Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1972 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2736,

n. 2, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra la società Esercizio Stabilimenti

Litex di Vittorio Azario e C. e la società Lanificio fratelli Canale,

iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Mammì Maurizio e la società Indart,

iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

3) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal pretore di Milazzo nel

procedimento civile vertente tra Nania Giuseppe e De Gaetano Umberto,

iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Visti gli atti di costituzione delle società Litex e Lanificio

Canale e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore

Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Tre ordinanze, rispettivamente del tribunale di Torino (5

dicembre 1969), del pretore di Roma (4 gennaio 1971) e del pretore di

Milazzo (30 marzo 1971), hanno proposto questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, in relazione

agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La norma denunciata attribuisce al giudice il potere di deferire di

ufficio a una delle parti il giuramento suppletorio quando la domanda o

le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto

sfornite di prova, ovvero al fine di stabilire il valore della cosa

domandata se non si può accertarlo altrimenti.

Tutte e tre le ordinanze osservano che la norma stessa

pregiudicherebbe le posizioni di eguaglianza e di difesa delle parti.

Il tribunale di Torino aggiunge che tale pregiudizio deriva dalla

natura ed efficacia della particolare figura di giuramento, anzitutto

perché è impedito alla parte non giurante di opporre altri mezzi

probatori e quindi le preclude ogni ulteriore difesa, tanto in primo

grado che in appello, in secondo luogo per il potere attribuito al

giudice in materia di ammissibilità del giuramento e di scelta della

parte cui deve essere deferito.

Il pretore di Roma, a sua volta, rileva che l'impossibilità per la

parte contro cui il giuramento è prestato di fornire, nell'ulteriore

corso del giudizio, altri mezzi di prova a sostegno delle proprie

ragioni appare consona alla natura del giuramento decisorio, che è

deferito o riferito dalla parte sulla base del suo potere dispositivo

della lite, ma non è coerente con i caratteri del giuramento

suppletorio, che è deferito dallo stesso organo giurisdizionale.

2. - Innanzi a questa Corte si sono costituite unicamente le parti

del giudizio svoltosi innanzi al tribunale di Torino: da un lato la

società Litex e dall'altro il Lanificio Canale.

Soltanto in questa causa è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

La Litex si è rifatta agli argomenti esposti dal tribunale di

Torino ed agli altri da essa Prospettati dinanzi al giudice di merito

sulla base della violazione dell'art. 24 della Costituzione, sotto

l'ulteriore profilo che il giuramento suppletorio è diretto a

rimettere la decisione della controversia alla coscienza di uno dei

contendenti anziché al convincimento del giudice: esso dà alla prova

della parte giurante un valore privilegiato rispetto alla prova

prodotta dall'altra parte, mentre la prova semipiena equivale a

mancanza di prova.

Il Lanificio Canale ha obiettato che il provvedimento del giudice

che ammette il giuramento suppletorio deve essere motivato in modo che

ne sia possibile un adeguato controllo, che è ammissibile la revoca

dell'ordinanza che dispone il giuramento e che la efficacia data al

giuramento prestato è l'effetto di una preclusione alla quale la

Costituzione non è ostile come per ogni ipotesi di preclusione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il giuramento

suppletorio è un mezzo di prova che si aggiunge agli altri per

completarne l'efficacia, il potere del giudice di deferirlo attiene al

momento della valutazione degli elementi processuali acquisiti, quando

le parti hanno pienamente usufruito del diritto di difesa e svolto ogni

attività ritenuta utile per l'apporto di elementi di cognizione a

proprio favore, che l'istituto si collega all'obbligo del giudice di

provvedere comunque sulla domanda, che il ricorso ad esso è

subordinato alla valutazione degli elementi acquisiti, conformemente a

criteri che non sono lesivi del principio di uguaglianza o del diritto

di difesa, che l'ammissione del giuramento suppletorio non è legata a

criteri discriminatori fondati su una determinata posizione di una

delle parti.

3. - La Litex ha presentato memoria nella quale ha ribadito

l'assunto della illegittimità costituzionale della norma denunziata.

All'udienza dell'8 marzo 1972 è intervenuto soltanto il

rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha

confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La Corte non ritiene che l'equiparazione degli effetti del

giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio produca quelle

conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa che

denunciano le ordinanze indicate in epigrafe.

Secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione

del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri

mezzi di prova; ma ciò accade perché il giudice deferisce il

giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare

il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Ed ha avuto

modo e tempo di esplicare questo potere anche la parte contro la quale

operano gli effetti predetti, perché essa sa che il giudice può

deferire il giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non

offre né mezzi istruttori né argomenti che potrebbero escludere il

valore semipieno a quelli dedotti o esibiti. Vero è che nemmeno in

appello è ammessa prova che contraddica ai risultati del giuramento

suppletorio; ma è consentito in appello il sindacato

sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della

prova semipiena, cosicché non è nemmeno esatto che la prestazione del

giuramento suppletorio non permette ulteriori difese. Le permette anche

nella sede penale, e con notevole ampiezza nel confronto con la sede

civile, dato che nel processo penale la parte si avvantaggia delle

iniziative del pubblico ministero e del giudice, le quali allargano

enormemente a suo favore la possibilità di indagare sulla verità.

Non si obietti che un sistema del genere converte in azione di

risarcimento del danno da falsità la domanda diretta al conseguimento

del bene conteso o l'eccezione che contrasta il fondamento di tale

domanda: la Corte, sia pure a proposito di fattispecie diverse da

quella in esame (sentenza 3 luglio 1962, n. 87 e 17 dicembre 1968, n.

138), ha ritenuto che tale conversione non sia riprovata dalla

Costituzione. La scelta legislativa del tipo di azione concesso alla

parte si connette infatti al modo di organizzare la tutela

giurisdizionale: deve riaffermarsi che il precetto costituzionale che

garantisce tale tutela non toglie alla legge ordinaria la competenza a

regolarne i modi e l'efficacia, né afferma che il cittadino deve

ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi

effetti. Conta soltanto che si reintegri la sfera giuridica lesa; e la

condanna a prestare l'id quod interest porta senz'altro a tale

risultato.

2. - Le considerazioni sopra svolte assorbono quelle esposte dalla

parte privata nella memoria; le quali, o spostano il profilo

prospettato nell'ordinanza, il cui ambito non può essere superato

dalla Corte, oppure ripropongono profili che il giudice di merito ha

insindacabilmente ritenuto di non dovere prospettare, perché per lui

non appaganti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, con le ordinanze

riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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