Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22d.P.R. 636/1972
  • art. 32d.P.R. 636/1972
  • art. 38d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo

comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

il 27 giugno 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal

Ministero delle finanze contro Pecorilla Giuseppe, iscritta al n. 445

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Annibale Marini;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di una decisione

della Commissione tributaria centrale, la Corte di cassazione, con

ordinanza emessa il 27 giugno 1997 e pervenuta il 4 giugno 1998, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma,

32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

nella parte in cui prevedono che il termine per impugnare le

decisioni della Commissione tributaria decorra, per l'amministrazione

finanziaria, "dalla data in cui il funzionario dell'Ufficio

destinatario della comunicazione del dispositivo appone la propria

firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire alla

segreteria della Commissione Tributaria e non dal momento in cui il

plico è stato (a questi) consegnato dall'ufficio postale".

2. - Premette la Corte rimettente che nel processo tributario

disciplinato dalle norme di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 636 del 1972, il dispositivo delle decisioni delle

commissioni è comunicato, ai sensi dell'art. 32, primo comma, -

entro dieci giorni dal deposito - all'ufficio dell'amministrazione

finanziaria mediante elenco in duplice esemplare uno dei quali,

datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente, è restituito alla

segreteria della Commissione.

Ad avviso della Suprema Corte, nel caso di trasmissione dell'elenco

a mezzo posta, il termine per proporre l'appello decorrerebbe per

l'amministrazione finanziaria, in virtù del combinato disposto degli

artt. 22, primo comma, 32, primo (seconda parte) ed ultimo comma e

38, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 636 del 1972, non già dalla data di attestazione dell'avvenuta

consegna o da quella del ritiro del plico postale come avviene per il

contribuente, bensì da quella - il più delle volte successiva - in

cui il funzionario dell'ufficio ricevente appone la propria firma sul

duplicato dell'elenco che in seguito verrà restituito alla

segreteria della Commissione tributaria di primo grado.

Siffatta interpretazione troverebbe conferma in una pronuncia della

stessa Corte rimettente (sezione I civile, n. 1475 del 9 marzo 1979),

secondo la quale "quando il dispositivo della decisione della

Commissione Tributaria sia stato comunicato dalla segreteria della

Commissione all'Ufficio tributario, ai sensi dell'art. 32, primo

comma, seconda parte, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, mediante

trasmissione di elenco in duplice esemplare spedito per raccomandata,

il termine per l'impugnazione da parte dell'Ufficio decorre dalla

data che il funzionario appone, con la propria firma, sul duplicato

dell'avviso da restituire alla segreteria della commissione e non

dalla data di attestazione di consegna del plico da parte

dell'incaricato postale".

Poiché tale sistema - a giudizio della rimettente - renderebbe

l'ufficio tributario arbitro di determinare la data di decorrenza del

termine di impugnazione, non ostando a ciò la prescrizione

(contenuta nell'art. 32, primo comma, seconda parte del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, come

sostituito dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 739 del 1981) dell'obbligo di sottoscrizione "immediata" del

duplicato, ne conseguirebbe la violazione sia del principio

costituzionale di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,

per la irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe a

determinare tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, che

del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione,

consentendosi all'amministrazione finanziaria di fissare - ad libitum

- la decorrenza del termine per l'impugnazione della decisione.

3. - L'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle

disposizioni denunciate, comportando la tardività dell'appello

proposto nel giudizio di merito dall'amministrazione finanziaria e

conseguentemente il rigetto del ricorso per cassazione, renderebbe,

infine, la questione sollevata rilevante per la decisione del

giudizio a quo. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione - della legittimità costituzionale degli artt.

22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), nella parte in cui prevedono che il termine

per impugnare le decisioni della Commissione tributaria decorra, per

l'amministrazione finanziaria, "dalla data in cui il funzionario

dell'Ufficio destinatario della comunicazione del dispositivo appone

la propria firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire

alla segreteria della Commissione Tributaria e non dal momento in cui

il plico è stato (a questi) consegnato dall'Ufficio postale".

2. - La questione non è fondata.

L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del

1972 dettava nel primo e nell'ultimo comma due disposizioni dal

seguente tenore testuale: "le comunicazioni sono fatte mediante

avviso che a cura della segreteria è consegnato alle parti, le quali

ne rilasciano ricevuta, o è rimesso per posta in piego

raccomandato".

