Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1965 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

30 luglio 1959, n. 559, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1964

dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di La

Spezia sul ricorso della Società in nome collettivo "Ing. Nino

Ferrari" contro l'Ufficio delle imposte dirette di La Spezia, iscritta

al n. 134 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 28 aprile 1964 la Commissione distrettuale delle

imposte dirette e indirette di La Spezia ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, avente per oggetto la

concessione di condono in materia tributaria per sanzioni non aventi

natura penale.

Secondo quanto risulta dalla citata ordinanza l'ufficio imposte di

La Spezia aveva rettificato, con atto del 2 marzo 1955, in lire

111.500.000 il patrimonio tassabile agli effetti della imposta

straordinaria sul patrimonio della Società in nome collettivo "Ing.

Nino Ferrari", accertando la relativa sopratassa per infedele

dichiarazione in lire 2.230.000. A seguito di ricorso della Società

interessata, il Comitato direttivo per gli agenti di cambio di Genova,

con pronuncia del 20 ottobre 1959, determinò il valore del patrimonio

in lire 35.000.000. Con istanza del successivo 9 novembre diretta

all'ufficio imposte di La Spezia, la Società chiese di essere ammessa

ai benefici di amnistia e condono rispettivamente previsti dal D.P.R.

11 luglio 1959, n. 460, e dalla legge sopra ricordata. La istanza non

fu presa in considerazione dall'ufficio, essendosi questo a sua volta

appellato contro la decisione del Comitato direttivo degli agenti di

cambio, appello che venne respinto dalla Commissione provinciale,

sezione speciale di Genova, con decisione del 23 novembre 1961,

risultando il patrimonio tassabile definitivamente accertato secondo la

determinazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio.

A seguito di ciò l'ufficio imposte di La Spezia, prendendo in

esame la istanza per l'applicazione del condono, la respinse rilevando

che non si era realizzata una delle condizioni richieste dall'art. 2,

cioè la definizione dell'accertamento entro l'anno dall'entrata in

vigore della legge n. 559. A sua volta la Società interessata produsse

ricorso contro la iscrizione a ruolo della sopratassa per infedele

dichiarazione, rilevando di avere tempestivamente prodotto la istanza

per l'applicazione del condono e di averne ripetutamente sollecitata la

definizione sulla base dell'imponibile valutato dal Comitato direttivo

degli agenti di cambio. La Società "Nino Ferrari" chiedeva, in ogni

caso, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale

del citato art. 2 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La

Commissione, con l'ordinanza suindicata, accoglieva la istanza,

rilevando che la norma impugnata farebbe in definitiva dipendere il

riconoscimento del beneficio dal fatto che intervenga o no

tempestivamente la definizione amministrativa dell'accertamento, con un

conseguente diverso trattamento da contribuente a contribuente.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata, e

risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 212 del 29 agosto 1964.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di

intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato depositato

il 27 luglio 1964.

L'Avvocatura premette alcuni rilievi in ordine alla finalità della

norma impugnata, osservando in particolare che il beneficio da essa

preveduto non darebbe luogo ad un vero e proprio atto di clemenza, ma

sarebbe piuttosto diretto a stimolare i contribuenti alla sollecita

definizione degli accertamenti. E in questo senso andrebbe quindi

interpretata la funzione del termine e delle condizioni preveduti dalla

norma stessa.

L'Avvocatura osserva inoltre che, nel caso in esame, dinanzi alla

Commissione distrettuale la non tempestiva definizione

dell'accertamento dipese non da inerzia dell'Ufficio delle imposte di

La Spezia, ma dal fatto che, a seguito dei reclami prodotti da entrambe

le parti, non fu possibile addivenire al concordato nel termine

prescritto dalla legge. D'altra parte, in via di conclusione,

l'Avvocatura osserva che la vera causa di eventuali differenze di

trattamento non andrebbe ricercata nella norma impugnata, ma piuttosto

in situazioni di fatto cui quella legge rimane estranea. Si fa richiamo

a tal proposito alla sentenza di questa Corte n. 171 del 1963. Considerato in diritto :

Non è dubbio che dalla condizione imposta dal comma terzo

dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, cioè che per

l'applicazione del condono concorra l'intervento della definizione

amministrativa dell'accertamento tributario entro l'anno dall'entrata

in vigore della legge stessa, derivi una disparità nel trattamento dei

contribuenti; dei quali, soltanto taluni riescono a veder definito

l'accertamento entro l'anno, mentre gli altri, per i quali

l'accertamento rimane tuttavia pendente, non possono avvalersi del

beneficio. Tale disparità non trova, ad avviso della Corte, un

fondamento di ragionevolezza. I rilievi circa le finalità della norma,

la quale - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - sarebbe stata

diretta a stimolare i contribuenti per la sollecita definizione degli

accertamenti, se valgono in certo modo a rivelare gli originari motivi

della disposizione impugnata, non sono idonei a fornire una

soddisfacente e razionale spiegazione della lamentata disparità. Né

vale il richiamare la sentenza di questa Corte n. 171 del 1963, con la

quale fu dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151 del Codice penale e del provvedimento di

amnistia previsto dalla legge 23 gennaio 1963, n. 2. Come la Corte ebbe

ad osservare, la diversità di situazione in cui vengono a trovarsi

coloro che sono stati giudicati e condannati prima rispetto a coloro

che sono giudicati dopo il provvedimento di amnistia è una disparità

di fatto cui rimane estranea la legge, e deriva dalla diversa

condizione nella quale inevitabilmente si trovano condannati e imputati

al momento della entrata in vigore del provvedimento stesso. Nel caso

in esame, invece, è proprio la norma impugnata che, mediante la

condizione disposta per l'applicazione del condono, viene a creare la

disparità di trattamento. La quale è da ritenersi priva di ogni

ragionevolezza, in considerazione delle varie e molteplici cause di

ogni genere, non imputabili ai contribuenti, che possono accelerare o

ritardare la definizione amministrativa degli accertamenti tributari.

Sussiste per conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della

Costituzione, e la disposizione impugnata deve dichiararsi

costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio

1959, n. 559, nella parte in cui stabilisce che la definizione

amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro un

anno dalla entrata in vigore della legge, come condizione per

l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello

stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari