Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1971 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 47d.l. 2/1940

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.l.

9 gennaio 1940, n. 2 (istituzione dell'IGE), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, promosso con

ordinanza emessa il 4 giugno 1969 dal tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra la società Adena e

l'Ammininistrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 372 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio promosso dalla società Adena contro

l'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere la restituzione

della somma di lire 4.712.740 per imposta IGE che si assumeva non

dovuta e corrisposta a mezzo marche, avendo l'Avvocatura dello Stato

opposto che, ai sensi dell'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762,

istitutiva dell'IGE, l'imposta corrisposta erroneamente a mezzo di

marche applicate dal contribuente non è rimborsabile, il tribunale di

Genova, con ordinanza 4 giugno 1969, sollevava d'ufficio questione di

illegittimità costituzionale di detto articolo 47, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Il tribunale, ai fini della rilevanza, considerava che nella specie

ricorrono tutti gli estremi che legittimerebbero l'azione di indebito

oggettivo disciplinata dall'art. 2033 del codice civile e che, quindi,

ai fini del decidere era necessario accertare se l'ostacolo costituito

dal citato art. 47 fosse o no legittimo.

Ai fini, poi, della non manifesta infondatezza, il tribunale

rilevava che poiché la legge sull'IGE per i pagamenti da lire 100 a

lire 2.000 concede la facoltà di usare indifferente mente il sistema

delle marche o quello dei conti correnti, si viene a costituire,

rispetto ai pagamenti erroneamente effettuati, una grave ed

ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che abbiano

scelto l'una o l'altra forma di assolvimento del loro debito d'imposta,

in quanto quelli che hanno scelto il sistema delle marche non hanno

diritto al rimborso in caso di imposta non dovuta, mentre a quelli che

hanno scelto il sistema del conto corrente tale diritto è

riconosciuto.

Dopo gli adempimenti di legge la questione viene ora alla

cognizione della Corte.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri e si è costituito il Ministro delle finanze, entrambi

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

con l'atto di intervento e con la memoria di costituzione nonché con

una memoria aggiunta, chiede che la questione venga dichiarata

infondata, in quanto tra le due categorie di contribuenti indicate dal

giudice a quo non esiste una situazione identica ma una situazione

differenziata, alla quale corrisponde una disciplina, per ciò stesso,

legittimamente differenziata, senza che sia contestata la razionalità

della differenziazione, del resto difficilmente contestabile Considerato in diritto :

1. - In base alla legge istitutiva ed a successive modificazioni,

l'imposta generale sull'entrata viene pagata nei seguenti modi:

1) in modo ordinario (auto tassazione) mediante: a) applicazione

di marche, obbligatoria per il pagamento di somme inferiori alle lire

100 e facoltativa per il pagamento di somme superiori alle lire 100 e

non alle lire 2.000; b) versamento in conto corrente postale,

facoltativo per i pagamenti di somme superiori a lire 100 e non

superiori a lire 2.000, obbligatorio negli altri casi; c) postagiro

settimanale;

2) in modo virtuale: a) versamento diretto all'ufficio del

registro; b) abbonamento, in base a canoni provvisori soggetti a

conguaglio; c) abbonamento in base al volume degli affari.

Ai fini del presente giudizio interessa soltanto il modo di

pagamento preveduto dall'art. 7, comma primo, lettera b, del d.l. 3

maggio 1948, n. 799, in forza del quale, quando l'ammontare complessivo

del tributo, per ogni entrata, supera lire 100 e non 2.000, il

pagamento stesso può essere effettuato facoltativamente a mezzo di

marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Rispetto a questo modo di pagamento, secondo l'ordinanza di

rinvio, l'art. 47, comma primo, della legge istitutiva del tributo, in

forza del quale l'imposta, erroneamente corrisposta a mezzo di marche

applicate dal contribuente, non è rimborsabile, violerebbe il

principio di uguaglianza tra i contribuenti, che debitori dello stesso

tributo ed allo stesso titolo, a seconda che abbiano scelto il

pagamento a mezzo marche o quello a mezzo conto corrente, in caso di

pagamento non dovuto, non hanno oppure hanno il diritto al rimborso.

2. - Così precisatine i termini, la questione risulta infondata

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non si ha violazione

del principio di uguaglianza tutte le volte che una disciplina

differenziata corrisponde ad una situazione differenziata (v. da ultimo

sentenze nn. 13, 33 e 114 del 1970).

Ora non può essere posto in dubbio che il pagamento di un tributo

mediante l'apposizione di marche effettuata dallo stesso contribuente,

con annullamento all'atto dell'uso, è ben diverso da quello effettuato

a mezzo conto corrente postale.

Poiché tra contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni di

debito, ossia debbano versare tributi di importo superiore a lire 100 e

non superiore a lire 2.000, non è imposto ad alcuni un modo e ad altri

un modo diverso di pagamento, ma è loro concessa facoltà di scelta

tra l'uno e l'altro modo, la differenziazione riguarda non i soggetti

che l'effettuano ma il modo di pagamento ed è una differenza nota

all'atto della scelta, nota perché l'art. 47 è molto chiaro al

riguardo.

Quindi chi trova più conveniente o più comodo effettuare il

pagamento mediante marche, volontariamente si espone alla differente

disciplina che la legge ha ritenuto di adottare, in caso di imposta non

dovuta, per quella forma di pagamento e non può lamentare disparità

di trattamento rispetto a chi abbia scelto l'altra forma di pagamento

3. - Ma, contrariamente a quanto ritiene l'Avvocatura generale

dello Stato, il giudice a quo, pur non avendo esplicitamente contestata

la razionalità della denunciata differenziazione, implicitamente lo ha

fatto, quando, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, ha

creduto di ravvisare una differenza tra tasse di bollo ed imposta IGE e

quando ha ritenuto che il pagamento mediante marche non impedisce di

raggiungere la prova piena del pagamento indebito, ai fini della azione

preveduta dall'art. 2033 del codice civile.

Occorre, pertanto, precisare che quando una tassa o una imposta è

pagabile mediante marche, non per un criterio empirico o per semplici

ragioni pratiche, in caso di pagamento erroneo, è escluso il rimborso,

ma per motivi di stretto rigore giuridico.

La carta da bollo, i francobolli, le marche da bollo come quelle

per l'IGE, infatti, sono valori emessi dallo Stato, per i fini fiscali

o di corrispettivo di servizi, per conseguire i quali sono predisposti

e conservano il loro valore finché non siano usati.

Una volta usati, non importa se esattamente o erroneamente, la loro

funzione si esaurisce in quanto, per effetto del l'uso, restano

annullati.

Di qui la razionalità della disciplina differenziata adottata dal

legislatore con il contestato art. 47.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47 dei d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 "Istituzione di una imposta

generale sull'entrata", convertito con modificazioni nella legge 19

giugno 1940, n. 762, proposta dal tribunale di Genova, con ordinanza

emessa in data 4 giugno 1969, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

ECLI:IT:COST:1971:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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