Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio

1961, n. 847, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo

nazionale di lavoro 29 maggio 1958, per le industrie petrolifere, e del

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, che ha reso efficace erga omnes il

contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per le aziende

commerciali, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1971 dal

tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Equizi Paolo e

la società Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA), iscritta al n. 6

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione della società CLASA;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Sergio Cersosimo, per la società CLASA, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Paolo Equizi chiamava in giudizio, dinanzi al tribunale di

Napoli, la s.p.a. Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA) e ne chiedeva

la condanna al pagamento di differenze di retribuzioni, assumendo che,

durante il servizio prestato alle dipendenze di tale società, era

stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in

quello dell'industria petrolifera.

Il tribunale riteneva, nella specie, applicabili le norme

contrattuali di cui al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, relative a tale

secondo settore. In particolare, osservava che il contratto collettivo

29 maggio 1958 - che, come risulta dalla sua intitolazione, disciplina

il rapporto di lavoro fra le aziende che eserciscono l'industria di

ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la

distribuzione dei prodotti petroliferi e i lavoratori di ambo i sessi

da esse dipendenti (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce

asfaltiche e bituminose) aveva formato oggetto di precisazione in una

dichiarazione aggiuntiva (anch'essa resa efficace erga omnes con il

citato d.P.R.), che escludeva, fra l'altro, dalla dizione

"distribuzione dei prodotti petroliferi" le aziende che esercitano il

commercio di tali prodotti di produzione altrui, "ma non titolari di

depositi costieri".

Rilevato, da un lato, che la ditta convenuta, titolare di due

depositi costieri, era compresa nel suddetto contratto, e, dall'altro,

che, quale azienda commerciale, era sottoposta anche alla disciplina

del contratto collettivo per il settore del commercio 28 giugno 1958,

reso efficace erga otrines con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, il

tribunale sollevava, con ordinanza del 15 giugno 1971, le seguenti

questioni di legittimità costituzionale:

- dei due citati d.P.R. (n. 847 del 1961 e n. 481 del 1962), in

quanto si applicano alla categoria dei lavoratori dipendenti da aziende

che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione

altrui e siano titolari di depositi costieri, in riferimento agli artt.

3, 39 e 76 Cost., nonché alla stregua dei principi affermati con

sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte in analoga questione;

- del d.P.R. n. 847 del 1961 per l'industria petrolifera, nella

parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., avrebbe operato una

discriminazione ai fini dell'applicabilità del contratto - in

dipendenza di un dato puramente geografico tra imprese titolari di

depositi costieri e imprese titolari di depositi interni, non soggetti

a permanente sorveglianza doganale.

2. - Dinanzi a questa Corte, con atto depositato il 29 gennaio

1972, si è costituita la società, la quale chiede che le disposizioni

suddette siano dichiarate illegittime.

Pur escludendo che i contratti collettivi di cui ai due d.P.R. in

esame siano applicabili alla società, la difesa di questa osserva che,

in ossequio al principio dell'autonomia e della libertà sindacale,

riaffermati nella sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte, il

legislatore non avrebbe potuto renderli entrambi efficaci erga omnes;

e, dopo aver richiamato la definizione di deposito costiero di cui

all'art. 44 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1303 (c.d. legge petrolifera),

fa presente che il possesso di un deposito di tal genere non sarebbe

indice del carattere industriale di un'azienda.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 13 marzo 1972, solo per quanto riguarda la seconda

questione, concernente il d.P.R. n. 847 del 1961, chiedendo che la

medesima sia dichiarata non fondata.

Al riguardo l'Avvocatura osserva che stipulare contratti che

vincolino alcune aziende e non altre rientra nell'autonomia delle parti

contraenti; e che, comunque, nella dichiarazione aggiunta al contratto

de quo sarebbero stati manifestati i motivi dell'estensione di questo

alle aziende distributrici che, essendo titolari di depositi costieri,

avrebbero la tipica attrezzatura e organizzazione delle aziende

industriali del settore.

3. - Con memoria depositata il 18 gennaio 1974, la difesa della

società CLASA insiste nelle sue conclusioni e prende atto che

l'Avvocatura generale dello Stato ha limitato l'area del suo

intervento, sostenendo l'infondatezza della questione quanto alla

disparità di trattamento tra imprese titolari di depositi costieri e

quelle con depositi interni non soggetti a permanente sorveglianza

doganale. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Napoli, in una

causa per differenza di retribuzioni, promossa da un prestatore d'opera

che assumeva di essere stato per errore inquadrato nel settore del

commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera, sollevava

questione di legittimità costituzionale dei d.P.R. 9 maggio 1961, n.

847, e 2 gennaio 1962, n. 481, che attribuiscono efficacia erga omnes,

rispettivamente, al contratto collettivo 29 maggio 1958 e al contratto

collettivo 28 giugno 1958: questo per attività commerciale, quello

per attività industriale e - allorché l'impresa disponga di depositi

costieri o di depositi interni sottoposti a permanente vigilanza

doganale - anche per attività di distribuzione.

Il giudice a quo, convinto che dovesse applicarsi il contratto

dell'industria, denunciava, per altro, la violazione degli artt. 3,39 e

76 della Costituzione, richiamandosi alla sentenza n. 106 del 1963 di

questa Corte.

Aveva ritenuto, allora, la Corte che vi fosse una parziale

sovrapposizione dei due contratti collettivi (e dei due corrispondenti

d.P.R.), relativi, il primo, alle centrali del latte e ai centri di

trattamento e confezionamento del latte alimentare, il secondo, alle

industrie lattiero - casearie.

