Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1994 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 23d.l. 359/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi

Giuseppa, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Francesco Mobilia per Ingemi Giuseppa;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale

assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per l'annullamento della

sentenza che lo ha condannato a corrispondere a Giuseppa Ingemi la

maggior somma spettantele a titolo di riliquidazione dell'indennità

premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la

Corte di cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 1992 (pervenuta a

questa Corte il 12 maggio 1993), ha nuovamente sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto

1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella

parte in cui dispone che le somme dovute al detto titolo non danno

luogo a rivalutazione monetaria.

Premesso che la questione conserva rilevanza pur dopo la legge 30

dicembre 1991, n. 412 (in considerazione della quale era stata

disposta la rimessione degli atti con ord. n. 218 del 1992), non

essendo applicabile nella specie l'art. 16, comma 6, di tale legge,

il giudice rimettente osserva che le ragioni per cui la sentenza n.

1060 del 1988 di questa Corte ha dichiarato l'infondatezza della

questione in ordine all'esclusione della rivalutazione monetaria

(mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma

nella parte concernente l'esclusione degli interessi) non sono più

sostenibili dopo la sentenza di questa Corte n. 156 del 1991. Alla

stregua di tale sentenza, che ha assimilato i crediti previdenziali

ai crediti di lavoro, con conseguente estensione ai primi della

regola dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ., la discriminazione

del credito di cui si discute rispetto agli altri crediti

previdenziali viola il principio di eguaglianza coordinato con l'art.

38, secondo comma, della Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la parte privata chiedendo la dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata con

argomentazioni analoghe a quella dell'ordinanza di rimessione,

integrate dal richiamo della sentenza di questa Corte n. 822 del

1988, sul riflesso che la norma impugnata è venuta a ledere una

legittima aspettativa del dipendente in procinto di essere collocato

in quiescenza. Considerato in diritto

1. - La Corte di Cassazione mette in dubbio, in riferimento agli

artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale

dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito

nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, "nella parte in cui dispone che

le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di

servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".

Il titolo alla riliquidazione nasce dall'art. 4, nono comma, della

legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 3 della legge 7

luglio 1980, n. 299, che per i dipendenti degli enti locali iscritti

all'INADEL ha incluso l'indennità integrativa speciale nella base di

computo dell'indennità premio di servizio. Secondo la sentenza n.

236 del 1986 di questa Corte, l'abrogazione dell'art. 1 della legge

31 marzo 1977, n. 91, disposta dalla citata legge n. 297 del 1982, si

è riflessa anche sul trattamento dei dipendenti degli enti locali

consentendo l'inclusione degli incrementi dell'indennità integrativa

speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977 nel calcolo dell'indennità

premio di servizio. Di qui l'obbligo dell'INADEL di riliquidare

l'indennità corrisposta ai dipendenti collocati in quiescenza tra il

1° giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297 del

1982) e il 26 novembre 1986 (data di pubblicazione della sentenza n.

236 del 1986 cit.).

2. - La questione è fondata.

La norma denunziata è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima con sentenza n. 1060 del 1988, nella parte in cui

escludeva la corresponsione di interessi sulla somma differenziale

risultante dalla riliquidazione. Come osserva giustamente il giudice

rimettente - il quale attribuisce all'indennità premio di servizio

natura di prestazione previdenziale - gli argomenti con cui fu tenuta

ferma la parte escludente la rivalutazione non sono più sostenibili

dopo la sentenza n. 156 del 1991, che ha assoggettato la

responsabilità per ritardato pagamento delle prestazioni

previdenziali a una disciplina analoga a quella prevista dall'art.

429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di lavoro.

Secondo l'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla

sentenza n. 156 del 1991 (applicabile fino all'entrata in vigore

della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma 6, della legge 30

dicembre 1991, n. 412), dalla data del provvedimento (non

satisfattivo) dell'istituto previdenziale sulla domanda di

prestazione, oppure dal giorno in cui è spirato il termine previsto

dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente

diritto in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Perciò la

norma impugnata, in quanto esclude la rivalutazione, viola il

principio di eguaglianza, coordinato con l'art. 38 della

Costituzione.

Non ha pregio il rilievo che il comportamento dell'INADEL - il

quale fino al 1986 ha continuato a liquidare l'indennità premio di

servizio senza calcolare gli incrementi dell'indennità integrativa

speciale posteriori al 31 gennaio 1977 - è giustificato dalla

situazione di incertezza interpretativa circa la natura del rinvio

alla legge n. 91 del 1977 contenuto nell'art. 3, primo comma, della

legge n. 299 del 1980, e quindi in ordine all'incidenza sul calcolo

dell'indennità premio di servizio dell'abrogazione disposta

dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297 del 1982: incertezza poi

risolta dalla sentenza n. 236 del 1986 in senso opposto

all'interpretazione preferita dall'Istituto. La responsabilità per

ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla

responsabilità ex art. 429 cod. proc. civ., è indipendente

dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del

d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza

locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte

in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione

dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione

monetaria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari