Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 128/1966

usata come parametro

citata

  • art. 1r.d.l. 981/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

comma, del D.L. 29 marzo 1966, n. 128, e della relativa legge di

conversione 26 maggio 1966, n. 311, concernente la proroga

dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano

regolatore di Roma, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1968

dal Collegio arbitrale costituito presso la Corte d'appello di Roma per

la determinazione delle indennità di espropriazione in esecuzione del

piano regolatore, su ricorso di Di Fani Tosca ed altri contro il Comune

di Roma, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.

Visti gli atti di costituzione di Di Fani Tosca ed altri e del

Comune di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Giuseppe Sammartino, per la

Di Fani ed altri, l'avv. Angelo Rago, per il Comune di Roma, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Prima di decidere su quattro ricorsi proposti per la

determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni compresi

nel piano regolatore di Roma, il Collegio costituito presso la Corte

d'appello ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del R.D.L. 6 luglio

1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva

quel piano regolatore e le norme per la sua attuazione, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del

successivo D.L. 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni

nella legge 26 maggio 1966, n. 311, relativo alla efficacia dei piani

particolareggiati di esecuzione dello stesso piano generale e di alcune

norme contenute nel citato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981. Ha pure

promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della predetta legge di conversione 26 maggio 1966, n. 311 (ordinanza

10 gennaio 1968).

Le questioni predette sono state proposte:

a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo

all'art. 1, terzo comma, del citato D.L. 29 marzo 1966, n. 128, nella

parte in cui questo rende applicabili gli artt. 4, 5, 6 e 7 del

richiamato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse

all'esecuzione dei piani particolareggiati indicati nel primo comma

dello stesso art. 1;

b) in riferimento all'art. 102 della Costituzione e alla VI

disposizione transitoria della medesima, con riguardo all'articolo

unico della suddetta legge 26 maggio 1966, n. 311, nella parte in cui

estende l'applicazione dell'art. 2, del sopraindicato R.D.L. 6 luglio

1931, n. 981, alle espropriazioni di cui si è fatta parola.

L'ordinanza ha rilevato che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128, ha

recepito nell'ambito del nuovo piano regolatore di Roma, nei limiti

della conformità ad esso, quelli particolareggiati di esecuzione del

piano regolatore di cui al R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, e così ha

attribuito al Collegio speciale, che è giudice delle controversie

sulla indennità dovuta per le espropriazioni connesse al piano

regolatore del 1931, anche la cognizione di analoghe controversie

connesse all'attuazione del piano regolatore vigente, e se pure potesse

ritenersi che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128, abbia semplicemente

prorogato l'efficacia del piano regolatore del 1931, si ha sempre la

proroga di una giurisdizione speciale, il cui crisma di legittimità

costituzionale è ancorato alla data di scadenza del piano regolatore

suddetto. Il Collegio ha soggiunto che si profila una disparità di

trattamento perché è diversamente determinata l'indennità di

espropriazione, a seconda che questa avvenga in esecuzione di piani

particolareggiati recepiti dal nuovo piano o in esecuzione di piani

particolareggiati nuovi.

L'ordinanza è stata notificata al Comune di Roma e al Presidente

del Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 1968; alle parti private il

giorno 8 successivo. È stata comunicata ai Presidenti delle due Camere

il giorno 6 dello stesso mese ed è stata pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 9 marzo 1968 n. 65.

Si sono costituite tutte le parti dei giudizi di merito; è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. - Nelle deduzioni depositate il 9 marzo 1968, i proprietari

espropriati hanno osservato che, sebbene la rubrica del decreto legge

in esame parli di proroga di disposizioni anteriori, il primo ed il

secondo comma del suo articolo unico stabiliscono che le previsioni dei

piani particolareggiati esistenti hanno efficacia fino all'approvazione

di quelli del nuovo piano ed in ogni caso per non oltre tre anni dalla

sua approvazione, limitatamente alle parti conformi alle linee e alle

prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore e, per le zone A e C,

per quanto riguarda le previsioni e i vincoli attinenti alle opere

pubbliche. Ciò vuol dire che i piani particolareggiati del cessato

piano regolatore, quando sono coincidenti con le previsioni del nuovo

piano, e nelle parti in cui tale coincidenza si verifica, hanno

efficacia nell'ambito di questo, con decorrenza dalla data della sua

approvazione; ed è perciò chiaro che i piani particolareggiati

anteriori sono stati assunti nel piano regolatore nuovo come strumento

della sua attuazione. Ma è anche chiaro che, essendosi stabilito

(terzo comma di detto articolo unico) che, per le espropriazioni

occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati esistenti e per

l'imposizione dei relativi contributi di miglioria, si applicano gli

artt. 4, 5, 6 e 7 del R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, dalla sua data di