E, così, premesso che il sistema accolto dalla legge di delega 14

luglio 1959, n. 741, è transitorio e del tutto eccezionale, aveva

dichiarato illegittimi i due d.P.R.: a) in quanto erano stati resi

obbligatori erga omnes contratti collettivi stipulati in difformità

dal procedimento stabilito dall'art. 39 Cost., cioè con la

compressione della libertà e dell'autonomia sindacali; b) in quanto

era stato violato l'art. 3 Cost. per diversità di trattamento

(economico e normativo) fatto ad appartenenti ad una stessa categoria;

c) in quanto, infine, erano stati violati i limiti della delega, che

non prevedeva il conferimento di efficacia erga omnes a "due contratti,

uno dei quali, il più ampio e comprensivo, regola anche i rapporti di

lavoro di una categoria regolata dall'altro: un'ipotesi particolare -

precisa la citata sentenza -, ma non diversa rispetto a quella di due o

più contratti che regolino i rapporti economici e normativi degli

appartenenti a una sola e medesima categoria".

Nel presente giudizio le norme di raffronto sono le stesse, ma la

situazione di fatto e i rapporti disciplinati dai due contratti

collettivi, resi validi erga omnes dai due decreti impugnati, sono

diversi.

2. - Non si tratta, nella specie, di un'unica categoria cui si

riferiscano (in parte) due contratti, bensì di due differenti

categorie: altro è la distribuzione commerciale di merci, ivi compresi

i prodotti petroliferi, sia pure ad opera di imprese o aziende con

depositi interni di modesta entità, tali da non richiedere la

vigilanza doganale permanente; altro è la distribuzione ad opera di

imprese o aziende che dispongano di depositi costieri od anche interni,

ma di tale consistenza da dover essere permanentemente vigilati ai fini

doganali. Un'attività di distribuzione, questa, equiparata (dal

contratto collettivo e dal decreto presidenziale) all'industria di

ricerca, estrazione, raffinazione e lavorazione e non compresa

nell'area del contratto collettivo del commercio, che concerne, nel

settore che ci occupa, soltanto "prodotti petroliferi in genere

(compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributori

automatici", nonché "combustibili solidi e liquidi".

Non ricorre, pertanto, la violazione dei precetti costituzionali

invocati.

Non dell'art. 3 Cost., perché trattasi di due categorie diverse

per dimensioni che modificano il tipo dell'attività svolta e ne

giustificano la distinta normativa.

Non dell'art. 39, perché non si è in presenza di una scelta e di

una preferenza ad organizzazioni di categoria stipulanti, fatte dal

legislatore: ché questo non si trova a dover fare alcuna scelta né ad

attribuire alcuna preferenza, non essendo i due contratti omologhi,

bensì relativi a due categorie sostanzialmente diverse tra loro, e

ciascuna con suo proprio contratto.

Non dell'art. 76, perché sono state separatamente recepite due

distinte discipline per aziende di tipo non coincidente, neppure in

parte.

3. - L'art. 3, poi, non è vulnerato neanche sotto il profilo del

differente trattamento per le imprese con depositi costieri e per

quelle con depositi interni non vigilati, in quanto - come rileva

l'Avvocatura generale dello Stato, rifacendosi al testo che fa parte

integrante del contratto collettivo 29 maggio 1958 e che, insieme a

questo, ha acquistato valore erga omnes (d.P.R. 847 del 1961) -

l'esistenza di depositi costieri (e, aggiungasi, di depositi interni

vigilati) rivela una attrezzatura e un'organizzazione tipicamente

industriali.

4. - L'accolta tesi, che s'impernia sulla differenza di situazioni,

è avvalorata da ulteriori elementi: a) i depositi costieri e quelli

interni permanentemente sorvegliati sono soggetti ad una particolare

disciplina di controllo fiscale, estranea agli altri depositi, e ciò a

mente dell'art. 4 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con

modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474; b) la separazione e,

per così dire, lo stralcio dal commercio in generale della

distribuzione prevista nel contratto collettivo del 29 maggio 1958,

sono stati confermati ed accettati, in regime di libertà sindacale e

di contrattazione collettiva sottratta alla disciplina erga omnes,

dalle organizzazioni degli industriali e dai sindacati dei lavoratori

del settore: infatti, il contratto collettivo 7 luglio 1967 contiene

un "chiarimento a verbale", per cui "le parti stipulanti si danno

reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti

petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la

sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura

ed organizzazione delle aziende industriali del settore; e nel quale si

è riprodotta alla lettera la dichiarazione del contratto

dell'industria petrolifera recepito nel denunziato d.P.R. n. 847 del

1961 con la specifica esclusione delle "aziende che esercitano il

commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti),

anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a

permanente vigilanza doganale), ma non titolari di depositi costieri"

(oltreché dei chioschi, dei distributori stradali e delle stazioni di

servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette

all'applicazione del contratto stesso).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (Norme sul trattamento economico e

normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca,

l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di

prodotti petroliferi, esclusa la ricerca, l'estrazione, la raffinazione

e la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose) e del d.P.R. 2

gennaio 1962, n. 481 (Norme sul trattamento economico e normativo dei

dipendenti da imprese commerciali), in quanto si riferiscano alla

categoria dei lavoratori dipendenti da aziende che esercitano il

commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui e siano titolari

di depositi costieri; questione sollevata dal tribunale di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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