 1983, reg. ord.

n. 548 del 1982); di Milano, 14 giugno 1982, s.a.s. Tintoria milanese

industriale c. Sartirana (in G. U. n. 74 del 16 marzo 1983; reg. ord.

n. 712 del 1982); di Bologna, 24 settembre 1982, Compagnia di

assicurazione di Milano c. s.r.l. Sa.bo. (in G. U. n. 88 del 30 marzo

1983, reg. ord. n. 778 del 1982); di Roma, 20 luglio 1982, s.p.a.

Fimpa c. Bompadre (in G. U. n. 101 del 13 aprile 1983, reg. ord. n.

802 del 1982), e 2 novembre 1982, s.r.l. Rovima e. s.r.l. Morris sport

(in G. U. n. 149 del io giugno 1983, reg. ord. n. 878 del 1982); 10

dicembre 1982, Figus Diaz c. s.p.a. NBA (in G. U. n. 184 del 6 luglio

1983, reg. ord. n. 98 del 1983); 23 dicembre 1982, s.r.l. Piave 63 c.

Grazioli (in G. U. n. 184 del 6 luglio 1983, reg. ord. n. 118 del

1983), e 21 dicembre 1982, Pettirossi c. Impresa Officina edizioni (in

G. U. n. 212 del 3 agosto 1983; reg. ord. n. 160 del 1983); di Terni

15 novembre 1982, Tamburini c. SIP (in G. U. n. 163 del 15 giugno 1983,

reg. ord. n. 12 del 1983), di Bergamo, io febbraio 1983, s.r.l. Bugini

Marmi c. Valentini (in G. U. n. 212 del 3 agosto 1983, reg. ord. n. 274

del 1983), 4 febbraio 1983, Piatti c. Ghezzi (in G. U. n. 212 del 3

agosto 1983, reg. ord. n. 275 del 1983): qui il Pretore si poneva la

stessa questione di rilevanza di cui all'ordinanza del Pretore di

Parma; ancora di Bergamo, 3 marzo 1983, Ferrari c. Benatelli (in G. U.

n. 239 del 31 agosto 1983, reg. ord. n. 320 del 1983).

Con l'ordinanza 2 ottobre 1982, Canigliai c. De Benedetti Bonaiuto

(in G. U. n. 149 del 1 giugno 1983, reg. ord. n. 903 del 1983), il

Pretore di Roma, trattandosi di contratto prorogato ex art. 67 l. n.

392 del 1978, solleva la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 bis l. n. 94 del 1982 con riferimento all'art. 3 Cost. in

quanto esso dispone l'ulteriore proroga e non già in quanto non la

estende alle locazioni di cui all'art. 71 l. n. 392 cit.: in altre

parole, mentre in tutte le altre ordinanze viene perseguita

un'estensione dell'ulteriore proroga attraverso una sentenza additiva,

con la presente ordinanza se ne chiede la totale cancellazione.

Il Pretore ravvisa poi una violazione del principio di eguaglianza

anche nell'essere state assoggettate al medesimo trattamento le diverse

situazioni dei conduttori con aziende o attività più redditizie

rispetto a quelli con attività meno redditizie.

3. - Il Pretore di Roma con le ordinanze n. 903 del 1982, 98 e 118

del 1983 sollevava anche questioni di legittimità costituzionale del

cit. art. 15 bis per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost..

Rilevava il Pretore che con le sentenze n. 3 e 225 del 1976 la

Corte costituzionale aveva ritenuto legittimo il regime di proroghe

legali delle locazioni e di blocco dei canoni, continuamente rinnovato,

solo in quanto eccezionale e transitorio. Il nuovo ricorso del

legislatore ad una proroga legale, pur dopo l'entrata in vigore della

legge n. 392 del 1978 che avrebbe dovuto dare una sistemazione

definitiva alla materia. escludeva il carattere di eccezionalità e di

transitorietà della proroga, e ledeva perciò, secondo l'ordinanza di

rimessione, il diritto di proprietà del locatore sull'immobile.

Esso sembrava pregiudicare senza fini di utilità sociale anche il

diritto di iniziativa economica privata.

4. - Nelle cause relative alle ordinanze n. 479, 548, 712, 778,

802, 878, 903 del 1982 e 12 del 1983 interveniva la Presidenza del

Consiglio dei ministri, la quale negava preliminarmente la rilevanza

della questione sollevata dal Pretore di Parma (ord. n. 479 del 1982)

nel giudizio a quo, essendo il rapporto locativo scaduto prima

dell'entrata in vigore della norma impugnata e non potendo applicarsi

lo jus superveniens, secondo il costante orientamento della Corte di

cassazione, ai rapporti già cessati e perduranti solo di fatto per il

protrarsi della lite giudiziaria.

