Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,

28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela

dell'ordine pubblico), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1975 dal pretore di Galatina nel

procedimento penale a carico di Nobile Sebastiano, iscritta al n. 279

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1975 dal pretore di Modena nel

procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 513 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 332 del 17 dicembre 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti;

udita il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di ignoti "allo stato"

comunque appartenenti alle forze dell'ordine, il pretore di Modena ha

sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, "disposizioni a

tutela dell'ordine pubblico", in riferimento agli artt. 3, 25, 107 e

112 della Costituzione.

Le norme impugnate, nel prevedere un particolare meccanismo

processuale per i reati commessi dalle forze dell'ordine, violerebbero

il principio di eguaglianza, per la introduzione di un procedimento

privilegiato in favore di una determinata categoria di cittadini; si

porrebbero in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione

penale, per essere il promovimento dell'azione subordinato

all'informativa nei confronti del Procuratore generale presso la Corte

di appello; urterebbero, infine, contro il disposto degli artt. 25 e

107 Cost., rendendo possibile il trasferimento al giudice istruttore

della cognizione di reati di competenza pretorile.

Identica questione è stata proposta dal pretore di Galatina, nel

procedimento a carico di Sebastiano Nobile, anche in riferimento

all'art. 102 della Costituzione.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la

infondatezza di tutte le questioni proposte. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della

legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine

pubblico, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma,

102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione.

Secondo le ricordate ordinanze, le disposizioni della legge n. 152

del 1975, che prevedono particolari modalità di procedimento

istruttorio in ordine ai reati commessi da ufficiali o agenti di

pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio

di pubblica sicurezza, "per fatti compiuti in servizio e relativi

all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica", dovrebbero

essere dichiarate incostituzionali, in quanto:

- introdurrebbero una procedura speciale e privilegiata per una

categoria di cittadini, in violazione del principio di eguaglianza;

- renderebbero possibile, con il trasferimento al giudice

istruttore dei reati di competenza pretorile, la sottrazione

dell'imputato al suo giudice naturale;

- porrebbero un limite al promovimento dell'azione penale, in

contrasto con il principio sancito dall'art. 112, subordinando

l'attività istruttoria del pubblico ministero (procuratore della

Repubblica o pretore inquirente) alla informativa nei confronti del

procuratore generale presso la Corte d'appello;

- attuerebbero, infine, una distinzione tra i magistrati in

contrasto con le norme sull'ordinamento giudiziario, e non sulla base

di diversità di funzioni, violando i principi enunciati dagli artt.

102 e 107 della Costituzione.

2. - Le due ordinanze propongono sostanzialmente la medesima

questione, e pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

La questione non è fondata, non sussistendo alcuno dei profili di

illegittimità prospettati dalle ordinanze di rimessione.

La speciale normativa introdotta con gli artt. 27 e seguenti per i

reati commessi dalle forze dell'ordine - limitatamente alla fase

istruttoria, e senza nulla innovare in ordine al giudizio, sempre

regolato dalle norme ordinarie - non lede il principio di eguaglianza

conferendo una ingiustificata situazione di privilegio. Essa non si

applica agli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in via

generale per tutti i reati, ma esclusivamente "per fatti compiuti in

servizio", ossia per fatti che nel servizio abbiano ragione e causa, e

siano inoltre "relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione

fisica". La ratio delle disposizioni denunciate risulta con chiarezza

dalla relazione delle Commissioni riunite della Camera dei deputati,

nella seduta dell'8 aprile 1975: esse "sono determinate dall'esigenza

di impedire che gli appartenenti alle forze dell'ordine siano esposti

al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati

concernenti l'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di

altro mezzo di coazione fisica". Nella presente situazione dell'ordine

pubblico, valutata dal legislatore di particolare gravità, trova piena

giustificazione il trattamento differenziato introdotto per le forze

dell'ordine, alle quali è affidato il gravoso e rischioso compito di

prevenire e reprimere la perpetrazione dei reati, e di garantire, con

la sicurezza pubblica una ordinata convivenza civile.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la

considerazione delle funzioni ed attribuzioni conferite ai pubblici

funzionari "se da un lato dà titolo ad una maggiore protezione penale,

è poi fonte, dall'altro, di un aggravamento di responsabilità come

nei casi in cui la qualità di pubblico ufficiale viene assunta ad

elemento costitutivo o a circostanza aggravante dei reati commessi"

(sentenza n. 109 del 1968). E giustamente l'Avvocatura dello Stato ha

osservato che provvedimenti come quello in questione, "inteso ad una

garanzia lato sensu processuale per gli appartenenti alle forze

dell'ordine, di cui si contesta la legittimità, costituiscono

l'elemento compensativo delle maggiori responsabilità". Non sussiste

dunque una ingiustificata disparità di trattamento, che possa

considerarsi lesiva del principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione.

