Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del

decreto-legge del 21 giugno 1995, n. 238 promossi con ordinanze

emesse il 28 giugno 1995 e il 27 giugno 1995 dal pretore di Verona,

ed il 28 luglio 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Rovigo,

rispettivamente iscritte ai nn. 541, 592 e 664 del registro ordinanze

1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40,

41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile tra la Cassa di risparmio di

Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona e la società Carlutti costruzioni

s.r.l. per il pagamento della somma di L. 36.160.453 a saldo del

conto corrente di quest'ultima, l'adito Pretore di Verona con

ordinanza del 27 giugno 1995 ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno

1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo). Tale disposizione, modificando l'art. 8 cod.

proc. civ., ha stabilito che il pretore è competente per le cause,

anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire

cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di

pace.

Il pretore rimettente dubita innanzi tutto che il decreto-legge n.

238 del 1995 sia sorretto dal requisito della straordinaria

necessità ed urgenza di cui all'art. 77, secondo comma, della

Costituzione; requisito questo che richiede situazioni oggettivamente

eccezionali, tali da porsi al di fuori della concreta possibilità di

intervento del legislatore ordinario. Nella specie la disposizione

censurata non persegue affatto la finalità di colmare vuoti

normativi di sorta o di fronteggiare una situazione di eccessivo

carico del tribunale il quale risultava anzi già opportunamente

sgravato delle controversie in materia di circolazione stradale

nonché delle controversie locative, di comodato e di affitto

d'azienda. Invece la modifica - in senso ampliativo - della

competenza per valore pretorile, quale prevista dalla disposizione

censurata, si muove nella direzione di un ulteriore sgravio del

carico giudiziale dei tribunali, al di fuori di ogni disegno organico

di revisione dei criteri di competenza verticali (nella auspicata

prospettiva del giudice unico di primo grado) e senza alcuna

previsione di razionalizzazione delle circoscrizioni

giudiziarie. Inoltre tale aumento di competenza si accompagna alla

restituzione al pretore della competenza per materia in ordine alle

cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre

1981, n. 689 nonché a quelle di opposizione alle sanzioni

amministrative irrogate ex art. 75 del testo unico approvato con

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ciò infatti consegue dall'art. 1 del

cit. decreto-legge n. 238 del 1995 che ha sottratto al giudice di

pace tale competenza, abrogando i commi terzo e quarto, numero 4,

dell'art. 7 cod. proc. civ.

Tutto ciò - secondo il giudice rimettente - è destinato a

comportare, tenendo conto comparativamente delle sopravvenienze medie

annuali presso le preture e presso i tribunali, la paralisi

dell'ufficio del pretore, essendo rimasta inalterata l'attuale pianta

organica e la distribuzione territoriale dei pretori, entrambe

fissate in relazione a competenze ampiamente minori di quelle

odierne. Sarebbe quindi violato anche l'art. 97 della Costituzione

sul buon andamento dell'amministrazione pubblica che trova

applicazione anche all'amministrazione della giustizia.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato eccependo

pregiudizialmente l'inammissibilità della questione sollevata per

intervenuta decadenza della disposizione censurata.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione

rilevando da una parte che non esiste una riserva in favore del

Parlamento quanto ai provvedimenti che incidono sulla competenza

giurisdizionale; d'altra parte che non sussiste il lamentato

sovraccarico dell'ufficio del pretore rispetto a quello del

tribunale.

3. - Analoga questione di costituzionalità ha sollevato il

medesimo Pretore di Verona con ordinanza del 28 giugno 1995 nel

procedimento civile tra la Banca nazionale del lavoro e Bonuzzi

Giuseppe.

4. - Anche in questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato sostenendo pregiudizialmente l'inammissibilità

della questione sollevata e nel merito la sua infondatezza.