approvazione e fino a tre anni da essa, il nuovo piano regolatore è

assoggettato a due distinte disciplina legislative, l'una per le

espropriazioni attuative dei piani esistenti, che è quella del

predetto R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, e l'altra per le espropriazioni

inerenti ai piani nuovi, che è quella prevista. nell'art. 37 della

legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e nella legge 25 giugno

1865, n. 2359. Ora i due sistemi hanno adottato criteri notevolmente

differenti per la determinazione della indennità di espropriazione; e

così il proprietario di un fondo compreso nel perimetro del cessato

piano che sia espropriato in attuazione del piano nuovo, sarà

grandemente favorito, pure essendo in identica situazione del

proprietario di fondi compresi nel perimetro del cessato piano,

espropriato in base a piani esistenti. Inoltre, proprietari di immobili

compresi nel medesimo piano particolareggiato, con identica

destinazione ed assoggettati al medesimo vincolo, forse anche

limitrofi, subiranno un trattamento diverso, a seconda che la

espropriazione sia pronunciata prima o dopo la scadenza del triennio; e

non si tratta di un effetto della successione di leggi nel tempo,

perché le due norme coesistono fin dal momento dell'approvazione del

nuovo piano. l'una essendo applicabile subito e l'altra essendo

applicabile alla scadenza del triennio. La diversità dei criteri è

evidente. L'art. 37 della legge urbanistica rimanda all'art. 39 della

legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità, nel quale si

impone il pagamento del giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in

una libera trattativa di compravendita; l'art. 4 del R.D.L. 6 luglio

1931, n. 981, invece, per le espropriazioni di aree con caratteristiche

di fabbricabilità comprese nel piano del 1909 e per gli edifici e le

aree annesse e pertinenti anche se esterni al detto piano, prevede il

criterio della media tra il valore venale e l'imponibile netto alla

data della pubblicazione del decreto, capitalizzato dal 3,50 al 7 per

cento, e, considerato il secondo termine della media, che si riporta ad

un tempo assai lontano, in modo da scinderlo dalla data di

espropriazione, essa comporta un dimezzamento effettivo del valore

venale, ulteriormente ridotto per il fatto che non devesi tener conto

di incrementi di valore dipendenti dal piano; per le aree destinate a

strade, piazze o spazi di uso pubblico esterne al piano del 1909 o da

queste vincolate, è poi dovuto il puro valore venale indipendentemente

dall'edificabilità, divenuto di efficacia falcidiatrice dei valori.

Ven gono fatte esemplificazioni a dimostrazione dello assunto di

disparità.

Quanto alla violazione dell'art. 102 della Costituzione e della VI

disposizione transitoria, affermato che il Collegio speciale non può

dirsi una sezione specializzata della giurisdizione ordinaria, i

proprietari espropriati osservano che, con 'approvazione del nuovo

piano regolatore, avvenuta il 16 dicembre 1966, quello del 1931 era

automaticamente venuto meno, con tutte le relative implicazioni, fra le

quali il ripristino della competenza ordinaria per il giudizio sulle

opposizioni alle indennità di espropriazione; tanto vero che, per la

sopravvivenza del vecchio piano regolatore è dovuto interveire il

legislatore e che, in sede di conversione del decreto legge, si ritenne

di chiarire espressamente il dubbio: la proroga o il conferimento di

un'altra attività ad un organo speciale di giurisdizione è

istituzione ex novo di esso. Essendo i vecchi piani recepiti

nell'ambito di quello nuovo, l'espropriazione di cui si contende è

avvenuta in applicazione di quest'ultimo e quindi non si tratterebbe di

una perpetuazione della speciale giurisdizione; già per altro di per

sé illegittima.

