Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1988

Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 25 luglio 1978 e riapprovata il 24 novembre 1978,

recante "Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della

Regione in enti ed organismi esterni ed istituzione dell'anagrafe

degli amministratori regionali", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato l'11 dicembre 1978, depositato

in cancelleria il 18 (successivo) ed iscritto al n. 40 del registro

ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e

gli avv.ti Paolo Barile e Stefano Grassi per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato in data 11 dicembre 1978 e depositato

il 18 dicembre 1978 il Presidente del Consiglio dei ministri ha

promosso in via principale questione di legittimità costituzionale

della Regione Toscana indicata in oggetto, la quale prevede

l'istituzione presso il Consiglio regionale di una anagrafe dei

rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni, nonché

dei consiglieri regionali, nella quale siano riportati alcuni dati

forniti dagli interessati, quali: 1) gli incarichi pubblici e privati

ricoperti e gli eventuali emolumenti e rimborsi-spese percepiti; 2)

la consistenza dei propri redditi nonché i beni mobili ed immobili

alla data della nomina; 3) la dichiarazione dei redditi resa a fini

fiscali. A termini degli artt. 13 e 14 della legge impugnata,

inoltre, il Presidente del Consiglio regionale comunica

semestralmente al Consiglio stesso i nomi di coloro che non hanno

fornito i dati di cui sopra ed autorizza a prendere visione degli

stessi qualsiasi cittadino ne faccia domanda scritta.

L'Avvocatura dello Stato denuncia l'"interferenza" di tale

normativa con la legislazione tributaria statale, in particolare con

gli artt. 68 e 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (il quale ha

dettato disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi). Anche tali disposizioni, infatti, concernono la

pubblicazione annuale (presso l'ufficio delle imposte e la sede

comunale) dell'elenco dei contribuenti che hanno presentato la

dichiarazione dei redditi con la specificazione del reddito

dichiarato, ma esse prevedono che la consistenza patrimoniale sia

oggetto di segreto d'ufficio. Quest'ultimo punto concreterebbe il

contrasto con l'art. 122 Cost. in quanto le forme di pubblicità

sopra descritte sarebbero idonee ad influire sull'esercizio della

carica elettiva e sulle possibilità di rielezione in ciò invadendo

la sfera di competenza riservata alla legge dello Stato in materia di

status dei consiglieri regionali. Inoltre viene prospettata la

violazione degli artt. 3 e 53 Cost. in conseguenza della limitazione

di tale pubblicità soltanto ad alcuni cittadini a motivo della

carica ricoperta.

Osserva infine l'Avvocatura come l'art. 10 della legge, nel

sancire l'incompatibilità delle nomine negli enti pubblici con

taluni uffici, non abbia espressamente richiamato le funzioni di

parlamentare, consigliere regionale, componente di organo tenuto a

dare pareri agli enti interessati alla carica, viceversa previste

dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978 n. 14 sulle nomine negli enti

pubblici così travalicando il limite che l'art. 117 Cost. pone al

potere normativo regionale.

2. - Il Presidente della Regione Toscana ha depositato memoria

preliminarmente eccependo la tardività del ricorso, notificato in

data 11 dicembre 1978 e cioè sedici giorni dopo la comunicazione

della legge riapprovata (effettuata il 25 novembre 1978).

Nel merito la Regione contesta la fondatezza dell'impugnativa

osservando anzitutto come la legge de qua sia destinata ad operare in

ambito più ristretto e con obiettivi ben differenziati rispetto alla

legislazione fiscale statale ed insiste a tal proposito sull'obbligo

di richiesta scritta e motivata per poter prendere visione dei dati

contenuti nell'"anagrafe" nonché sull'esigenza di "trasparenza"

sottesa alla legge regionale. Quest'ultima, poi, rispetterebbe i

principi dettati dalla citata legge 24 gennaio 1978 n. 14 la quale,

all'art. 8, fa obbligo agli aministratori neo-eletti di comunicare la

loro consistenza patrimoniale e non soltanto i redditi.

La specificità del ruolo svolto dal cittadino che ricopre una

carica pubblica e l'estraneità della normativa alla materia

tributaria escluderebbero - a parere della Regione - le asserite

violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. Non sarebbe altresì violata la

riserva di cui all'art. 122 Cost. in quanto limitata al sistema di

elezione a consigliere regionale nonché ai casi di ineleggibilità

ed incompatibilità.

Quanto infine all'altra ipotesi di incompatibilità, quella cioè

concernente le cariche in enti pubblici, se ne sottolinea in memoria

l'assai più ampia estensione rispetto alla legge statale, essendo

essa riferibile a tutte le nomine in enti, aziende, società,

associazioni e comitati, non senza considerare la sostanziale

coincidenza tra il dettato dell'art. 10, lett. e), della legge

impugnata e quanto disposto dall'art. 7, lett. d) della legge n. 14

del 1978. Considerato in diritto L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, ha in udienza aderito alla richiesta di

declaratoria di cessata materia del contendere, già formulata in

memoria integrativa dalla difesa della Regione Toscana.

Va premesso il rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso,

ritualmente depositato il lunedì 11 dicembre 1978 e cioè il primo

giorno non festivo successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla

riapprovazione della legge.

Sia le sostanziali modifiche apportate alla legge impugnata con la

legge regionale 8 marzo 1979 n. 11, che la legge 9 luglio 1982 n.

441, hanno radicalmente mutato i termini della questione, integrando

nel complesso un quadro normativo del tutto diverso e sopravvenuto

rispetto a quello originario e facendo venire oggettivamente meno la

necessità di una pronunzia della Corte.

Da un lato, infatti, è stata integrata la previsione delle

incompatibilità contenute nell'art. 10 della legge impugnata mentre

d'altro canto il principio della "trasparenza" delle situazioni

reddituali dei titolari di cariche pubbliche elettive può ormai

dirsi recepito dalla legislazione statale e regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del

Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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