Nel merito l'interveniente escludeva che la norma impugnata

contrastasse col principio di eguaglianza, in quanto il suo carattere

straordinario ed eccezionale ne giustificava pienamente la limitazione

alle locazioni previste dall'art. 67 della legge sull'equo canone. Il

rilevato carattere eccezionale e straordinario escluderebbe anche la

fondatezza della questione relativa all'eguale trattamento dei

conduttori più o meno abbienti nonché di quelle sugli artt. 41 e 42

Costituzione.

Nella causa relativa all'ordinanza n. 160 del 1983 intervenivano le

parti private locatrici, sostanzialmente riportandosi alle

argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato.

5. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Presidenza del

Consiglio dei ministri ha presentato una memoria con riferimento

all'ordinanza n. 903 del 1982.

Passate in rassegna le numerose leggi, succedutesi nel tempo, di

proroga delle locazioni non abitative, l'interveniente osserva come i

contratti in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del

1978 e non soggetti a proroga - ossia quelli di cui all'art. 71 della

stessa legge - costituiscono ipotesi "del tutto marginali e

statisticamente insignificanti" mentre i contratti cosiddetti prorogati

- di cui all'art. 671. cit. - costituiscono una "massa enorme".

Limitare a questi ultimi l'ulteriore proroga e fissarne la misura

massima dei canoni è stato non irragionevole, ma anzi necessario, sia

per evitare gli effetti inflazionistici di un incontrollato aumento dei

canoni, già bassi per effetto della sopra ricordata legislazione

vincolistica, sia per tutelare la continuità di aziende che operano da

molto tempo sul mercato. Considerato in diritto :

1. - Le quattordici ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte

questioni sostanzialmente identiche ovvero strettamente connesse:

pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. - La l. 27 luglio 1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone),

disciplinando in via transitoria il passaggio dalla vecchia alla nuova

normativa sulle locazioni di immobili urbani, ha considerato nel capo

secondo del titolo secondo quelle aventi ad oggetto gli immobili

destinati ad uso diverso da quello di abitazione. Rispetto a questi

essa dispose nell'art. 67 che i contratti sottoposti a proroga secondo

la legislazione fino ad allora vigente erano prorogati secondo le

previsioni delle lettere a), b) e c) e scadevano perciò

rispettivamente negli anni 1982 (a decorrere dal mese di agosto), 1983

e 1984; mentre, per quelli non soggetti a proroga, essa previde

nell'art. 71 una disciplina tendenzialmente ispirata, quanto alla

durata del rapporto, alla nuova normativa degli artt. 27 e 42.

Successivamente l'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di

conversione del D.L. 25 gennaio 1982 n. 9, ha, nel primo comma,

ulteriormente prorogato di due anni le scadenze delle locazioni di

immobili non destinati ad uso abitativo limitatamente a quelle già

soggette a proroga (e cioè le locazioni previste dalle lettere a), b)

e c) del cit. art. 67), nulla disponendo invece per quelle non

soggette a proroga, considerate nell'art. 71.

A detta norma dell'art. 15 bis attengono i rilievi delle ordinanze

di rimessione, le quali dubitano della sua legittimità costituzionale

sotto diversa e opposta angolazione. Una (e cioè quella n. 903/82 del

pretore di Roma) ne assume l'incostituzionalità per le ragioni che

verranno appresso specificate, per cui essa dovrebbe essere eliminata

dal nostro ordinamento. Le altre, invece, sul presupposto della sua

legittima sussistenza, eccepiscono che essa, limitando senza alcuna

valida giustificazione la sua previsione ad alcune delle locazioni

anzidette - ossia a quelle previste dall'art. 67 cit. - non la estende,

come avrebbe dovuto, a quelle indicate nell'art. 71, che i magistrati

rimettenti ritengono assimilabili alle prime: con tale gruppo di

ordinanze si invoca perciò una sentenza additiva, diretta ad eliminare

la discriminazione, che viene considerata irrazionale.

3. - Prima di esaminare le singole censure, la Corte deve occuparsi

di alcune questioni preliminari.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità per

irrilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata dal pretore di

Parma (ord. n. 479/82) e relativa alla mancata estensione della

ulteriore proroga disposta dall'art. 15 bis alle locazioni di cui

all'art. 71 legge n. 392/1978; deduce l'Avvocatura che nella specie il

contratto era scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge

di conversione 25 marzo 1982 n. 94 (l'art. 15 bis non esisteva

nell'originario decreto - legge, ma venne introdotto in sede di

conversione); sicché esso, anche in caso di una previsione normativa

nel senso auspicato dall'ordinanza di rimessione, sarebbe escluso dalla

proroga: infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,

le norme sopravvenute nel corso del processo non sono applicabili a

quei rapporti, che, a causa della già avvenuta scadenza, perdurano

soltanto in fatto.

Nella discussione orale l'Avvocatura ha esteso la medesima

eccezione anche alla questione sollevata dal pretore di Milano (ord. n.

712/82), deducendo che anche in questo caso vi sarebbe stata una

scadenza anteriore alla entrata in vigore della legge.

L'eccezione non può chiaramente trovare accoglimento, giacché,

come giurisprudenza costante, non spetta a questa Corte, nella

valutazione della rilevanza delle questioni il riesame e il controllo

degli elementi a base del giudizio principale che rientrano

nell'esclusivo potere del giudice a quo.

La medesima considerazione si impone anche con riguardo alla

eccepita irrilevanza della questione relativa all'orientamento

giurisprudenziale secondo cui alle locazioni soggette al regime

transitorio si applicherebbero gli artt. 28 e 29 legge n. 392/1978,

concernenti le rinnovazioni del contratto alla prima scadenza

(applicabilità che, peraltro, è stata inequivocabilmente esclusa da

successive pronunce della Corte di Cassazione).

4. - Parimenti non è fondata l'altra eccezione di inammissibilità

sollevata nella discussione orale dalla stessa Avvocatura, la quale ha

dedotto che l'ordinanza del pretore di Roma n. 903/1982 avrebbe un

contenuto contraddittorio, laddove, da un lato, tenderebbe alla

eliminazione della norma impugnata dall'ordinamento giuridico, mentre,

dall'altro, vorrebbe che essa fosse conservata e addirittura estesa,

mediante una pronuncia additiva, alle locazioni previste dall'art. 71.

Invero, il riferimento a tale ultima disposizione tende

nell'ordinanza in esame non già alla detta estensione essendo, per

contro, diretto a dare ulteriore sostegno alla dedotta illegittimità

della norma denunciata, che si sarebbe occupata inadeguatamente e

irrazionalmente del fenomeno.

La pronuncia additiva a cui accenna l'Avvocatura è bensì chiesta

nelle altre tredici ordinanze di rimessione, ma non n quella in esame,

sicché va senz'altro esclusa la prospettata contraddittorietà e

quindi la dedotta causa di inammissibilità.

5. - Passando al merito delle proposte questioni, va per prima

esaminata, per ragioni sistematiche, l'ordinanza a cui si è fatto ora

cenno e cioè quella del pretore di Roma n. 903/1982.

Con essa il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della norma del ricordato art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, la quale

contrasterebbe:

1) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione per avere

imposto un regime di proroga legale incompatibile con diritti spettanti

al proprietario di un immobile urbano;

2) con l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, per

avere Imposto un regime di proroga legale in contrasto con la libertà

di iniziativa economica spettante al locatore;

3) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione per avere

riservato un trattamento uniforme a situazioni differenziate, come

quelle dei commercianti, artigiani o lavoratori autonomi titolari di

una piccola impresa rispetto agli altri conduttori più abbienti;

4) con lo stesso art. 3, primo comma, della Costituzione sotto

diverso profilo, per ingiustificata disparità di trattamento tra più

locatori e più conduttori di immobili destinati ad uso diverso

dall'abitazione, i quali sono soggetti a regime di proroga in base alla

sola circostanza che il loro contratto sia stato o meno sottoposto al

cessato regime di vincolo e senza che sia stata considerata l'analoga

situazione dei contratti di cui al suddetto art. 71 legge n. 392 del

1978.

6. - Relativamente alla prima questione va rilevato che il

problema, nelle sue linee generali, è venuto più volte all'esame

della Corte, la quale ha ritenuto la legittimità costituzionale della

disciplina vincolistica sulla fondamentale considerazione che essa

trovava giustificazione nella gravissima ed eccezionale congiuntura del

mercato edilizio ed aveva perciò carattere di straordinarietà e

temporaneità.