3. - Le deduzioni del Comune di Roma, depositate il 28 marzo 1968,

affermano anzitutto che il nuovo piano regolatore di Roma, approvato

con decreto del Capo dello Stato 16 dicembre 1965, registrato alla

Corte dei conti il 2 febbraio 1966, è entrato in vigore con la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1966, n. 36, il

deposito alla casa comunale, la pubblicazione sul foglio degli annunzi

legali e l'affissione dei manifesti (art. 10 della legge urbanistica).

Il Comune rileva inoltre che le disposizioni impugnate hanno natura

transitoria e sono rivolte a regolare quelle situazioni pregiudizievoli

che si creano inevitabilmente a seguito di un mutamento di regime

giuridico; è da escludere pertanto ogni ipotesi di recezione o di

inserimento dei piani particolareggiati anteriori in quello nuovo.

La disparità di trattamento non sussiste. Non si può porre a

confronto colui che sia stato espropriato in forza del piano regolatore

del 1931 con colui che sarà espropriato in forza del piano regolatore

del 1935. La valutazione della rilevanza della diversità di situazione

non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore, e

la parità deve ritenersi osservata quando tutti i cittadini siano

trattati alla stessa stregua.

Al giudice speciale, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano

regolatore, continuano ad essere devolute le stesse vertenze che erano

nella sua competenza, per effetto della proroga della validità dei

piani particolareggiati del 1931. La giurisdizione speciale non può

dirsi cessata con l'entrata in vigore del nuovo piano perché, oltre

alle numerose vertenze tuttora pendenti, di cui il collegio è

investito, questo è, in ogni caso, tenuto a pronunziarsi, sia sulle

opposizioni alle espropriazioni disposte prima dell'entrata in vigore

del nuovo piano, sia sulle opposizioni ai contributi di migliorie

accertati, a norma dell'art. 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1310,

entro i cinque anni dall'ultimazione delle opere pubbliche eseguite in

attuazione del piano del 1931. La nuova legge urbanistica, che è

successiva a quella sul piano regolatore di Roma, troverà applicazione

soltanto quando si darà attuazione al nuovo piano regolatore con i

piani particolareggiati emanati in base alla legge predetta. Il

funzionamento delle giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione

è legittimo, perché il divieto costituzionale relativo ai giudici

speciali vale soltanto per impedire che ne vengano creati nuovi, e il

termine di cui alla disposizione VI non è perentorio.

4. - Il Presidente del Consiglio, nelle sue deduzioni depositate il

29 marzo 1968, rileva, prima di tutto, che l'ordinanza di rimessione

non è immune da perplessità, perché ha proposto le questioni oggi in

esame, dichiarandole non manifestamente infondate soltanto ove si

ritenga che le norme impugnate abbiano recepito nel nuovo piano

regolatore i piani particolareggiati elaborati in precedenza. Detti

piani vengono presi in considerazione dalla nuova legge come piani di

attuazione, non di quello nuovo, ma di quello del 1931, e di essi è

semplicemente prorogata l'efficacia per un periodo transitorio e

determinato; le opere cui si dà attuazione sono quelle previste dal

piano del 1931, attuabile ancora adesso in base all'accertata

compatibilità con le previsioni del nuovo piano, e, secondo le nuove

disposizioni, il nuovo piano regolatore ha soltanto il carattere di

limite per l'accertamento dell'incompatibilità. Ciò basta ad esaurire

il fondamento dell'ordinanza di rimessione.

La disparità non sussiste. Per quanto concerne i piani

particolareggiati esistenti, l'incidenza della previsione urbanistica

sulla proprietà privata si è prodotta fin dal 1931, là dove per i

piani futuri detta incidenza prenderà grado dal 1965.

Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 102 della

Costituzione: le controversie che si fondano sull'applicazione della

legge impugnata non riguardano l'esecuzione del nuovo piano regolatore

del 1965, ma sibbene l'esecuzione del piano del 1931. La giurisdizione

dello speciale collegio è determinata in relazione all'oggetto, che è

costituito dalle controversie nascenti dagli espropri per l'esecuzione

del 1931, e tale giurisdizione il collegio conserva fino al momento in

cui dette controversie vengono decise; pertanto il richiamo fatto dalla

legge impugnata all'art. 11 del R.D.L. del 1931 ha valore di una mera

precisazione.