3. - Le ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza

pretorile, la violazione dell'art. 25, per la possibilità di

sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, che conseguirebbe

all'avocazione della istruttoria da parte del procuratore generale ed

all'eventuale trasferimento della stessa al giudice istruttore. Ma la

denunciata violazione non sussiste, perché le disposizioni di cui è

causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore, secondo

la corretta interpretazione, prospettata anche dall'Avvocatura dello

Stato nelle sue deduzioni. Per vero, gli artt. 27, 28 e 29 della legge

n. 152 del 1975 contengono una normativa che regola in modo speciale

soltanto i rapporti tra procuratore della Repubblica, procuratore

generale e giudice istruttore, in relazione ai reati di competenza del

tribunale e della Corte d'assise: ove abbia notizia di tali reati,

imputabili alle forze dell'ordine per fatti compiuti in servizio con

uso delle armi o di altro mezzo di coazione, il procuratore della

Repubblica è tenuto ad informare immediatamente il procuratore

generale, limitandosi a compiere frattanto esclusivamente gli atti

urgenti relativi alla prova del reato; il procuratore generale, ove non

ritenga di esercitare i poteri previsti dal codice di rito (ossia

procedere ad atti di istruzione preliminare, ai sensi dell'art. 234, o

avocare a sé l'istruzione sommaria, ai sensi dell'art. 392),

restituisce gli atti al procuratore della Repubblica, perché proceda

nelle forme stabilite dalla legge; entrambi, ove ne ravvisino gli

estremi, possono richiedere al giudice istruttore, con atto motivato,

di pronunciare decreto di archiviazione; ed infine il giudice, ove non

ritenga di accogliere tale richiesta, dispone l'istruttoria formale,

con ordinanza impugnabile dall'interessato davanti alla sezione

istruttoria.

Il secondo comma dell'art. 27 stabilisce bensì che "la stessa

disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia

di un reato previsto nel comma precedente": ma questa norma è stata

evidentemente inserita sempre con riferimento ai reati di competenza

del tribunale e della Corte di assise, in relazione ai poteri che anche

per questi più gravi reati l'art. 231, secondo comma, del codice di

procedura penale attribuisce al pretore. Egli è infatti tenuto bensì

ad informare senza ritardo il procuratore della Repubblica d'ogni

notitia criminis trasmettendogli "gli atti del procedimento e ogni cosa

che vi si riferisce", ma ha tuttavia il potere di procedere in ogni

caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove,

ed anche di emettere mandato d'arresto.

La disposizione dell'art. 27, invece, mentre impone anche al

pretore di informare nello stesso giorno il procuratore generale, gli

consente solo di compiere "esclusivamente gli atti urgenti, relativi

alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio", con

preclusione, pertanto, dei provvedimenti relativi alla libertà

personale. L'art. 27 non impone peraltro al pretore alcun obbligo di

informativa al procuratore generale per i reati di sua competenza. A

questi infatti non sono applicabili le disposizioni speciali della

nuova legge, che fanno espresso ed esclusivo riferimento agli strumenti

processuali concernenti i reati di competenza del tribunale e della

Corte d'assise, rispetto ai quali soltanto il procuratore generale può

" esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale", secondo

il chiaro disposto dell'art. 28.

Non v'è dunque alcuna deroga alla competenza del pretore, quanto

ai reati attribuiti alla sua cognizione. Ed è forse superfluo

aggiungere che anche per quanto concerne i reati di competenza del

tribunale o della Corte d'assise, le nuove disposizioni, pur importando

una diversa distribuzione di competenze tra organi requirenti e

giurisdizionali, non confliggono con il principio sancito dall'art. 25,

primo comma, della Costituzione, essendo tali competenze sempre

predeterminate in via generale dalla legge.

4. - È chiaro che le denunciate disposizioni non pongono la

pretesa limitazione al promovimento dell'azione penale, né da parte

del pretore, per i reati di sua competenza, né da parte degli uffici

del pubblico ministero. L'obbligo di immediata informativa al

procuratore generale non lede, di per sé, le prerogative del

procuratore della Repubblica, e d'altra parte l'art. 28 non attribuisce

al procuratore generale poteri diversi o maggiori di quelli che gli

spettano in base al codice di rito; ove egli non ritenga di avocare a

sé l'istruzione sommaria, dovrà restituire gli atti al procuratore

della Repubblica, perché proceda a norma di legge.

Non sussiste nemmeno la pretesa discriminazione tra magistrati, che

si assume lesiva dei principi sanciti dall'art. 102, primo comma, e

dall'art. 107, terzo comma, della Costituzione. Non v'è infatti, per

quanto già si è detto, nessuna "umiliazione" né "spoliazione di

poteri" nei confronti del pretore, a torto lamentata con copia di

considerazioni estravaganti dal pretore di Galatina; non v'è del pari

nessuna lesione delle attribuzioni del procuratore della Repubblica,

quali previste dal vigente ordinamento giudiziario, dato che le

disposizioni di cui è causa concernono pur sempre l'esercizio di

funzioni di competenza dell'ufficio del pubblico ministero, a cui nella

circoscrizione della Corte d'appello presiede il procuratore generale

(cfr. art. 70 dell'ordinamento giudiziario). Ed il potere di avocazione

a lui riconosciuto dall'art. 392, come la Corte ha già avuto occasione

di dichiarare, attua soltanto una legittima sostituzione di un organo

del pubblico ministero ad altro organo dello stesso ufficio (sentenze

n. 148 del 1963 e n. 32 del 1964).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152,

"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", sollevata dalle ordinanze

di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo

comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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