5. - Nel corso del procedimento civile tra Roccato Giuseppina e

Anastasia Salvatore, avente ad oggetto il risarcimento del danno

subito dall'attrice a seguito di incidente stradale provocato dal

convenuto, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo,

sciogliendo la riserva in ordine ad una richiesta di provvisionale ex

art. 24 della legge n. 990 del 1969, ha da una parte accolto tale

richiesta, e dall'altra - avendo le parti in sede di udienza di prima

comparizione domandato la concessione del termine di cui all'art. 180

cod. proc. civ. per il deposito di memorie e documenti - ha

sollevato (con ordinanza del 28 luglio 1995) questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno

1995, n.238, modificativo dell'art. 180 cit.

In particolare il giudice rimettente ritiene insussistenti i

presupposti di urgenza e necessità richiesti dall'art. 77 della

Costituzione per la decretazione d'urgenza. Il considerevole lasso di

tempo tra l'approvazione della riforma del processo civile (legge 26

novembre 1990, n. 353) e la sua entrata in vigore esclude - secondo

il giudice rimettente - l'impellenza di provvedere ulteriormente per

riformare norme (quale quella censurata) non ancora, quasi del tutto,

applicate e non giustifica quindi il ricorso alla decretazione

d'urgenza.

Inoltre l'art. 180 cod. proc. civ. novellato si pone anche in

contrasto con l'art. 97 della Costituzione apparendo al giudice

rimettente del tutto contrario al principio di buona amministrazione

giudiziaria prevedere da una parte il frazionamento del processo, in

luogo della sua tendenziale concentrazione, e dall'altro rinviare la

prima udienza di trattazione senza che alla prima udienza di

comparizione possa svolgersi alcuna attività istruttoria.

6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione

di costituzionalità. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97

della Costituzione - dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.

238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo), nella parte in cui, modificando l'art. 8 cod.

proc. civ., prevede che il pretore è competente per le cause, anche

se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire

cinquantamilioni, in quanto non siano di competenza del giudice di

pace; si sospetta - da parte del giudice rimettente - la violazione:

a) dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione perché il

cit. decreto-legge n. 238 del 1995 non è sorretto dal requisito

della straordinaria necessità ed urgenza;

b) dell'art. 97 della Costituzione perché non è assicurato il

buon andamento dell'amministrazione della giustizia in quanto

l'aumento della competenza per valore rischia di comportare la

paralisi dell'ufficio del pretore, essendo rimasta inalterata

l'attuale pianta organica e la distribuzione territoriale dei

pretori, entrambe fissate in relazione a competenze molto minori di

quelle odierne.

Altra censura di incostituzionalità - in riferimento ancora agli

artt. 77, secondo comma, e 97 della Costituzione - ha investito

l'art. 4 del medesimo decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, nella

parte in cui prevede una prima udienza di comparizione, distinta

dalla successiva prima udienza di trattazione, in cui il giudice non

può compiere alcuna attività processuale che non sia quella di

verificare la correttezza del contraddittorio; si sospetta - da parte

del giudice rimettente - la violazione:

a) dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione perché il

cit. decreto-legge n. 238 del 1995 non è sorretto dal requisito

della straordinaria necessità ed urgenza;

b) dell'art. 97 della Costituzione perché non è assicurato il

buon andamento dell'amministrazione della giustizia in quanto, in

contrasto con il principio di economia processuale, non è consentito

al giudice il compimento di ulteriori attività processuali.

2. - Preliminarmente i tre giudizi incidentali vanno riuniti per

connessione oggettiva delle questioni sollevate.

Inoltre in via pregiudiziale deve affermarsi in particolare la

legittimazione del giudice istruttore a sollevare la questione di

costituzionalità dell'art. 4 cit. trattandosi di una disposizione di

cui egli deve fare diretta applicazione per adottare provvedimenti di

sua competenza, quale è quello di fissazione della prima udienza di

trattazione (cfr. ex plurimis ordinanza n. 436 del 1994).

3. - Va poi esamimata in via ulteriormente pregiudiziale

l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui tutte

le questioni di costituzionalità, come sopra formulate, sarebbero

inammissibili atteso che il decreto-legge contenente le due

disposizioni censurate (decreto-legge n. 238 del 1995) non è stato

convertito in legge, ancorché i suoi effetti siano stati fatti salvi

dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre

1995, n. 432, che, reiterando quello decaduto, reca peraltro

disposizioni di contenuto normativo identico a quello delle

disposizioni censurate.

In effetti non può dubitarsi che tali due disposizioni censurate

abbiano sin dall'inizio perso efficacia ex art. 77, terzo comma,

della Costituzione in ragione della mancata conversione in legge del

decreto-legge n. 238 del 1995, che le conteneva; tuttavia il secondo

comma dell'art. 1 della medesima legge n.534 del 1995 ha previsto

(con una tipica clausola di salvezza) che restano validi gli atti ed

i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed

i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile

1995, n.121, 21 giugno 1995, n. 238 e 9 agosto 1995, n. 347. E

questa Corte ha già affermato, in generale (sentenza n. 243 del

1985), che "traverso la tecnica della sanatoria" "il terzo comma

dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una

regolamentazioneretroattiva dei rapporti," senza porre "altri limiti

se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi

costituzionali". Nel caso particolare, poi, in cui il contenuto

precettivo (id est la norma) espresso dalla disposizione decaduta sia

riprodotto in uno o più decreti-legge successivi, l'ultimo dei quali

convertito (così come nella specie), tale clausola di salvezza ha la

funzione (ispirata alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici)

di ripristinare - secondo un'opzione che è rimessa alla valutazione

discrezionale del Parlamento - un continuum normativo facendo

risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione

decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la

permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità.

Da una parte, quindi, resta salvo, nel giudizio pendente innanzi al

Pretore di Verona, l'effetto di radicare la (più elevata) competenza

per valore del pretore adito quale fissata dall'art. 2 del

decreto-legge n. 238 del 1995, modificativo dell'art. 8 cod. proc.

civ.; sicché, pur essendo l'art. 2 decaduto, il giudice rimettente

deve tener conto del suo contenuto precettivo in forza della

disposizione di salvezza, della quale egli deve fare applicazione.

Analogamente, d'altra parte, nel giudizio pendente innanzi al

Tribunale di Rovigo, la norma espressa dalla disposizione censurata

è stata fatta salva nei suoi effetti dalla medesima clausola di

salvezza dettata con il secondo comma dell'art. 1 della legge di

conversione.

4. - Si pone quindi la questione di principio se la censura rivolta

nei confronti di una disposizione che esprima una determinata norma

possa riferirsi alla medesima norma riprodotta in una diversa e

successiva disposizione, identica nel nucleo precettivo essenziale o

addirittura, come nella specie, nella sua stessa formulazione

letterale.

4.1. - La valorizzazione della perdurante identità della norma pur

nel mutamento della disposizione per jus superveniens già si

rinviene nella giurisprudenza della Corte.

La quale ha, in primo luogo, implicitamente mostrato di ritenere

ipotizzabile il trasferimento (nel senso che sarà precisato infra)

da uno ad altro atto normativo della censura proposta contro la

identica norma dettata nell'uno e nell'altro, quando nei tempi più

recenti - pronunciando su questioni proposte nei confronti di

decreti-legge non convertiti - ha abbandonato la perentoria

enunciazione di principio, propria della sua giurisprudenza

precedente (da ultimo affermata nelle ordinanze nn. 171, 172, 173 e

174 del 1995) ed ha valorizzato significative precisazioni di specie.

Così, nell'adottare decisioni di manifesta inammissibilità, ha

espressamente messo in evidenza la circostanza che la disciplina

dettata dal decreto-legge censurato risultava modificata ad opera di

un successivo decreto-legge reiterato (ordinanze nn. 179, 176, 175 e

165 del 1995) ovvero, nell'adottare decisioni di restituzione atti,

ha sottolineato, a seconda dei casi, che era mutata la disciplina nel

successivo decreto-legge convertito (ordinanze nn. 535, 403 e 272 del

1995) o nel decreto-legge reiterato al momento vigente ma non ancora

convertito (ordinanze nn. 518, 279 e 243 del 1995), con ciò

lasciando intendere - come la dottrina ha avvertito - che appunto la

diversità del contenuto precettivo concorreva a costituire la ratio

decidendi delle pronunce così adottate.

Ma soprattutto è da ricordare che in non poche occasioni la Corte

ha, nel concreto, "trasferito" di fatto la sua valutazione da uno ad

altro atto normativo in ordine alla stessa norma già contenuta nel

primo e riprodotta nel secondo.

A parte le pronunce nelle quali - riguardo ad ordinanze di

rimessione che, pur lasciando chiaramente intendere quale norma si

volesse censurare, tuttavia individuavano erroneamente la

disposizione denunciata - si è ritenuto di dover affrontare

egualmente la questione con riferimento all'atto effettivamente

contenente quella norma (cfr. ex plurimis sentenza n. 188 del 1994),

casi nei quali è dato ravvisare, sottesa all'aspetto più

appariscente di una mera operazione interpretativa dell'ordinanza di

rimessione, anche la implicita valorizzazione della norma come vero

oggetto del giudizio, non di rado, invero, la Corte ha in concreto

tenuto conto della disciplina normativa, già espressa in una

disposizione non più in vigore, sull'esplicito rilievo che quella

disciplina continuava ad essere operante nell'ordinamento perché

riprodotta in altro atto normativo.

Così nel caso di abrogazione della disposizione impugnata in sede

di giudizio incidentale, il cui contenuto precettivo era stato però

riformulato in altra disposizione sostitutiva della prima, la Corte

ha ritenuto di dover procedere all'esame di merito della censura.

In particolare la Corte nella sentenza n. 482 del 1995, nel rilevare

che la disposizione censurata era stata sostituita da altra, osserva

che "permane, tuttavia, la stessa disciplina sostanziale ..."; in

senso conforme è anche l'ulteriore pronuncia di poco precedente

(sentenza n. 446 del 1995) con cui la Corte ha ritenuto che

l'abrogazione della disposizione censurata e la riformulazione del

contenuto precettivo in altra disposizione non comporta la

restituzione degli atti al giudice rimettente, ma la censura va

esaminata nel merito. Analogamente in altro giudizio la Corte

(sentenza n. 482 del 1991) - nel rilevare che la disposizione

impugnata è stata abrogata, ma che nel contempo il medesimo

contenuto precettivo è stato riformulato in altra disposizione che

sostituisce la disposizione censurata - afferma che ciò consente di

esaminare le censure nel merito, pur se formalmente proposte nei

confronti della disposizione sostituita.

Così di fronte alla intervenuta decadenza del decreto-legge

invocato dal giudice a quo come tertium comparationis, la Corte -

ancora - ha ritenuto di dover apprezzare il contenuto precettivo di

quella disposizione quando la norma interposta sia "indiscutibilmente

presente nell'ordinamento" in quanto riprodotta nel successivo

decreto-legge di reiterazione del precedente (sentenza n.429 del

1993). Particolarmente significativa, rispetto alla specie, si

appalesa poi la circostanza che proprio nella ipotesi in cui,

successivamente alla decadenza del decreto-legge per mancata

conversione, intervenga una disposizione che ne faccia salvi gli

effetti, egualmente la Corte ha ritenuto che il richiamo - contenuto

in un ricorso per conflitto di attribuzione - alla disciplina

prevista dalla prima disposizione vigente al momento della adozione

dell'atto oggetto del conflitto conserva efficacia proprio in forza

della clausola di salvezza stabilita dalla seconda disposizione

(sentenza n. 40 del 1994).

4.2.1. - La Corte ritiene che la linea di tendenza emergente dalle

citate pronunce dimostri come non sia essenziale alla attività della

Corte, per rendere operante la sua funzione di garanzia, la identità

formale tra la disposizione denunciata e quella successiva con

riferimento alla quale viene resa la pronuncia di merito, ove

invariata rimanga la norma dall'una e dall'altra espressa.