La Corte, peraltro, ha avvertito che, appunto in dipendenza di tale

natura, la normativa de qua non poteva perdurare illimitatamente senza

trasformare il regime del blocco in una disciplina ordinaria, la quale

non avrebbe tutelato in maniera adeguata il diritto di proprietà,

violando così l'art. 42 della Costituzione. Conseguentemente con

varie pronunce (e in particolare con le decisioni nn. 3 e 225 del 1976)

essa ha sollecitato il legislatore ordinario ad approntare, nel pieno

rispetto del cit. art. 42 Cost., una disciplina organica e permanente

nella materia; disciplina che, dopo vari rinvii, è stata emanata

mediante la cit. legge 27 luglio 1978 n. 392. Con essa fu instaurato un

regime diverso da quello del blocco e vennero emanate le necessarie

norme transitorie, le quali hanno inciso anch'esse sulla durata del

rapporto locatizio, in quanto dirette a regolare il passaggio

necessariamente graduale dalla precedente alla nuova disciplina.

Appunto al profilo di ordine transitorio, ossia a quello

considerato dall'art. 67, si riferisce la norma impugnata la quale,

come si è detto, ha ulteriormente prorogato di due anni le scadenze

ivi stabilite per le locazioni non abitative e già soggette a proroga.

Indubbiamente tale proroga costituisce una non lieve anomalia nel

quadro normativo conseguente alla cit. legge n. 392/78 e va

sottolineato come trattasi dell'unica volta in cui il legislatore ha

ritenuto di poter derogare alla nuova normativa con l'introdurre

un'ulteriore proroga del rapporto locativo: non sono mancate invero

successive disposizioni legislative per venire incontro alle singole e

concrete esigenze dei conduttori, ma esse hanno avuto per oggetto

soltanto il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio e

quindi si pongono su un piano completamente diverso.

L'anomalia, come opportunamente e con ricchezza di riferimenti

ricorda l'ordinanza de qua, venne rilevata in sede di lavori

preparatori alla Camera dei Deputati e da più parti vennero espresse

preoccupazioni sulla legittimità costituzionale della norma in

relazione alle note decisioni di questa Corte. Ciò nonostante,

prevalse l'orientamento positivo sulla base del determinante rilievo

che da quell'anno (1982) avrebbe avuto inizio la massiccia scadenza di

un notevole numero di locazioni di immobili non destinati ad abitazione

(art. 67, primo comma lett. a), senza che fosse stata predisposta

alcuna delle misure indispensabili per non turbare l'equilibrio del

mercato, il che avrebbe potuto determinare pericolose conseguenze sul

livello dei prezzi e quindi sul fenomeno inflattivo e, in genere,

sull'economia nazionale.

In altri termini, la proroga fu disposta soltanto per adeguare la

disciplina transitoria che, a contatto con la realtà, si era rilevata

insufficiente. Di ciò si ebbe piena consapevolezza durante i lavori

preparatori, nei quali fu chiarito che si trattava di una misura del

tutto eccezionale, dovuta ad esigenze di mera natura temporanea ed

inerente quindi ad una situazione assolutamente irripetibile (cfr.

l'ordine del giorno n. 9/3108/2). E appunto in relazione al ricordato

carattere della norma, e quindi al fine di bilanciare in qualche modo

lo straordinario sacrificio imposto al locatore, furono concessi

notevoli aumenti del canone, oltre al recupero, a partire dal secondo

anno, della svalutazione monetaria frattanto maturata.

Tutto ciò considerato, la Corte, pur avvertendo le serie

preoccupazioni e perplessità che la norma impugnata può destare,

ritiene tuttavia di escluderne l'illegittimità costituzionale in

quanto essa risulta sostanzialmente diretta a costituire l'ultimo e

definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova

disciplina, senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento

legislativo.

7. - Va anche esclusa la fondatezza della seconda questione, con

cui il giudice a quo deduce che il potere d'iniziativa economica

privata, previsto dall'art. 41 della Costituzione, sarebbe stato

ingiustificatamente sacrificato dalla norma impugnata.

Premesso, invero, che l'autonomia negoziale non è, come tale,

elevata a diritto costituzionalmente garantito, salve specifiche

previsioni, qui non ricorrenti, va osservato che il richiamo

all'iniziativa economica privata non sembra pertinente, in quanto nella

specie non viene dedotta alcuna attività produttiva del locatore, ma

si verte soltanto in tema di godimento di un bene, quale l'immobile

dato in locazione: sicché la norma applicabile è quella, sopra

esaminata, dell'art. 42 Cost., specificamente relativo allo statuto

della proprietà privata. Il che rende superfluo rilevare che, essendo

anche l'iniziativa economica ammessa nei limiti dell'utilità sociale,

gli argomenti sopra esposti a proposito del diritto di proprietà

escluderebbero analogamente l'illegittimità costituzionale della norma

sotto l'angolo visuale del ricordato art. 41 Cost..

