Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5,

primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica

della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande), promossi con ordinanze emesse il 18 ottobre 1973 dal pretore

di Roma in due procedimenti penali a carico di Proietti Giuseppina ed

altri, iscritte ai nn. 63 e 64 del registro ordinanze 1974 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 la relazione del

Presidente;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze di eguale tenore il pretore di Roma ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo

comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sul presupposto che esso non

preveda come reato la detenzione per la distribuzione per il consumo di

alimenti in cattivo stato di conservazione, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

Si osserva nelle ordinanze di rimessione che contrasta con il

principio di ragionevolezza e con la tutela della salute pubblica

voluta dall'art. 32, primo comma, della Costituzione, la citata norma

incriminatrice, la quale, per coerenza con tali principi

costituzionali, avrebbe dovuto punire non solo la detenzione per la

vendita di sostanze mal conservate ma anche quella per la distribuzione

per il consumo, altrettanto pericolosa per la salute.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atti di

deduzioni depositati il 1 febbraio ed il 2 aprile 1974, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

La difesa dello Stato rileva che dall'interpretazione sistematica

della norma impugnata ed in relazione alla finalità di tutela della

salute pubblica, immanente all'intera disciplina stabilita dalla legge

30 aprile 1962, n. 283, dovrebbe dedursi che il legislatore minus dixit

quam voluit. Ossia l'espressione "detenere per vendere" deve essere

interpretata estensivamente nel senso di "detenere per immettere al

consumo".

L'Avvocatura dello Stato cita quindi talune decisioni della

Cassazione favorevoli ad una configurazione ampia della norma. Considerato in diritto :

1. - Attesa l'identità delle questioni prospettate i relativi

giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 30

aprile 1962, n. 283, nella parte in cui escluderebbe, tra le varie

ipotesi di reato, la detenzione di sostanze alimentari mal conservate

per distribuirle per il consumo. Nell'ordinanza di rimessione si dubita

che la supposta liceità di tale condotta contrasti con gli artt. 3 e

32, primo comma, della Costituzione, non apparendo giustificata in

relazione all'analoga (punita) fattispecie di detenzione per la

vendita, e potendo procurare un identico nocumento alla salute

pubblica.

Il giudice a quo presuppone che la norma denunciata non si estenda

a chi detiene sostanze in cattivo stato di conservazione per immetterle

nel consumo alimentare umano. Ove tale interpretazione fosse esatta,

il pretore avrebbe dovuto assolvere gli imputati anziché sollevare una

questione di legittimità costituzionale, prospettandola

sostanzialmente come richiesta alla Corte costituzionale di creare

nuove ipotesi di reato.

Peraltro la tesi ermeneutica del pretore appare erronea e la

questione proposta infondata.

La ratio della norma incriminatrice impugnata è quella di punire

non soltanto l'attività di vendita di sostanze alimentari in vario

modo viziate, ma anche di impedire quella detenzione, anch'essa

pericolosa, che precede immediatamente l'immissione nel consumo delle

sostanze stesse.

La disposizione in esame prevede che le sostanze alimentari

descritte nel suo contesto siano vendute, impiegate nella preparazione

di alimenti o di bevande, somministrate come mercede ai propri

dipendenti o distribuite per il consumo (art. 5 legge 30 aprile 1962,

n. 283).

Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la norma, interpretata

secondo l'intento della legge che è quello di assicurare la tutela

della salute pubblica, comprenda nell'ipotesi di reato anche la

detenzione caratterizzata dalla destinazione all'uso alimentare, senza

previo accertamento della commestibilità.

Ne consegue che la norma impugnata vieta la detenzione finalizzata

all'esplicamento di tutte le condotte analiticamente descritte

dall'art. 5 della legge n. 283 del 30 aprile 1962, sicché la censura

prospettata dal giudice a quo si palesa inconsistente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283

(disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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