In generale la disposizione - della cui esatta identificazione, al

momento dell'ordinanza di rimessione, è onerato il giudice

rimettente (sentenza n.176 del 1972), non potendo egli limitarsi a

denunciare un principio (sentenza n.188 del 1995) - costituisce il

necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte,

che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il

contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi

parimenti il tramite di ritrasferimento nell'ordinamento della

valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte

medesima, la quale quindi giudica su norme, ma pronuncia su

disposizioni. Si disvela così, in tal caso, la funzione servente e

strumentale della disposizione rispetto alla norma, sicché è la

immutata persistenza di quest'ultima nell'ordinamento ad assicurare

la perdurante ammissibilità del giudizio di costituzionalità sotto

il profilo dell'inalterata sussistenza del suo oggetto (che

costituisce altresì, sotto questo aspetto, ragione della sua

persistente rilevanza), mentre l'eventuale successione di una

disposizione ad altra rileva soltanto al fine di riversare

correttamente l'esito del sindacato di costituzionalità

nell'ordinamento. Sicché solo in senso figurato può dirsi

"trasferita" la questione di costituzionalità, che viceversa rimane

ancorata all'oggetto identificato nell'atto introduttivo del

giudizio.

4.2.2. - Il giudizio di costituzionalità - così essendo

strutturato il suo oggetto - risulta in tal modo assistito da un

favor per la sua effettività e tempestività, che viceversa

sarebbero in una qualche misura frustrate quando invece si ritenesse

necessaria - di fronte a vicende come quella in esame - la

riproposizione delle medesime censure nei confronti della medesima

norma provvedendosi a denunziare ex novo la sopravvenuta, diversa

disposizione che la contiene, inalterata nella sua portata

precettiva; favor non dissimile da quello che ha ispirato la

giurisprudenza che ritiene possibile il trasferimento del quesito

referendario dalla disposizione abrogata, oggetto del quesito stesso,

a quella successivamente introdotta di contenuto sostanzialmente

analogo (sentenza n.68 del 1978). Il principio dell'economia dei

giudizi nel processo costituzionale - che tra l'altro costituisce

anche la ragione giustificatrice della ammissibilità di censure

plurime, una subordinata all'altra (sentenza n. 188 del 1995) -

sottende il valore fondamentale della effettività e della pienezza

del controllo demandato alla Corte, controllo tanto più efficace

quanto più tempestivo.

4.2.3. - In conclusione deve affermarsi in linea di principio che

la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al

momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è

rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più

in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad

essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando

quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con

riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio -

perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella

sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione

successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia.

4.3. - Nella specie si ha che la norma, introdotta dalla prima

disposizione censurata e costituita dalla nuova regola della

competenza per valore del pretore, individuata al momento della

proposizione del giudizio, permane inalterata nell'ordinamento (e

deve essere applicata dal giudice a quo), perché il secondo comma

dell'art. 1 della legge n. 534 del 1995 fa salvi gli effetti della

disposizione decaduta, quali prodottisi nel periodo della sua

precaria vigenza.

Analogamente e per la stessa ragione permane la norma introdotta

dalla seconda disposizione censurata e costituita dal precetto che

impone al giudice istruttore in sede e all'esito della prima udienza

di comparizione di fissare la prima udienza di trattazione,

concedendo termine al convenuto per proporre le eccezioni processuali

e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed astenendosi dal

compiere atti istruttori.

Il fatto che entrambe le disposizioni siano state reiterate prima

nel decreto-legge n. 347 del 1995 e poi nel decreto-legge n. 432 del

1995, convertito in legge n. 534 del 1995, non muta la direzione del

trasferimento della questione di costituzionalità, direzione che è

univocamente orientata dalle disposizioni originariamente censurate

in quanto queste sono state utilizzate per dare corpo e contenuto

alle disposizioni di salvezza recate dalla legge di conversione; sono

quindi queste ultime che conservano nell'ordinamento (con riferimento

ratione temporis ai rapporti sorti nella vigenza del decreto-legge

decaduto) quelle stesse norme espresse dalle disposizioni censurate

attraverso una tecnica sotto il profilo effettuale non del tutto

dissimile da quella della conversione in legge, per la quale questa

Corte ha già affermato il trasferimento della questione

originariamente sollevata in riferimento alle disposizioni del

decreto-legge (sentenze nn. 1033 e 742 del 1988; n. 70 del 1987).