"Le notificazioni da effettuarsi a cura della segreteria ad un

ufficio dell'amministrazione finanziaria possono avvenire con la

trasmissione di un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e

sottoscritto dall'ufficio ricevente è restituito alla segreteria

della commissione ed inserito nel fascicolo".

Il successivo art. 38, terzo comma, prescriveva inoltre che il

dispositivo delle decisioni doveva essere notificato al contribuente,

a cura della segreteria della Commissione tributaria, entro dieci

giorni dal deposito e comunicato nello stesso termine all'ufficio

finanziario con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e

sottoscritto dall'ufficio ricevente, era restituito alla segreteria

della commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

Sotto il vigore di siffatte disposizioni si era posto il problema

se, in caso di trasmissione dell'elenco in duplice esemplare, il

termine per l'appello decorresse dalla data di ricezione dell'elenco,

o da quella, eventualmente successiva, di restituzione, da parte

dell'ufficio, di copia dell'elenco datata e sottoscritta per

ricevuta.

Sul punto la Corte di cassazione aveva fissato il principio secondo

cui, in caso di trasmissione dell'elenco a mezzo del servizio

postale, non essendo prevista la comunicazione mediante raccomandata

con avviso di ricevimento, il dies a quo per l'impugnazione decorreva

dalla data apposta dal funzionario ricevente sul duplicato

dell'avviso (recte: elenco) da restituire alla segreteria della

Commissione tributaria, anche se successiva a quella di effettiva

ricezione (sentenza n. 1475 del 1979).

La citata normativa come interpretata dal giudice di legittimità

era stata peraltro censurata da talune commissioni tributarie sotto

il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; ma questa

Corte, investita della questione, aveva ordinato la restituzione

degli atti ai giudici a quibus per un riesame dell'intera situazione

reso necessario dalle sostanziali innovazioni legislative che erano

nel frattempo intervenute (ordinanze nn. 263 e 214 del 1982).

Gli artt. 19 e 25 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, entrato in

vigore il 1 gennaio 1982, modificando la previgente disciplina hanno,

infatti, statuito, per quel che qui rileva: a) che le comunicazioni

sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione

consegnato alle parti, che ne rilasciano "immediatamente" ricevuta, o

spedito in plico raccomandato "con avviso di ricevimento"; b) che le

comunicazioni all'ufficio tributario possono essere effettuate

mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali

deve essere "immediatamente" datato e sottoscritto per ricevuta e

restituito alla segreteria della commissione che lo ha inviato; c)

che i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla

comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto; d) che

il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci

giorni dal deposito.

Il mutato quadro normativo in forza del quale le comunicazioni a

mezzo posta debbano essere effettuate in plico raccomandato "con

avviso di ricevimento", mentre vale a superare l'interpretazione

sulla cui base la Corte rimettente ha sollevato la questione di

costituzionalità (interpretazione che prima della novella dell'art.

32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 era

stata motivata proprio con l'assenza dell'avviso di ricevimento),

induce a ritenere compiuta la comunicazione a mezzo posta alla data

in cui il funzionario responsabile appone la propria firma

sull'avviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato.

E ciò in quanto la funzione dell'avviso di ricevimento è quella di

attestare la data di ricezione dell'atto dalla quale, ai sensi

dell'art. 32, comma quinto, parte seconda, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 636 del 1972, decorre il termine per

l'impugnazione.

La datazione e sottoscrizione per ricevuta dell'elenco da parte del

funzionario dell'ufficio, devono, poi, in conformità a quanto

disposto dal citato art. 32, primo comma, essere eseguite

"immediatamente", e cioè senza alcuna soluzione temporale rispetto

alla ricezione del plico raccomandato poiché, come questa Corte ha

avuto modo di rilevare, quel che è "immediato" non tollera per

definizione intervalli temporali (sentenza n. 232 del 1998).

Sicché, è evidente come l'eventuale ritardo con cui,

successivamente alla data attestata dall'avviso di ricevimento del

plico, il funzionario dell'ufficio destinatario della comunicazione

abbia datato e sottoscritto l'elenco, non possa assumere, proprio per

la sua illegittimità, alcun rilievo ai fini del decorso del termine

per l'impugnazione della decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari