Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 18r.d.l. 334/1939
  • art. 97r.d. 3270/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del secondo

comma dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente

l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle

successioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Catanese Teodoro e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del

5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1962 dalla Corte di appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra il curatore dell'eredità

beneficiata di Fiorentini Adele e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962;

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1962 dal Tribunale di Messina

nel procedimento civile vertente tra Maugeri Antonino e Genoveffa, La

Rosa Annunziata e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta

al n. 76 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione

delle finanze dello Stato, di Maugeri Antonino e Genoveffa e di La Rosa

Annunziata;

udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Traccanna,

per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ingiunzione notificata il 27 novembre 1959 il Ricevitore

Capo della Dogana di Milano ordinò a Catanese Teodoro il pagamento di

lire 23.145.000 per imposta di fabbricazione su vari quantitativi di

prodotti petroliferi.

Avverso la detta ingiunzione propose opposizione il Catanese

innanzi al Tribunale di Milano, e l'Amministrazione finanziaria eccepì

l'inammissibilità dell'opposizione, a norma dell'art. 18 del D. L. 28

febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,

perché l'opponente non aveva provveduto al pagamento preventivo della

somma richiesta. Essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 21

del 31 marzo 1961 della Corte costituzionale, con cui era stato

dichiarato illegittimo il precetto del solve et repete, di cui al

secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato

E, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, il

Catanese eccepì l'illegittimità costituzionale del citato art. 18 del

D. L. 28 febbraio 1939, quale ipotesi particolare del precetto

suddetto.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza 9 giugno 1961, ritenuta

rilevante la detta eccezione di illegittimità costituzionale, la fece

propria, ponendo in evidenza che la norma impugnata, secondo cui l'atto

di opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma dovuta a titolo

di imposta di fabbricazione degli olii minerali e prodotti derivati

"non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma

richiesta", sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, per gli identici motivi su cui si fonda la dichiarazione

di illegittimità costituzionale del citato art. 6, secondo comma,

della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

L'ordinanza, notificata il 1 luglio 1961 e comunicata ai Presidenti

dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Ministro delle

finanze, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, peraltro, nelle deduzioni depositate in

cancelleria il 14 luglio 1961, si è limitata a dichiarare di essersi

costituita "solo per scrupolo e compiutezza di difesa", essendo

intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del

principio del solve et repete contenuto nel secondo comma dell'art. 6

della legge 20 marzo 1865, del quale la norma impugnata costituisce,

secondo la stessa Avvocatura, solo particolare applicazione all'imposta

di fabbricazione degli olii minerali.

Pertanto, ha concluso perché la Corte "provveda come di giustizia"

in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale.

2. - Con ingiunzione notificata il 1 luglio 1959 il Direttore

dell'uscio successioni presso l'Intendenza di finanza di Milano

ordinava al curatore dell'eredità beneficiata di Fiorentini Adele,

eredità rilasciata ai creditori, il pagamento di lire 163.255 a titolo

di imposta di successione.

Avverso la detta ingiunzione propose opposizione il curatore avanti

al Tribunale di Milano, che però la dichiarava improponibile per

inosservanza del principio del solve et repete.

Pendendo il procedimento in grado di appello avanti alla Corte di

Milano, il curatore sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, secondo cui non sono

ammesse in giudizio opposizioni contro le ingiunzioni di pagamento

dell'imposta di successione se non previo pagamento della medesima, ed

in base al quale principio l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto

ed ottenuto la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per

mancato pagamento dell'imposta.

La Corte, con ordinanza 23 gennaio 1962, ritenne la questione

rilevante e non manifestamente infondata, sotto il profilo della

violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, violazione già

riconosciuta dalla Corte costituzionale in relazione sia alla regola

generale del solve et repete sancita dall'art. 6, secondo comma, della

legge 20 marzo 1865 (sent. n. 21 del 1961), sia ad altre norme fiscali,

che pure imponevano tali regole specificamente per singoli tributi

(sent. n. 79 del 1961).

Ordinava, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per l'ulteriore corso.

L'ordinanza, notificata il 15 febbraio 1962, è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1962.

Nessuna delle parti si è costituita in questo secondo giudizio

avanti alla Corte costituzionale.

3. - Con ingiunzione 27 aprile 1959 il Direttore dell'Ufficio

successioni di Messina ordinava a Maugeri Antonino e Genoveffa e a La

Rosa Annunziata il pagamento di lire 7.604.033 a titolo di imposta di

successione.

I predetti proponevano opposizione avverso l'ingiunzione avanti al

Tribunale di Messina e l'Amministrazione finanziaria eccepiva,

preliminarmente, l'improponibilità dell'opposizione per inosservanza

del principio del solve et repete stabilito dall'art. 97 della legge

tributaria sulle successioni.

Il Tribunale, con ordinanza 13 febbraio 1962, richiamandosi alla

ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale, disponeva la

trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio.

L'ordinanza, notificata il 4 aprile 1962 e comunicata ai Presidenti

dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 134 del 26 maggio 1962.

Avanti alla Corte costituzionale si sono costituite, in questo

terzo giudizio, le sole parti private, rappresentate e difese dagli

avvocati Massimo Severo Giannini e Angelo Falzea, che hanno depositato

le deduzioni in cancelleria il 17 maggio 1962.

In queste deduzioni si fa richiamo alle considerazioni svolte nella

sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale riguardo al

contrasto esistente fra il principio del solve et repete e le garanzie

costituzionali dell'eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,

e della tutela giurisdizionale contro i privati e contro la pubblica

Amministrazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 24 e 113 della

Costituzione.

Si sostiene, inoltre, che la riconosciuta incostituzionalità del

principio generale del solve et repete implica la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale

costituisce un'applicazione particolare del detto principio generale.

Ciò che tuttavia non escluderebbe la necessità di una pronuncia ad

hoc della Corte costituzionale, dato che la norma in questione ha una

propria ed autonoma vita giuridica nel sistema tributario.

In conseguenza, la difesa delle parti private conclude chiedendo

dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - Le tre cause, avendo ad oggetto una identica questione, vanno

riunite e decise con unica sentenza.

2. - Non vi è dubbio che sia l'art. 18 del D. L. 28 febbraio 1939,

che l'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sono in contrasto con

gli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.

Le norme contenute negli indicati articoli sono, infatti, in

formate al principio del solve et repete, subordinando l'ammissibilità

dei ricorsi per opposizione alle ingiunzioni di pagamento delle

imposte, cui rispettivamente si riferiscono, alla previa dimostrazione

del pagamento delle imposte medesime.

Ora questa Corte occupandosi, in via generale, con la sentenza n.

21 del 24 marzo 1961, del principio del solve et repete, contenuto nel

secondo comma dell'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso

amministrativo, 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ebbe già a rilevare

che l'imposizione dell'onere del pagamento del tributo, quale

presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione giudiziaria

promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante

l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo, è in

contrasto con i citati artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tale principio è stato poi confermato in relazione a varie leggi

tributarie contenenti appunto lo stesso principio del solve et repete

(legge di registro, legge sull'imposta generale sull'entrata, legge

doganale: v. sentenza 22 dicembre 1961, n. 79), o che estendevano il

principio del solve et repete per l'ammissione dei ricorsi innanzi alle

Commissioni tributarie (sentenza 22 giugno 1962, n. 75), o che

applicavano lo stesso principio in analoghi rapporti di obblighi

contributivi (sentenza 29 maggio 1962, n. 45, con la quale è stata

dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma sesto,

e 17, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che estendeva il

principio del solve et repete in materia di assicurazione obbligatoria

degli infortuni sul lavoro).

Anche in riferimento alle leggi in questione, e cioè alla legge

sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali e alla legge

sull'imposta di successione, si deve rilevare, in conformità

dell'originaria pronuncia di questa Corte, innanzi ricordata, che il

principio del solve et repete, contenuto in queste leggi, viola l'art.

3 della Costituzione, perché è evidente la differenza di trattamento

che ne consegue fra il contribuente che non abbia i mezzi sufficienti

per fare il pagamento, al quale perciò è resa difficile e talvolta

impossibile la facoltà di adire il giudice, e il contribuente che di

tali mezzi disponga; e che il principio stesso elude, ancora, le norme

contenute nel primo comma dell'art. 24 e nell'art. 113 della

Costituzione, che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini la

tutela giurisdizionale dei loro diritti ed interessi.

3. - Ritiene la Corte che sia necessaria una sua pronuncia

specifica in relazione alle norme delle leggi sopra citate, che hanno

dato luogo ai presenti giudizi, così come è stato richiesto dalla

difesa delle parti private.

La dichiarazione, infatti, da parte della Corte della

illegittimità costituzionale di una norma di carattere generale, che

si è avuta con la sentenza n. 21 del 24 marzo 1961 in relazione

all'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo,

non può significare, indipendentemente dall'accertamento da parte

della Corte medesima, l'illegittimità costituzionale di singole

disposizioni derivanti dal medesimo principio.

In questo senso è la giurisprudenza che si è formata in seno alla

Corte costituzionale con le sentenze innanzi citate, che hanno

espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale del principio

del solve et repete contenuto in varie leggi tributarie, pei ricorsi

amministrativi alle Commissioni di imposta e in caso di rapporti

analoghi.

A questa risoluzione si è uniformata la Magistratura ordinaria

che, rimandando a questa Corte le relative questioni, ha chiesto, come

nei casi in esame, la dichiarazione espressa di illegittimità

costituzionale di singole norme che riproducono il principio del solve

et repete contenute in leggi particolari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i tre giudizi sopra indicati in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente

l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle

successioni, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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