Le questioni di costituzionalità proposte nei confronti degli

artt. 2 e 4 del decreto-legge n. 238 del 1995 vanno quindi esaminate

nel merito in riferimento alla disposizione dell'art. 1, secondo

comma, della legge n. 534 del 1995 che ne fa salvi gli effetti.

5. - Comune alle due questioni è l'invocazione del parametro

costituito dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione sotto il

profilo che entrambe le norme (quella sulla competenza pretorile e

quella sulla prima udienza di comparizione) sarebbero state adottate

pur mancando il requisito della straordinaria urgenza e necessità.

Sotto tale profilo entrambe le questioni sono infondate, perché il

parametro non è pertinente. Il requisito della necessità ed urgenza

va apprezzato con riferimento al singolo decreto-legge, e la censura

relativa - a differenza dal caso della conversione (sentenze nn. 29 e

165 del 1995), di cui la sanatoria non costituisce idoneo

equipollente (ordinanza n. 1119 del 1988) - non è riferibile alla

disposizione di sanatoria, che si limita a fare salvi gli effetti del

decreto-legge stesso. Ed infatti il presupposto di quest'ultima è

costituito unicamente dalla circostanza di fatto della mancata

conversione di un decreto-legge, formalmente identificabile come

tale, e non anche dalla sussistenza del requisito della necessità e

dell'urgenza, il quale, pur essendo presupposto del decreto-legge

stesso, non rileva più dopo la sua decadenza, atteso che in tal caso

la forza di legge che assiste la norma che disciplina, ora per

allora, i rapporti altrimenti regolati dalla disposizione del

decreto-legge, deriva unicamente dalla legge di sanatoria. Né rileva

il fatto che quest'ultima sia contenuta in una legge di conversione

di altro decreto-legge, anziché in un'altra legge, atteso che, da un

lato, il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione non pone alcuna

riserva in proposito, e che, dall'altro, l'eventuale sindacato di

costituzionalità per mancanza del requisito della necessità e

dell'urgenza, che questa Corte (sentenza n. 161 del 1995 cit.) ha

limitato alla ipotesi della "evidente mancanza" di tale requisito,

riguarda unicamente quella parte della legge di conversione che

ratifica l'esercizio del potere legislativo ad opera del Governo.

6 - Parimenti infondate sono le questioni di costituzionalità

delle norme censurate con riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Da una parte, anche sotto questo profilo, viene evocato un

parametro non pertinente alla disciplina della competenza (propria

del pretore). Infatti questa Corte (ex plurimis, cfr. ordinanza n.

257 del 1995) ha più volte affermato che il "principio del buon

andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi anche

agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene

esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici

giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo,

mentre è del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della

funzione giurisdizionale nel suo complesso (...) e quindi ai criteri

di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari".

Né, per altro verso, il medesimo parametro è pertinente alla

disciplina della prima udienza di comparizione che attiene

interamente alla regolamentazione del processo; non senza considerare

che la distinzione tra la prima udienza di comparizione e la prima

udienza di trattazione è funzionale alla disciplina delle eccezioni

processuali e di merito che il convenuto può proporre (dopo l'una e

prima dell'altra) nel termine perentorio assegnato dal giudice,

termine non inferiore a venti giorni prima di tale udienza di

trattazione.

Comunque, nell'uno e nell'altro caso si è nell'area di un'ampia

discrezionalità del legislatore non irragionevolmente esercitata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti

sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in

cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base degli artt. 2 e 4 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.

238, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97

della Costituzione, rispettivamente, dal Pretore di Verona e dal

Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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