5. - Nella memoria del 29 maggio 1968 i proprietari espropriati

hanno osservato che, anche se fossero esatte le ragioni esposte dal

Comune e dal Presidente del Consiglio in tema di rapporto fra piano del

1931 e piano del 1965, non è ammissibile che in una stessa città,

nello stesso tempo, per una medesima finalità, si abbia un trattamento

diverso. Il potere discrezionale del legislatore nell'apprezzamento

della eguaglianza e della differenza delle situazioni non è senza

limiti; ed è arbitrario un trattamento così fortemente differenziato.

Non è il piano regolatore del 1931 che ha dato una determinata

destinazione alla proprietà, ma i piani particolareggiati successivi.

Viene ribadito che l'attribuzione di efficacia ai piani

particolareggiati del 1931 per le parti conformi al nuovo piano non

può essere intesa che nell'ambito del nuovo piano: se il legislatore

ha dato quell'efficacia, vuol dire che era venuto meno il titolo del

piano del 1931, e, se esso ha limitato quell'efficacia alle parti

conformi al nuovo piano, vuol dire che i piani preesistenti sono stati

assunti come strumenti di attuazione del nuovo piano. L'art. 18 della

legge impugnata, nel regolare il passaggio dal piano regolatore del

1909 a quello del 1931, mantenne in vigore per due anni il piano

generale, non quelli particolareggiati, non potendosi concepire questi

senza quello, e assoggettò il periodo di proroga alla nuova disciplina

per evitare le sperequazioni che oggi si lamentano; la legge impugnata

peraltro non conferisce efficacia ai piani particolareggiati, ma alle

previsioni di essi. Il carattere transitorio delle norme poteva

esonerare dall'obbligo di rispettare i precetti costituzionali.

Quanto alla lesione del principio che fa divieto di istituire

giudici speciali, si osserva che la disposizione VI non permette di

prorogare la durata della legge anteriore relativa all'istituzione del

collegio, e non vale in contrario il fatto che questo deve sopravvivere

per le controversie in corso.

Si riconferma l'assunto che la legge impugnata non è di proroga,

osservandosi che, se si fosse trattato di una proroga, non sarebbe

stato necessario disporre espressamente l'applicazione degli artt. 4,

5, 6, 7 e il del decreto del 1931.

6. - Anche il Comune e il Presidente del Consiglio dei Ministri

hanno presentato memorie, in data 29 maggio 1968.

Il Comune insiste nella tesi del carattere transitorio della legge

impugnata; afferma che non vi è identità fra la situazione di cui ai

piani particolareggiati e quella relativa al piano regolatore nuovo,

essendo le espropriazioni che possono essere disposte in base ad esso,

subordinate all'adozione di nuovi piani particolareggiati, la cui

approvazione equivale a dichiarazioni di pubblica utilità e determina

il vincolo; contesta la pertinenza degli esempi fatti dai proprietari

espropriati, e deduce che, secondo la relazione alla legge di

conversione del decreto legge del 1966, le norme con esso emanate erano

destinate ad eliminare qualsiasi disparità di trattamento nell'ambito

dello stesso piano regolatore; considera che è insostenibile l'assunto

per cui, con la proroga, si sia devoluta al collegio speciale una

materia nuova, essendo le nuove controversie connesse a vincoli sorti

prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore. Il Comune

insiste inoltre nel ritenere che la giurisdizione speciale non è

cessata e afferma che, se con una norma costituzionale si è

riconosciuta la possibilità della proroga delle giurisdizioni speciali

esistenti, e se il termine previsto da tale norma non è perentorio,

non è configurabile l'illegittimità di una norma che si è limitata a

mantenere in vita temporaneamente il collegio.

Il Presidente del Consiglio riconferma la tesi del carattere

transitorio della legge e quindi dell'indipendenza dei piani del 1931

da quello del 1965; rileva che le situazioni da comparare non sono

quelle relative ai soggetti interessati dai piani prorogati rispetto a

quelli interessati dalla prescrizione del nuovo piano regolatore,

sibbene rispetto agli interessati al piano regolatore del 1931; e

soggiunge che è proprio della normativa transitoria assoggettare a

disciplina particolare le situazioni non ancora esaurite all'atto del

passaggio da un ordinamento ad un altro.