8. - Non ha neppure fondamento la terza questione, con cui si

lamenta l'illegittimità della norma la quale non ha distinto, tra

imprenditori o professionisti, a seconda del reddito, in quanto, ad

avviso dell'ordinanza di rimessione, la proroga sarebbe stata

giustificata soltanto per quelli di più modeste condizioni economiche.

Ma qui appare evidente come venga in gioco il potere discrezionale

del legislatore relativo alla valutazione delle situazioni che, in

relazione al mercato delle locazioni, richiedevano una modificazione

della disciplina transitoria precedentemente disposta dalla l. n.

392/1978: valutazione che consentiva logicamente la possibilità di

introdurre delle distinzioni, ovvero, come è avvenuto, di emanare una

disciplina indiscriminata sul ritenuto presupposto di una generale ed

analoga esigenza.

Si tratta quindi di una scelta politico - economica che, come tale,

si sottrae al sindacato della Corte (art. 28 legge 11 marzo 1953 n.

87).

9. - Rimane da esaminare l'ultima questione, con cui il pretore di

Roma, a sostegno della dedotta irrazionalità della norma impugnata,

denuncia che con essa si siano trattate in modo differente le locazioni

di cui all'art. 67 e quelle di cui all'art. 71 della legge sull'equo

canone, pur dovendosi ritenere, a suo avviso, che le due disposizioni

si riferiscano a contratti di locazione sostanzialmente identici.

Il problema è analogo a quello delle altre tredici ordinanze,

sebbene queste lo abbiano sollevato per dedurne una diversa conseguenza

e cioè non già al fine di far cadere la norma impugnata (l'art. 15

bis), ma per eliminarne la limitazione all'art. 67, attualmente

esistente, ed estendere così la proroga anche alle locazioni di cui al

citato art. 71.

La denunziata irrazionale disparità, ad avviso della Corte, non

sussiste.

In proposito va premesso che le locazioni di cui all'art. 71 sono

soltanto:

a) quelle stipulate nel periodo di appena un mese e cioè dopo il

30 giugno 1978 (data di entrata in vigore dell'ultimo provvedimento di

proroga) e prima del 30 luglio 1978 (giorno di entrata in vigore della

legge 392);

b) quelle stipulate anche prima, ma aventi una scadenza

convenzionale posteriore alla predetta data del 30 luglio 1978.

Ora rispetto a tali due ipotesi non è ipotizzabile una comune data

di cessazione del rapporto, in quanto esse per la loro varietà non

sono suscettibili di essere ricondotte ad una comune scadenza; a

differenza dei contratti ex art. 67, rispetto ai quali la cessazione

fissata uniformemente nelle lettere a), b) e c) (sia pure con la

possibilità di qualche mese di differenza in relazione al disposto del

secondo comma) consentiva una concreta valutazione ed indusse perciò

il legislatore a considerare inadeguata la disciplina transitoria

fissata nella l. 392/1978. Tra le due categorie di contratti sussiste,

invero, una profonda eterogeneità rispetto al termine finale del

rapporto, il quale sta alla base della disposta proroga: termine che

nei casi previsti dall'art. 67 è determinato e quindi idoneo ad essere

oggetto di una valutazione complessiva, ma è incerto nell'ipotesi

dell'art. 71 e pertanto non idoneo ad incidere nel quadro della

disciplina transitoria (possono esserci addirittura casi di contratti

con scadenza stabilita convenzionalmente dalle parti oltre lo stesso

termine di proroga).

E ciò, a parte il fatto statisticamente accertato che i contratti

non soggetti a proroga costituiscono un numero molto limitato, per cui

può ritenersi che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione

economico - sociale, ne abbia considerato adegtuata la regolamentazione

transitoria precedentemente stabilita e quindi non necessaria una loro

modifica.

Al problema è d'uopo dare quindi soluzione negativa e perciò

risultano non fondate sia l'ultima questione posta dall'ordinanza n.

903/1982 sia la questione prospettata dalle altre tredici ordinanze.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94 sollevate con le ordinanze

indicate in epigrafe dai Pretori di Parma, Firenze, Milano, Bologna,

Roma, Terni e Bergamo in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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