7. - All'udienza dell'11 giugno 1968 le parti hanno illustrato le

relative deduzioni; il Comune ha altresì sostenuto che il collegio

speciale è una sezione specializzata della Corte di appello di Roma. Considerato in diritto :

1. - Non sussiste, nell'ordinanza di rimessione, quella

perplessità che ha creduto di ravvisarvi la Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

L'asserto si basa sul rilievo che l'ordinanza uso' la forma

ipotetica nel delineare i presupposti delle questioni prospettate,

osservando che esse non apparivano manifestamente infondate "ove" si

fosse ritenuto che il decreto-legge 26 marzo 1966, n. 128, avesse

recepito, nel nuovo piano regolatore di Roma, quelli particolareggiati

redatti in base al decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; ma, da tutto il

complesso dei motivi adottati dal giudice a quo, si arguisce che egli

uso' quella forma, per riportarsi al carattere non preclusivo degli

argomenti ai quali viene affidata ogni denuncia di illegittimità

costituzionale. Essi, nella sede della definitiva pronuncia di merito,

potrebbero infatti essere disattesi per una diversa impostazione della

controversia.

2. - Il dubbio esposto nell'ordinanza prese corpo perché il

collegio speciale non intese congruamente la lettera e la sostanza del

decreto-legge denunciato.

Questo altro non fece che determinare l'influenza del nuovo piano

regolatore su quelli particolareggiati ancora in pendenza di

esecuzione. Ora, regolare l'incidenza di un sistema normativo nuovo su

una nuova situazione giuridica costituitasi in precedenza, non vuol

dire distaccare la stessa dal suo nesso di derivazione, neanche se alla

medesima viene estesa l'applicazione della legge nuova. Tanto più in

quanto, come nella specie, la situazione è mantenuta in collegamento

con la legge anteriore, sia pure entro certi limiti, come risulta dal

terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge in esame, che ha lasciato

sotto il regime di quello del 1931 i piani particolareggiati suddetti,

nelle parti non difformi da alcune prescrizioni del nuovo piano. In tal

modo l'ordinamento ha rivelato la volontà di non novare la fonte

giuridica dei piani, pur riducendone il contenuto; e ha escluso che

l'approvazione del nuovo piano regolatore abbia causato la caducazione

di quello precedente, salva la più ristretta efficacia dei piani

particolareggiati che vi si appoggiavano.

Il piano generale del 1965 trovò in fase avanzata di esecuzione

quello del 1931; sul fondamento di quest'ultimo già da tempo si erano

costituiti vincoli alla proprietà privata, e il decreto-legge del 1966

non poteva non tenerli fermi fino al massimo possibile, ad evitare il

pregiudizio che avrebbe potuto derivare, all'interesse pubblico, dal

vuoto giuridico che, nel caso in cui i piani particolareggiati pendenti

fossero divenuti in tutto inefficaci, si sarebbe prodotto fino a quando

non avessero avuto effetto quelli nuovi: di regola, del resto, ogni

situazione giuridica è governata dalla legge del tempo in cui ebbe a

costituirsi.

Non è sostenibile, come invece si è sostenuto, che il

decreto-legge impugnato ha inteso negare efficacia a tali piani per il

fatto di essersi riferito unicamente ad alcune e non a tutte le loro

previsioni, o che esso ha voluto estinguere gli effetti del precedente

piano regolatore generale non avendo nominato questo piano, come in

altra occasione aveva fatto l'art. 18 del decreto-legge del 1931. Il

richiamo solo ad una parte del contenuto dei piani esecutivi ben si

spiega: essi venivano parzialmente tenuti in vita, e comunque era

sostanzialmente richiamo a tali piani, tanto vero che ai medesimi il

decreto-legge impugnato ritorna a riferirsi nel terzo comma del suo

art. 1. L'affermazione della persistente efficacia del piano regolatore

del 1909, invece che dei suoi piani esecutivi, contiene per implicito

l'enunciazione del continuato effetto dei piani medesimi; senza dire

che, attorno al 1909, i piani regolatori erano soltanto

particolareggiati.

3. - Così essendo, non si può discorrere di estensione della

giurisdizione del collegio speciale a controversie nuove, a parte il

decidere se controversie nuove possono ritenersi, a tal fine, quelle

che potessero proporsi a proposito del piano regolatore nuovo. Le

controversie che il decreto-legge denunciato mantiene nella sfera della

potestà giurisdizionale del collegio riguardano sempre gli indennizzi

per le espropriazioni disposte in dipendenza del piano regolatore del

1931; tanto più che ogni contesa circa i limiti ditale riduzione non

rientra nella competenza del collegio speciale, non avendo per oggetto

una questione di indennità. Inutilmente perciò il comune ha sollevato

il dubbio sulla natura del collegio speciale; dubbio, del resto,

infondato, perché non basta a fare ritenere che quell'organo

giurisdizionale sia stato inserito nella struttura della Corte

d'appello di Roma la circostanza che esso è "funzionante presso" la

medesima e che il suo presidente è "designato" dal primo presidente

della stessa.

Le indennità poi che, secondo la legge di conversione, devono

essere liquidate sulla base delle regole stabilite nel decreto-legge

del 1931, riguardano ugualmente le espropriazioni disposte in forma dei

piani particolareggiati dipendenti da quello regolatore approvato con

detto decreto, perché il terzo comma del decreto-legge del 1966, nel

testo modificato in sede di conversione, applica gli artt. 4, 5, 6, 7 e

11 del decreto del 1931 "alle espropriazioni occorrenti alle attuazioni

dei piani particolareggiati di cui ai commi precedenti", e quindi ai

piani del 1931 rimasti in vigore o ridotti di effetto, non a quelli che

derivano dal piano nuovo. Il quale entra in giuoco unicamente come

misura dell'effetto ulteriore dei primi, per la relation che si fa ad

esso entro un ambito determinato.

Al postutto, se pure i piani particolareggiati del 1931 fossero

stati attratti in quello generale del 1965, vi starebbero in posizione

a sé stante, tanto che, non solo le previsioni conformi al piano nuovo

vi rimarrebbero, ma anche le altre che, pur contrastando con questo,

non sarebbero 'fra quelle alle quali il primo comma del decreto-legge

denunciato ha tolto valore. E non è, d'altronde, in sé assurdo che,

per uno stesso piano regolatore generale, si contemplino trattamenti

differenziati in corrispondenza a situazioni ritenute diverse: nella

specie non sarebbe assurdo che i piani particolareggiati pendenti al

tempo dell'approvazione di quello generale del 1965, fossero ritenuti

in esso innestati con l'intero assetto che ricevevano secondo il

decreto-legge del 1931, perché l'inserzione si dovrebbe ravvisare

rivolta a porre i piani pendenti nella cornice dei limiti ai quali si

intendeva farli sottostare, e non altro che a questo. Cosicché pure

sotto questo profilo l'inserzione stessa, né farebbe divenire materia

relativa al nuovo piano quella che ha per oggetto le controversie

sull'indennità dovuta per le espropriazioni di immobili compresi nel

piano antico, perché nessuna norma dettata per il piano nuovo regola

la liquidazione delle indennità, né differenzierebbe irrazionalmente

i criteri stabiliti per tale liquidazione, se diverso è il tempo al

quale si deve far risalire l'imposizione dei vincoli di piano

esecutivo, a seconda che essi si sorreggano su quello generale del 1931

e sull'altro del 1965.

La deduzione dei proprietari espropriati circa una pretesa

irrisorietà dell'indennizzo previsto dal decreto- legge del 1931, non

solo in se stesso, ma anche nel confronto con i criteri applicabili al

piano del 1965, non forma oggetto dei profili prospettati dal collegio

speciale, e non può essere discussa nell'odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta con ordinanza 10 gennaio 1968 dal collegio costituito presso

la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del

R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n.

355, che approva il piano regolatore di tale città e le norme per la

sua attuazione:

a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo

all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge presidenziale 29 marzo 1966,

n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n.

311, per la parte in cui rende applicabili gli artt. 4, 5, 6, 7 del

citato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse alle

esecuzioni dei piani particolareggiati indicati nel primo comma del

suddetto art. 1;

b) in riferimento all'art. 102 della Costituzione e alla VI

disposizione transitoria della medesima, con riguardo all'articolo

unico della suddetta legge 26 maggio 1966, n. 311, per la parte in cui

estende, alle espropriazioni di cui è parola, l'applicazione dell'art.

11 del sopra indicato R.D. L. 6 luglio 1931, n. 981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari